Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, di tutte le parti in causa (nella specie, omessa indicazione degli eredi di una delle parti, deceduta, nonché omessa indicazione della qualità di erede di altra parte costituita) non integra l'ipotesi dell'errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 cod. proc. civ. tutte le volte che le indicazioni mancanti non siano direttamente ricavabili dalla sentenza stessa (nella specie, totale assenza, nella sentenza impugnata, tanto di riferimenti alla morte di una parte, quanto dell'intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione), ma ciò non comporta alcuna nullità della pronuncia - bensì una mera difficoltà nella sua eseguibilità nei confronti dei soggetti non indicati ed apparentemente pretermessi - qualora l'omissione non si risolva in un autonomo vizio di essa (nella specie, la nullità è stata in concreto esclusa dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, nel corso del giudizio, si era realizzata sia l'interruzione del processo, sia la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10793 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NT SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 19555 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto:
DA
PA AF, in proprio e quale erede di IM LM e i coeredi di questo LM IA, LM NT e LM GI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, P.za Giunone Regina n. 1, presso l'avv. NI Ricciulli, rappresentati e difesi dagli avv. Silla Richetti di Lecce e Marilena Poddi di Brindisi, per procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
GRECO RUBINO avv. GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Lucarini di Brindisi, e con questo elettivamente domiciliato in Roma, V. Muzio Clementi n. 70, presso l'avv. Francesco Carluccio, giusta procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 307/199 del 18 gennaio - 18 maggio 1999.
Udita, all'udienza del 20 febbraio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il decreto del Pretore di Brindisi che ingiungeva a OS NO di pagare all'avv. Giuseppe GR IN L. 4.678.425, quali compensi professionali per attività di difesa e rappresentanza svolta nel giudizio civile risarcitorio iniziato contro terzi da LA NI moglie dell'ingiunto, era revocato con sentenza del 1993 in accoglimento dell'opposizione del NO e dell'intervento della NI, la quale aveva dedotto d'essere la sola cliente dell'opposto ed eccepito la prescrizione presuntiva del credito. Con l'appello l'avv. GR IN deduceva che il pretore aveva erroneamente negato che il rapporto professionale fosse intercorso tra lui e il NO, ritenendo privo di legittimazione passiva quest'ultimo, il quale gli aveva conferito l'incarico; chiedeva quindi la riforma della sentenza e gli appellati resistevano con gravame incidentale chiedendo la condanna di controparte a risarcire i danni ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Brindisi, rilevata la distinzione tra rapporto di prestazione d'opera professionale che trova la sua fonte nel contratto di mandato e conferimento dei poteri difensivi e rappresentativi a mezzo della procura, ha ritenuto mandante o cliente dell'avvocato il NO, per avere questi affidato l'incarico al difensore, anche se la procura è stata sottoscritta dalla NI;
in riforma della decisione pretorile, quindi, il tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e accolto l'appello del GR IN, respingendo quello dei due appellati, condannati alle spese dei due gradi del giudizio.
L'esistenza del contratto tra GR IN e NO emerge per il tribunale da una lettera del 3 dicembre 1978, con la quale il secondo ha chiesto al difensore di predisporre "l'atto di citazione contro il Botrugno perché sia condannato al risarcimento dei danni" a favore della NI e dai vari assegni a sua firma con i quali ha corrisposto L.
5.000.000 a titolo di acconto, oltre che da due fatture del GR IN a lui intestate;
irrilevante è la circostanza che il conto corrente sul quale sono tratti gli assegni sia cointestato alla NI, perché ciò prova solo la contitolarità del danaro in capo al cliente.
Il tribunale ha escluso l'esistenza d'una confessione stragiudiziale dell'avv. GR IN nella missiva di questo del 28 marzo 1985, con la quale egli si è impegnato a consegnare alla NI le ricevute dei versamenti che il marito "iper lei" gli ha effettuato in acconto, intendendo queste parole come "nell'interesse" e non "in nome e per conto", a differenza di quanto ritenuto dal Pretore, alla luce delle considerazioni già svolte;
rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva dell'obbligo della NI, per avere ella ammesso di non avere estinto il debito ex art. 2954 c.c. e ritenuta corretta la parcella dell'avvocato, il gravame è stato quindi deciso nei sensi indicati.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso LA NI, in proprio e quale erede di OS NO, e gli altri eredi di questo MA, NI e IG NO, con tre motivi;
il GR IN si è difeso con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, 4, e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, non essendo indicate nella sentenza tutte le parti in causa ne' riportandosi, nello svolgimento del processo, la dichiarata interruzione dello stesso per la morte, comunicata in udienza dal difensore, di OS NO, che appare ancora parte nell'intestazione insieme alla vedova LA NI, con assenza di ogni riferimento a quest'ultima e a MA, NI e IG NO, quali coeredi della predetta parte deceduta, nei confronti dei quali la causa era stata riassunta ritualmente dopo l'interruzione.
La mancata indicazione delle parti nella sentenza impedisce di rilevare la successione ex art. 110 c.p.c. e gli effettivi titolari del rapporto controverso e si configura come omesso esame di fatto decisivo che comporta nullità della decisione emessa nei confronti di parte deceduta della quale il difensore ha dichiarato la morte, senza riferimenti agli eredi della stessa.
La sentenza impugnata è nulla, non essendo pronunciata nei confronti degli eredi litisconsorti necessari con la NI, mentre per il controricorrente, l'omissione è mero errore materiale emendabile, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c.
