Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA IONE112 90702 Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVE ΙΩΑΝΙΤΟΛΑ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G. N. 927/00 Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere Cron. 28887 MENSITIERI Consigliere Rep. 2948 Dott. Alfredo ------ Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 18/04/02 SETTIMJ - Consigliere Dott. Giovanni - ha pronunciato la seguente SE N TENZA 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COME Richiesta copia studiodomiciliato in ROMA VIA MINI REMIGIO, elettivamente IL SOLE 24 ORE dal Sig. PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO 155 per diritti € 3.1 LUG. 2002 ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE MAURA COMITINI, giusta delega in atti;
1500 - ricorrente NCELLERIA contro elettivamente domiciliato in ROMA CASCONE FRANCESCO, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAUSO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 898/98 della Corte d'Appello di 607 GENOVA, depositata il 04/12/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 18/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo udienza del RIGGIO;
l'Avvocato Guido ROMANELLI, difensoe deludito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 maggio 1986 AN NE conveniva dinanzi al Tribunale di La Spezia Remigio IN, esponendo di avere fornito a costui mobili ed accessori per arredamento, rimanendo creditore della somma di £. 14.720.000 che il convenuto non aveva provveduto a corrispondergli. Questi si costituiva opponendo che il NE avrebbe dovuto provvedere a fornirgli tutta la merce entro il termine essenziale delle festività natalizie del 1985, mentre invece lo aveva fatto solo per la cucina. peraltro priva del piano di marmo e di due pannelli C per giunta male adattata alle dimensioni dell'ambiente. Successivamente, approfittando delle chiavi che gli aveva consegnato, l'attore aveva portato in casa altri mobili non adatti all'arredamento, per cui l'unico mobile м а effettivamente acquistato era una libreria, da lui regolarmente pagata. Egli aveva inoltre subito danni non solo per il ritardo, ma anche per il forzato deposito della cucina e degli altri mobili che il NE si era impegnato a ritirare, senza tuttavia farlo, per cui proponeva domanda riconvenzionale per un risarcimento il cui ammontare era da determinare. All'esito il tribunale, con sentenza n. 111/1993, ritenuto che fosse stata concordata fra le parti una riserva di gradimento, rigettava la domanda principale ed accoglieva in parte la riconvenzionale;
escludeva che si trattasse di contratto con termine essenziale e compensava per metà le spese del giudizio. Avendo entrambe le parti proposto impugnazione. il NE in via principale ed il IN in via incidentale. la Corte di appello di Genova, con sentenza in data 2 dicembre 1998. in parziale riforma della sentenza impugnata condannava il IN al pagamento della somma di £.
6.420.000. oltre rivalutazione 927 2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. ed interessi, in favore del NE, che condannava a sua volta al ritiro dei mobili della cucina. La corte rigettava anzitutto l'eccezione di inesistenza dell'atto di appello. sollevata dal IN sul presupposto che sulla copia a lui notificata la firma in calce a tale atto non corrispondeva a nessuna delle due firme apposte per autentica in calce alla procura a margine. Premesso, infatti, che in calce all'originale dell'atto di appello risultavano apposte due firme identiche a quelle di autentica in calce alla procura. mentre in calce alla copia di tale atto notificata al IN risultava una sottoscrizione che, secondo l'appellato, andava letta come "A CO, e quindi diversa dalle firme di autentica, la corte rilevava che invece, ad una più attenta lettura, tale sottoscrizione andava letta come “A e ZO, corrispondenti ai nomi dei due difensori che avevano autenticato la firma del л и NE in calce alla procura, e che comunque la riferibilità dell'atto ai due suddetti difensori dell'appellante sarebbe stata fuori discussione anche se in calce all'atto di appello vi fosse stata altra firma. facendone fede le firme apposte per autentica alla procura a margine. La corte escludeva poi, per quanto qui interessa, che nella fattispecie potesse ravvisarsi una vendita con riserva di gradimento da parte del compratore in quanto, pur potendo il patto essere provato anche mediante testimoni, tuttavia in assenza di una convenzione scritta occorre che la prova sia esauriente, e nella specie le testimonianze (il cui contenuto viene riportato nella sentenza) erano tutt'altro che convincenti al riguardo. Inoltre, in ogni caso, se anche tra le parti fosse intervenuta una vendita con riserva di gradimento, l'accordo sarebbe stato comunque inefficace poiché, dovendosi il gradimento esprimere dopo il recapito 927 2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 0 dei mobili. e quindi presso il compratore, sarebbe mancata l'indicazione del termine entro il quale pronunziarsi. richiesto dall'art. 1520, comma 3°. cc. L'obbligo del NE di ritirare qualcuno dei mobili forniti poteva quindi scaturire solo da un particolare impegno da parte sua. La corte rilevava poi che, in assenza di apposita documentazione, l'entità della fornitura doveva essere necessariamente desunta dalla relazione del ctu, il quale aveva elencato tutti i mobili rinvenuti presso il IN. tra abitazione e deposito, e che da tale materiale doveva essere escluso tutto quanto atteneva alla cucina. avendo i testimoni confermato che le parti si erano accordate per il ritiro della stessa. Quanto al prezzo totale, pur non risultando da alcun documento, era stato indicato dal NE nei propri atti difensivi, ed in proposito il IN, pur fra tante questioni sollevate, non aveva discusso la rispondenza dei prezzi indicati da controparte a quelli pattuiti, per cui era tenuto a corrispondere al venditore l'importo di £.
