Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35384
CASS
Sentenza 24 maggio 2007

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Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di prostituzione, dovendosi, per contro, configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione, laddove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35384
    Data del deposito : 24 maggio 2007

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