Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di costruzioni in zone sismiche, il direttore dei lavori, mentre non è penalmente responsabile del reato di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, per l'omessa comunicazione-denuncia dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo ad esso affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2011
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 033187/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GI, n. a San Vito al Tagliamento, il 3.2.1955;
avverso la sentenza 18.3.2003 del Tribunale di Pordenone - Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento -. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.3.2003 il Tribunale di Pordenone - Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento -, in seguito ad opposizione dell'imputato a decreto penale di condanna, affermava la responsabilità penale di MI GI in ordine al reato di cui:
- agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974 (per avere diretto i lavori per la realizzazione di un manufatto ad uso garage (mt. 8,20 x 5,00), in zona sismica, senza che fosse stato preventivamente depositato e verificato, presso la competente Direzione provinciale dei servizi tecnici, il progetto redatto nel rispetto delle prescrizioni di legge - acc. in San Vito al Tagliamento -, il 13.12.2000)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 700,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il MI, il quale ha eccepito la propria estraneità al fatto contestato, nonché violazione della legge processuale per la mancata escussione, in qualità di teste, di NG DE NC, effettivo esecutore materiale dell'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
Nella Regione Friuli - Venezia Giulia le medesime prescrizioni vengono poste sostanzialmente dall'art. 2 della legge regionale 9.5.1988, n. 27: non è espressamente previsto che il progetto sia firmato anche dal direttore dei lavori;
l'organo competente alla verifica è la Direzione provinciale dei servizi tecnici e l'autorizzazione all'inizio dei lavori è data con la restituzione di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione-denuncia.
Il direttore dei lavori non è penalmente responsabile dell'omissione della comunicazione-denuncia, mentre deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto dell'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione (da rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali), poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001) - imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui.
Nella fattispecie in esame il giudice del merito ha accertato che, nel corso della realizzazione di un complesso immobiliare residenziale, la cui direzione dei lavori era stata assunta dall'imputato, era stato edificato, addossato al lato sud-ovest del fabbricato principale, un corpo accessorio ad uso garage per cui il competente ufficio tecnico comunale aveva rilasciato concessione edilizia in variante. La realizzazione di tale manufatto accessorio non era stata preceduta dalla necessaria verifica dell'osservanza delle norme concernenti le costruzioni in zona sismica. In una situazione siffatta, proprio la richiesta ed il rilascio di concessione edilizia in variante smentiscono la tesi difensiva della pretesa estraneità del direttore dei lavori alla costruzione accessoria e correttamente il Tribunale non ha inteso escutere - ai sensi dell'art. 507 c.p.p. - colui che veniva indicato quale effettivo costruttore del garage (diverso dal committente del complesso edilizio principale), tenuto conto che si trattava di accertamento non "assolutamente necessario" per la decisione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004