Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. (Fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a soggetto ultrasettantenne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 21201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21201 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
21201-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 19/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.45648/2016 MARIA VESSICHELLI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR RT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza, in data 17.8.2016, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS OB, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416, 110, c.p., 223, 216 e 219, I. fall., a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.
2. Avverso la menzionata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il AS, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Daniele Caprara e avv. Alessandro Rappelli, entrambi del Foro di Firenze, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, in quanto il tribunale del riesame ha omesso di dichiarare la nullità dell'ordinanza cautelare per assenza di motivazione circa l'eccezionalità delle esigenze cautelari rispetto all'età anagrafica dell'indagato, ultrasettantenne, in violazione dell'art. 275, co. 4, c.p.p., ritenendo, erroneamente, che la nuova formulazione dell'art. 309, co. 9, terzo periodo, c.p.p., sanzioni con la nullità solo le ordinanze cautelari in cui difetti la motivazione o l'autonoma valutazione da parte del giudice dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa, ma non anche quelle ordinanze prive di motivazione o di autonoma valutazione in ordine alla natura eccezionale delle esigenze cautelari da salvaguardare in caso di indagato ultrasettantenne, la cui omissione può pertanto essere integrata dallo stesso tribunale del riesame, laddove siffatto potere integrativo non può essere esercitato in un caso, come quello in esame, in cui vi è assoluta mancanza grafica della motivazione su di un profilo rilevante che attiene alla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, in relazione al quale si richiede una valutazione prognostica in termini di sostanziale certezza dei pericula paventati, che il giudice per le indagini preliminari non ha effettuato e che il tribunale del riesame non può compiere in sua vece, ché, altrimenti verrebbe meno al suo ruolo di controllore dell'ordinanza E genetica, che l'ordinamento gli attribuisce;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta inadeguatezza di altri misure coercitive ed, in particolare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo il tribunale del riesame privilegiato la misura della custodia cautelare in carcere, sul presupposto di una incapacità dell'indagato di "autocustodirsi", totalmente disancorata dai presupposti di concretezza e di attualità delle esigenze di cautela.
3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura. Va preliminarmente rilevato che, come affermato da un orientamento condiviso dal Collegio, in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, c.p.p., per effetto dell'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente cui va equiparata quella di motivazione - meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile sia in caso - di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del pubblico ministero, in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa (cfr. Cass., sez. V, 15.10.2015, n. 6230, rv. 266150; Cass., sez. III, 27.10.2015, n. 49175, rv. 265365; Cass., sez. I, 21.10.2015, n. 5787, rv. 265984). Orbene nel caso in esame il tribunale del riesame ha reso un'articolata motivazione per dimostrare che "è di eccezionale rilevanza il diagnosticato pericolo di reiterazione criminosa", così giustificando l'applicazione nei confronti del AS della misura cautelare della custodia in carcere, nonostante si tratti di persona ultrasettantenne, conformemente al disposto dell'art. 275, co. 4, ultimo periodo, c.p.p. Siffatta valutazione è stata resa attraverso l'esercizio del potere discrezionale di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata, che il tribunale del riesame ha esercitato sul presupposto che la mancanza di autonoma valutazione o l'omessa motivazione riguardo alla qualifica di eccezionale rilevanza delle ravvisate esigenze cautelari, che aveva formato oggetto di specifica doglianza da parte del difensore 2 dell'indagato in quella sede, "non configurano vizi che debbono indurre il tribunale del riesame all'annullamento dell'ordinanza impugnata". Ritiene, tuttavia, questa Suprema Corte che nella previsione normativa di cui agli articoli 292, co. 1, lett. c) e 309, co. 9, ultimo periodo, c.p.p., nulla autorizza l'esclusione dall'esposizione e dall'autonoma valutazione delle esigenze cautelari che il giudice ha l'obbligo di effettuare nell'esercizio del potere di applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero (la cui mancanza il tribunale del riesame deve عمان sanzionare con l'annullamento del titolo cautelare), anche i profilo della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, quando la persona destinataria della richiesta cautelare abbia superato i settanta anni di età. Siffatta "eccezionalità" rappresenta una particolare modalità di atteggiarsi di tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274, c.p.p., divenendo parte inseparabilEdi esse, la cui mancanza, pertanto, non consente di affermare l'esistenza di un'esigenza cautelare meritevole di essere soddisfatta con la custodia cautelare in carcere. Come è stato, infatti, rilevato, con condivisibile argomentare, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274, c.p.p., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - e sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (cfr. Cass., sez. V, 5.12.2005, n. 2240, rv. 233026). Risulta, pertanto, un evidente errore di diritto l'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui la mancanza di autonoma valutazione o l'omessa motivazione riguardo alla qualifica di eccezionale rilevanza delle ravvisate esigenze cautelari, non costituiscono vizi tali da imporre l'annullamento del titolo cautelare disposto nei confronti di persona che abbia superato i settanta anni di età. Ne consegue che, non potendosi desumere con chiarezza dal testo del provvedimento oggetto di ricorso, né aliunde, non essendo stato allegato (nemmeno dal difensore) il titolo cautelare di cui si discute, se effettivamente la relativa motivazione sia inesistente ovvero non sorretta da un'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al tribunale del riesame di Bologna, per nuovo esame sul punto, che il giudice del - - rinvio dovrà condurre, uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bologna per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 12.1.20117 Il Consigliere Estensore Il Presid ente B DEPOSITATA IN CANCELLARIA addi 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIOO trit vux 4