Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che, a norma dell'art.304, comma 2, cod.proc.pen., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento, opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art.303 cod.proc.pen. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, ovviamente, i limiti di cui al comma 6 del medesimo art.304 cod.proc.pen. D'altra parte, ove così non fosse, la persona volontariamente sottrattasi alla esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorita rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/1999, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 5/7/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere N. 4666
3. Dott. DE NARDO GI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 09776/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA GI n. il 6.6.1935
avverso ordinanza del 17.09.1998 TRIB. LIBERTÀ di REGGI CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo SE Sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. Viglietta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 310 c.p.p., con ordinanza del 17.9.98 rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT SE avverso l'ordinanza della Corte di Assise della stessa città con la quale era stata respinta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare sul rilievo che anche nei suoi confronti, all'epoca latitante, fosse operante il provvedimento di sospensione dei termini ex art. 304, 2^ comma, c.p.p., adottato dalla Corte di Assise per la particolare complessità del dibattimento.
Il NT, come si è detto latitante all'atto della sospensione dei termini disposta dalla Corte di Assise, era stato tratto in arresto nel corso del dibattimento ed i termini di fase erano per lui scaduti prima che fosse pronunciata la sentenza di primo grado.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria proponeva ricorso per cassazione il NT, ricordando che già questa Corte (Cass. Sez. I 10.7.98 Iamonte) si era espressa per la inapplicabilità della sospensione all'imputato latitante, nei cui confronti i termini decorrono dal momento della cattura, sicché nei confronti del medesimo si sarebbe resa necessaria una nuova ordinanza sospensiva. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la mancata impugnazione del provvedimento da parte dell'imputato e del suo difensore non potevano considerarsi, come invece ritenuto nell'ordinanza impugnata, come acquiescenza al provvedimento di sospensione, posto che non vi era alcun provvedimento da impugnare in quanto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non poteva riferirsi al NT che all'epoca non era detenuto. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p. nel caso di particolare complessità del dibattimento è disposta per ragioni meramente oggettive e, perciò, indipendentemente dalla posizione soggettiva del singolo imputato. Non può affermarsi, pertanto, che la sospensione dei termini di custodia cautelare operi soltanto nei confronti degli imputati che si trovino in stato di custodia cautelare in quanto il provvedimento che dispone la sospensione ha carattere generale e spiega la sua efficacia nei confronti di tutti gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale anche quando il provvedimento non abbia avuto esecuzione per la latitanza dell'imputato.
Come è stato giustamente osservato (cfr. Cass. Sez. VI, 17.2.99 n. 565 Ficara), le cause di sospensione di un termine, a differenza di quelle interruttive, possono tanto intervenire una volta che il termine è già cominciato a decorrere, quanto preesistere all'evento da cui il termine stesso inizierebbe a decorrere. Così che mentre nel primo caso la sospensione interrompe il decorso del termine, nel secondo caso, invece, impedisce che il termine inizi a decorrere. Dunque l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che in via generale riconosca la particolare complessità del dibattimento opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, naturalmente, i limiti indicati dal comma 6 dell'art. 304 c.p.p. Tale soluzione corrisponde anche a criteri di giustizia sostanziale, giacché ove l'ordinanza che dispone la sospensione dei termini di cui trattasi non avesse efficacia anche nei confronti del latitante, colui che si trovi in tale situazione essendosi sottratto volontariamente all'esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorito rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito. Del resto, come rilevato nell'ordinanza impugnata, il provvedimento che dispone in via generale e, quindi, anche nei confronti del latitante, la sospensione dei termini di custodia cautelare, è impugnabile dal difensore dell'imputato latitante che lo rappresenta ad ogni effetto (art. 165, 3^ comma, c.p.p.) e, quindi, è pienamente legittimato a proporre l'impugnazione. Il ricorso va, dunque, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999