1.1. Deve escludersi che l'omessa indicazione degli eredi di OS NO e della qualità di erede della NI siano errori materiali corregibili con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., perché le indicazioni mancanti non si ricavano dalla sentenza nella quale non vi sono riferimenti alla morte del NO e all'intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione (sulla correzione, Cass. 21 dicembre 1999 n. 14367, 25 marzo 1999 n. 2869, 25 novembre 1996 n. 10448). Il motivo di ricorso è però infondato, perché l'omessa indicazione non comporta nullità della sentenza ma solo difficoltà nell'eseguibilità di essa nei confronti di coloro apparentemente pretermessi;
essendosi avuta incontestatamente l'interruzione del processo e la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione, è da escludere un vizio procedurale causativo di nullità del procedimento o della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) o l'omesso esame d'un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), integrante un vizio di motivazione, perché sicuramente il Tribunale, se avesse rilevato come doveva la corretta prosecuzione della causa nei confronti degli eredi del NO, non sarebbe giunto ad una decisione diversa, fondando l'intera motivazione sulla lettura ed interpretazione degli atti e di comportamenti delle originarie parti in causa, in base ai quali ha ricostruito i rapporti tra loro.
Ai fini della decisione nessun rilievo ha avuto l'esame della vicenda processuale regolare e legittima della successione al defunto OS NO dei suoi eredi e la sentenza quindi non è censurabile neppure per il profilo dell'omessa motivazione.
2. Il secondo motivo di ricorso censura il Tribunale di Brindisi per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per essere la sentenza insufficientemente motivata in quanto da essa non emerge il criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento;
il deficit motivazionale risulta dalla missiva del NO del 3 dicembre 1978 con la quale si è chiesto di dare inizio all'azione, ritenuta dai giudici fonte del rapporto di mandato tra mittente e avvocato, confermata dal pagamento dell'acconto con assegni sottoscritti dallo stesso NO tratti su conto corrente comune alla NI, dalle fatture del difensore intestate al solo uomo e dall'affermazione del GR IN, in una missiva alla donna, di aver ricevuto pagamenti dal marito "per lei", da intendersi "per conto e nell'interesse" di lei e non "in suo nome".
Il tribunale non chiarisce però i motivi della diversa lettura degli atti data dal pretore ne' la critica, evidenziandone l'eventuale illogicità e quindi la riforma della sentenza di 1^ grado non è giustificata.
2.1. Il secondo motivo di ricorso non chiarisce le illogicità e deficienze della motivazione della sentenza d'appello e dei criteri ermeneutici adottati dal Tribunale, fondati per un verso sulla lettera dei documenti esaminati (incarico conferito dal NO, assegni a sua firma e fatture a lui intestate) e per altro verso su un'interpretazione logica di essi (sulle parole "per lei" lette come nell'interesse di lei).
Ovviamente la sentenza non esclude l'esistenza della procura da parte della NI all'avvocato e quindi l'esistenza di un interesse della donna alla difesa per la quale il marito aveva provveduto a corrispondere gli acconti versati "per lei".
Quanto detto esclude i difetti motivazionali denunciati per le valutazioni poste in essere dal tribunale ne' il motivo di ricorso, sul punto insufficiente, richiama la linea ermeneutica seguita dal pretore che i giudici del secondo grado non sarebbero riusciti a smontare con la sentenza impugnata, la quale esclude solo il carattere confessorio di una lettera dell'odierno controricorrente, affermato dal pretore in ordine alle attività del NO poste in essere nell'interesse della moglie, con motivazione logica e congrua anche in ragione di altre prove documentali valutate secondo il criterio dell'interpretazione letterale.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 112 c. p. c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il NO
affermato di non essere stato il cliente dell'avv. GR IN per le difese della moglie ma anche in rapporto all'attività di questo per i fratelli della donna, punto della lite sulla quale il tribunale ha omesso ogni valutazione.
3.1. Nessun cenno vi è, nella domanda riportata nel ricorso e nella stessa sentenza impugnata, alla prestazione d'opera professionale del GR IN per i fratelli della NI e inoltre l'accertamento del rapporto con il NO e non con la moglie di questi e i motivi a base della lettura degli atti del tribunale valgono anche per il rigetto del difetto di legittimazione passiva del NO sulle richieste del GR IN per l'attività svolta in favore di terzi nello stesso giudizio.
La motivazione del tribunale è assorbente pure con riferimento alle attività difensive del GR IN in quella stessa causa risarcitoria iniziata per incarico del NO e in rappresentanza e a difesa della moglie di lui;
i fratelli della donna sono intervenuti in appello nel giudizio risarcitorio, con comparsa di intervento stesa dal predetto avvocato.
La valutazione analitica nelle due ultime facciate della sentenza del tribunale, della parcella del controricorrente ritenuta conforme alle tariffe e corretta, comporta una decisione sulla somma eventualmente chiesta anche per la comparsa d'intervento dei fratelli della NI ed esclude l'omessa pronuncia, dovendosi ritenere che pure per essi l'avvocato era rappresentante e difensore in quanto officiato dell'incarico professionale dal NO, nella ricostruzione logica e coerente degli atti e documenti di causa data dal tribunale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico dei ricorrenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese della presente fase, delle quali euro 1.200,00 per onorari, ed euro 124,60 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002