Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 2736
CASS
Sentenza 13 dicembre 2019

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L'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata anche nel giudizio abbreviato, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora essa venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei procedimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del dibattimento che aveva restituito gli atti al giudice per l'udienza preliminare che, dopo aver ammesso il rito abbreviato, aveva respinto l'istanza di messa alla prova ed erroneamente disposto il rinvio a giudizio dell'imputato).

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  • 1Estinzione reato per messa alla prova: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 2736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2736
Data del deposito : 13 dicembre 2019

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