Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/1999, n. 4666
CASS
Sentenza 5 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che, a norma dell'art.304, comma 2, cod.proc.pen., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento, opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art.303 cod.proc.pen. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, ovviamente, i limiti di cui al comma 6 del medesimo art.304 cod.proc.pen. D'altra parte, ove così non fosse, la persona volontariamente sottrattasi alla esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorita rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/1999, n. 4666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4666
    Data del deposito : 5 luglio 1999

    Testo completo