Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 10 4 34 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Mediazione -diritto SEZIONE TERZA CIVILE alla provvigione- condizioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1322/99 Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano 2581/99 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Cron. 22742 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 3387 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 22/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L. Jo sul ricorso proposto da: il IL CANCELLERE SAS IMMOBILIARE IL CO DI AL NO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. €1,55 1.3000 NCELLERIA SV GN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE, che la difende, giusta delega in RIZZACASA DF021902 atti;
ricorrente
contro
SS NC;
2001 - intimato 375 e sul 2° ricorso n° 02581/99 proposto da: SS NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato PUGLIESE SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato BOGGIO PIER GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
SAS IMMOBILIARE IL CO DI AL NO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. SV GN, elettivamente domiciliata in ROMA PZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 783/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione II CIVILE, emessa 1'8/5/1998, depositata il 04/07/98; RG. 47/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE RIZZACASA;
udito l'Avvocato ARTURO ANTONUCCI (per delega Avv. S. Pugliese); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del 2 ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione del 12.11.92 la sas Immobiliare Il Con conveniva in giudizio avanti il tribunale di Portico Torino RO CO per ivi sentirlo condannare al pa- gamento in suo favore della somma di L.49.950.000 a ti- tolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta per la compravendita di un immobile di proprietà della spa Michelin sito in Torino in ordine al quale era in- tercorso fra le parti il preliminare di vendita per il prezzo di L.
1.665.000.000 oltre IVA in data 11.6.92. Asseriva l'istante, che avendo ricevuto l'incarico dalla proprietaria di reperire acquirenti, si era atti- vata con inserzioni pubblicitarie sui maggiori quoti- diani, affissioni di cartelli e striscioni in loco per pubblicizzare la vendita;
che il RO, rilevato il no- me e il recapito telefonico del mediatore (immobiliare) proprio da un cartello pubblicitario affisso alla fac- ciata dell'immobile, si era messo in contatto con il mediatore, fissando un appuntamento per visitare l'im- mobile, cosa che era stata fatta minuziosamente in data 19.5.92; che dopo alcuni giorni la soc. Michelin aveva comu- nicato al mediatore di essere stata contattata diretta- mente dal RO, il quale si era determinato all'acqui- sto e intendeva proseguire la trattativa direttamente con il venditore. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda rilevando che il contatto con il venditore era avvenuto a seguito delle informazioni ricevute dal proprio figlio dal portiere dello stabile e prima della visita dell'immobile fatta con l'ausilio del mediatore. I l tribunale di Torino con sentenza n. 9460 del 29.XI.94 rigettava la domanda attrice e condannava l'istante alla rifusione delle spese processuali alla parte convenuta. La Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 783 dell'8 maggio 1998 ha rigettato l'appello proposto dal- la sas Immobiliare Il Portico condannando l'appellante alle ulteriori spese del grado . Per la cassazione della decisione ricorre la stessa società di mediazione esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso l'intimato ed esperisce ricorso incidentale condizionato diretto a far dichia- rare il difetto di legittimazione attiva della domanda, per 1'assenza del requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori della sig.ra HI, agente immobiliare e titolare dell'agenzia di mediazione. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, il principale e quello incidentale 4 condizionato, possono essere decisi congiuntamente, perché attengono alla medesima controversia. Con il ricorso principale si censura sotto il pro- filo motivazionale e della violazione di legge (art. 1755 co. I .C.C., nonché artt. 115, 116 e 360 n. 3 e 5 cpc) il punto delle decisioni in cui si è ritenuto che il contratto tra le parti contraenti sia avvenuto indi- pendentemente da qualsiasi iniziativa posta in essere dalla società immobiliare e che la stessa sia entrata in scena in maniera del tutto occasionale, perché in rappresentante della società venditrice, assenza del consentito la visita dell'immobile da parte del- aveva l'interessato all'acquisto per mezzo di una sua dipen- dente, e si sostiene che la Corte di merito, facendo malgoverno dei dati probatori acquisiti e in partico- lare delle dichiarazioni rese dal RO CO in sede d'interrogatorio formale, non ha tenuto conto che il primo effettivo contatto tra le parti contraenti fu de- terminato proprio dall'attività posta in essere da esso mediatore, attraverso la divulgazione della notizia dell'affare resa pubblica per mezzo di cartelli esposti al pubblico, e che le parti entrarono materialmente in contatto dopo la visita dell'immobile avvenuta per mez- zo della stessa. società di mediazione. Il motivo esposto si traduce sostanzialmente in una 5 censura sulla valutazione della prova fatta dal giudice d'appello circa la rilevanza causale dell'attività svolta dal mediatore ai fini della conclusione dell'af- fare, in quanto tale non suscettibile di esame in sede di legittimità se non sotto il profilo di una adeguata motivazione. Ma la sentenza impugnata resiste sotto tale aspetto alla critica della ricorrente, risultando la motivazio- ne immune da vizi logici giuridici e conforme al con- - tenuto delle fonti probatorie a cui ha fatto riferimen- to. Ed infatti, vale innanzitutto osservare che la sen- tenza impugnata riporta in motivazione contestualmente il contenuto sia dell'interrogatorio formale del conve- nuto RO sia delle dichiarazioni dei testi. Orbene, la dichiarazione del RO di essere stato informato dei termini dell'affare dal proprio figliuolo che li aveva appresi dal portiere dello stabile e, a seguito di ciò, di essersi messo in contatto diretta- mente con la società venditrice, impegnando la società immobiliare ricorrente solo per la visita dell'immobi- le, avvenuta, per giunta, per mezzo di una incaricata della società, trovano conferma sia nella dichiarazione resa da tale incaricata sia in quelle dei dipendenti della società venditrice, tali ER e Cau, prima an- 6 cora che nella dettagliata deposizione della nuora del- l'acquirente RO, tale Muro Luisa. Per le ragioni suesposte il ricorso principale va rigettato perché infondato e quello incidentale condi- zionato resta assorbito nella decisione adottata. Le spese del giudizio di cassazione stanno a carico del ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, 109T 250.000 assorbito l'incidentale, e condanna il ricorrente alle 0000 456T I 170.000. spese del grado, liquidate in L. oltre TOT.290.000 onorari che liquida in lire tre milioni. Così deciso in Roma addì 22.2.2001 CONSIGLIERE EST.سلام سلام IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 25 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista OFFICIO DELLE INTRATE ROMA 2 2001 4 Selle 51382 versate S. 290.000Registrato in data DUECENTONOVANZ (live p. D (DSM) Respon (Dr RAGZICHINI)