Sentenza 28 giugno 2005
Massime • 1
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2005, n. 37139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37139 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/06/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 844
Dott. MANCINI Franco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - N. 14364/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZH IQ, nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2005 dal tribunale di Taranto, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in camera di consiglio del 28 giugno 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco, che veniva sostituito per la redazione della sentenza dal cons. Dr. Franco Mancini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 settembre 2004 la guardia di finanza procedette al sequestro probatorio di 680 colli contenenti calzature per lo sport provenienti dalla Cina in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen. perché sulle scarpe era apposto un cartellino con la scritta
"Eudora-Roma" ed una etichetta con la dicitura "Italian Style". Non essendo stato il sequestro convalidato nei termini, il Pubblico Ministero, in data 18 febbraio 2005, dispose il sequestro probatorio dei beni in questione rilevando che esso era necessario ai fini della valutazione del fatto e della decisione sul reato, trattandosi del corpo di reato nonché di beni utili allo svolgimento di accertamenti tecnici;
che i beni erano suscettibili di confisca;
che non erano state formulate istanze di restituzione da parte di terzi proprietari.
Propose istanza di riesame il difensore della HE. Il tribunale del riesame di Taranto, con la ordinanza del 17 marzo 2005, rigettò l'istanza. La HE propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta che aveva eccepito il mancato rispetto degli artt. 355 e 263, quinto comma, cod. proc. pen. perché il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non era stato convalidato nei termini dal pubblico ministero, il quale aveva quindi il dovere di restituire immediatamente le cose sequestrate. Il sequestro tardivamente disposto dal pubblico ministero era quindi illegittimo e da considerarsi come un provvedimento di diniego di restituzione delle cose, come tale opponibile dinanzi al giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che la proposta istanza di riesame avrebbe dovuto essere convertita in opposizione ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.. Nel caso di specie la difesa aveva appunto presentato istanza di restituzione delle cose, sulla quale il pubblico ministero aveva omesso di deliberare mentre il 18 febbraio 2005, senza disporre alcunché sulla istanza di restituzione, emise decreto con il quale non convalidava il sequestro e contemporaneamente dispose il sequestro probatorio motivandolo anche con la mancanza di istanze di restituzione da parte degli interessarti. È quindi evidente la anomalia procedimentale perché, una volta presentata l'istanza di restituzione, il pubblico ministero avrebbe dovuto disporre la restituzione o statuire sulla istanza tutelando il diritto di azionare il procedimento dinanzi al giudice per le indagini preliminari. La formulazione di un nuovo sequestro era quindi illegittima anche perché in tal modo è stata esclusa la possibilità di azionare la fase oppositiva prevista dall'art. 263 cod. proc. pen.. b) art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta la totale mancanza di motivazione in relazione al fumus della ipotesi delittuosa contestata. Innanzitutto, infatti, la semplice presentazione di merce alla dogana non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. In ogni caso nella specie non vi erano ne' segni ne' marchi ne' tratti imitativi sicché non vi era alcun elemento che avesse potuto trarre in inganno l'acquirente sulla provenienza o qualità del prodotto. Infatti la stessa etichetta con la dicitura "stile italiano" faceva intendere solo che lo stile eseguito nel disegnare il prodotto era quello italiano, mentre il cartellino con la scritta "Eudora-Roma" ugualmente non poteva trarre in inganno e comunque avrebbe potuto facilmente essere rimosso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Infatti, come esattamente ricordato dal tribunale del riesame, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la mancata convalida del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità, per il Pubblico Ministero, di disporre autonomamente, in ogni tempo, finché siano in corso le indagini preliminari, il sequestro delle stesse cose già sequestrate dalla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo restituite all'interessato (Sez. Un., 6 novembre 1992, Lucchetti, m. 192.207; v. anche Sez. 3^, 20 ottobre 1995, Lo Noce, m. 203.108). Ritiene il Collegio che sia infondato anche il secondo motivo. Per quanto riguarda l'eccezione secondo cui non potrebbe integrare il reato ipotizzato la mera presentazione della merce in dogana, va osservato, da un lato, che il tribunale del riesame ha rilevato che il numero dei beni sequestrati (16.320 paia di calzature per lo sport) ed il loro destinatario inducevano a ritenere che gli stessi fossero stati messi in circolazione per la vendita e, dall'altro, che questa Corte ha già affermato che "in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione" è nella fattispecie alternativa a quella di "porre in vendita", sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen. con l'espressione "mette altrimenti in circolazione"" e che "è configurarle il tentativo nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita" (Sez. 3^, 27 maggio 1999, Desaler, m. 215.549 e m. 215.550). In ogni caso sia il tribunale del riesame sia il difensore non hanno considerato che la questione è ormai stata superata dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha tra l'altro espressamente anticipato la consumazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen. "sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica" (cfr. Sez. 3^, 21 ottobre 2004, n. 1263/05, s.r.l. Fro). Per quanto riguarda l'astratta possibilità di trarre in inganno il consumatore sulla provenienza, origine o qualità delle merci, rileva il Collegio che il ricorrente ha, in realtà, dedotto non una totale mancanza di motivazione, bensì una manifesta illogicità della stessa, e cioè un vizio che non può costituire oggetto di ricorso per Cassazione contro un provvedimento in tema di misure cautelari reali.
La sentenza impugnata ha infatti adeguatamente motivato sul punto, osservando che doveva ritenersi sussistente il mero fumus del reato ipotizzato, in considerazione del fatto che sia il cartellino con la scritta "Eudora-Roma" sia la etichetta con la dicitura "Italian Style" erano astrattamente idonee ad indurre in errore i compratori in ordine alla origine dei beni, dovendosi al proposito considerare i compratori medi non particolarmente esperti sulla origine e qualità del prodotto, i quali, nel corso dei loro rapporti con i venditori, caratterizzati da celerità e scarsa ponderazione, possono con estrema facilità cadere in errore sull'origine, la provenienza e la qualità del prodotto.
Essendo quindi l'ordinanza impugnata sorretta da adeguata motivazione, eventuali vizi di logicità della stessa non sono sindacabili da questa Corte, sicché l'ordinanza impugnata non appare censurabile.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005