Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen., la nozione di proprietario adottata dalla norma penale è più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo ogni persona contro la quale è eseguito il pignoramento o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia, pertanto, salva prova contraria, l'oggettiva disponibilità delle cose sottoposte al vincolo pignoratizio. (Fattispecie in cui l'imputato risultava essere proprietario dei beni staggiti reperiti presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
26 udienza pubblica del 09.01.2008 Sentenza n.
[n. 12 ruolo]
Reg. Gen. n. 28320 / 2007
4058 /08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Sezione Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Giangiulio Ambrosini presidente
Dott. Saverio F. Mannino consigliere
Dott. Nicola Milo consigliere Dott. Vincenzo Rotundo consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI EF RI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 02.03.2007 dalla Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.] l'aunullamiento seccal cinvio je prescrizione.
Considerato in fatto e in diritto che:
RI Di AN, tratta a giudizio per rispondere del reato di sottrazione di compendio pignorato, in sua proprietà ed affidato alla sua giudiziale custodia (art. 388 co. 4 cp), accertato il 12.1.2000 all'atto dell'asporto dei beni pignorati non trovati dal funzionario dell'I.V.G. di Forlì, era condannata con sentenza 6.4.2005 del Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena alla pena sospesa di due mesi di reclusione e euro cento di multa;
detta condanna era confermata dalla epigrafata sentenza 2.3.2007 della Corte di Appello di Bologna, che in particolare evidenziava l'assenza di qualsiasi utile prova della appartenenza a terzi dei beni pignorati addotta dall'appellante Di AN, su costei gravando l'onere di dimostrare l'altrui proprietà dei beni sottoposti a vincolo e repertati presso la sua abitazione (vari oggetti di arredamento);
con il ricorso personalmente proposto contro la sentenza di appello l'imputata argomenta le seguenti tre censure:
b) erronea applicazione dell'art. 388 cp, avendo i giudici di appello ritenuto la sussistenza della fattispecie sanzionata dal comma 4 dell'art. 388 cp, che presuppone la qualità di proprietario dei beni pignorati del custode giudiziario, qualità non rivestita dall'imputata per l'appartenenza dei beni a terze persone;
c) in subordine, violazione di legge per l'omessa pur invocata (con i motivi di gravame) riduzione dell'inflitta pena, nonostante l'avanzata età della ricorrente (78 anni);
■ il ricorso non merita accoglimento per l'infondatezza delle prospettazioni critiche enunciate dalla ricorrente con i tre illustrati motivi di impugnazione;
palesemente priva di pregio è la prima doglianza inerente la declaratoria di contumacia della prevenuta in appello, avendo correttamente la Corte felsinea reputati irricevibili gli atti sanitari sullo stato di salute della Di AN irritualmente presentati a mezzo telefax (Cass. Sez. 5, 11.10.2005 n. 38968, Mancini, rv. 232555: “E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento dell'imputato per malattia, documentata da certificazione medica tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all'art. 121 cpp, per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax può essere utilizzato, per il disposto dell'art. 150 cpp, solo dai funzionari di cancelleria");
ribadito che per la realizzazione del reato di cui all'art. 388 co. 3 e co. 4 cp è sufficiente il dolo generico (inteso come consapevolezza del vincolo giuridico di indisponibilità dei beni pignorati e della volontarietà della loro amotio), idoneamente la sentenza di appello, riprendendo l'omologo argomento sviluppato dalla sentenza del Tribunale, rimarca l'affermata qualità della Di AN di proprietaria dei beni staggiti reperiti presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia, in difetto di concreti elementi
(non addotti dall'imputata) dimostrativi dell'appartenenza dei beni a terzi, dovendosi al riguardo aggiungere che agli effetti di cui all'art. 388 co. 3 cp- la nozione di "proprietario" adottata dalla norma penale ha latitudine più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo estensivamente qualunque persona contro la quale è eseguito il pignoramento o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia -dunque (e salva prova contraria, non offerta nel caso di specie)- l'oggettiva disponibilità delle cose sottoposte al vincolo pignoratizio;
inapprezzabile si rivela la censura di merito afferente all'entità della pena, il diniego della sua riduzione risultando congruamente motivato dall'impugnata sentenza in rapporto all'intrinseca gravità della condotta antigiuridica e ai trascorsi giudiziari dell'imputata;
■ nondimeno il reato ascritto a RI Di AN risulta allo stato attinto da causa estintiva per sopravvenuta prescrizione, in difetto di eventi sospensivi del decorso del relativo termine, di guisa che deve prendersi atto -in carenza, per quanto prima chiarito, di cause di non punibilità riconducibili alla previsione di cui all'art. 129 cpv. cpp-
2 con conseguente annullamento senza rinvio dell'intervenuta estinzione del reato dell'impugnata sentenza.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 9 gennaio 2008
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Giangiulio Ambrosini Radle
سلامة IL CANCELLIERE SUPER C1
DI Scalla
Sec Depositato in Cancelleria
00925 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Seris
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