Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 21201
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Sentenza 12 gennaio 2017

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In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. (Fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a soggetto ultrasettantenne).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 21201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21201
    Data del deposito : 12 gennaio 2017

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