6.420.000. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il IN in base a quattro motivi di ricorso, ai quali resiste il NE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 163 e 325 e segg. cpc il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per essere le due firme per autentica apposta in calce al mandato diverse dall'unica firma risultante in calce all'atto di appello. Il motivo è inammissibile in quanto si limita a riproporre la censura già sottoposta alla corte di appello, senza confutare le argomentazioni con le quali tale giudice l'ha rigettata. In ogni caso la corte. con apprezzamento di fatto non 927-2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. censurabile nel giudizio di legittimità. in quanto congruamente motivato ed immune da errori logici o giuridici, ha ampiamente spiegato che le firme risultanti in calce alla copia notificata dell'atto di appello corrispondevano ai nomi dei due difensori dell'appellante Con il secondo motivo il IN denunzia la violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 1457 stesso codice e l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza. sostenendo che la corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la sua eccezione relativa alla essenzialità del termine di consegna concordato tra le parti. con la conseguente risoluzione di diritto del contratto. sebbene egli avesse avuto piena assicurazione dal NE che entro le feste natalizie del 1985 l'arredo sarebbe stato completato (circostanza confermata dai testi NQ. TU, AS e De AR) e lo stesso attore avesse prodotto जा प varia documentazione tutta di data anteriore al 31 dicembre 1985, nel tentativo di dimostrare di avere effettuato le consegne entro detto termine. Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti la valutazione relativa alla natura del termine risultante da un contratto, vale a dire se trattasi di termine essenziale o meno, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito. Deve rilevarsi tuttavia in proposito anche che la sentenza impugnata, nel riassumere i motivi di impugnazione, non parla affatto di tale questione, nè il ricorrente non si duole dell'omesso esame di un suo specifico motivo di gravame sul punto, per cui deve ritenersi che la questione della essenzialità del termine di consegna della merce, prospettata in primo grado e non accolta dal tribunale, non sia stata riproposta in appello, e che quindi relativamente alla stessa si sia formato 927 2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 il giudicato. avendola il giudice di primo grado disattesa senza che di ciò il IN si dolesse. Denunziando poi la violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 1520 stesso codice, e l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente con il terzo motivo sostiene che la corte di appello avrebbe escluso l'esistenza di una ipotesi di vendita con riserva di gradimento in maniera contraddittoria e contro ogni logica, valutando insufficiente la testimonianza del teste NQ sebbene la stessa fosse assai esplicita, e dando peso alla circostanza, non provata ed anzi smentita da vari testimoni, secondo cui il NE prima di ritirare il soggiorno aveva opposto un iniziale rifiuto. Inoltre la corte aveva erroneamente valorizzato la circostanza secondo cui egli avrebbe restituito la cucina perché difettosa. senza tenere presente che secondo la giurisprudenza la riserva di gradimento può essere fatta valere anche per la presenza di vizi della merce. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto censura la valutazione della prova testimoniale operata dalla corte di appello con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Il ricorrente sostiene la rilevanza di alcune circostanze riferite dai testimoni, che invece la corte di merito ha ritenuto irrilevanti, e viceversa: in tal modo, tuttavia, risulta evidente che egli cerca di sostituire l'interpretazione data dalla corte alle risultanze processuali con una differente interpretazione a lui più favorevole. ma ciò non è consentito nel giudizio di legittimità. in cui gli apprezzamenti di fatto non possono essere censurati. tranne il caso - che certamente non ricorre nella fattispecie - in cui gli stessi siano basati su motivazione inadeguata, oppure contraddittoria o illogica. 927 2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. Infine, denunziando il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente sostiene che la corte di appello sarebbe pervenuta alla determinazione dell'importo da lui ancora dovuto in maniera incomprensibile, includendo nel calcolo il mobile soggiorno a quattro ante con mensole e mensoloni facente parte del soggiorno, che il NE si era impegnato a ritirare. Anche questo motivo risulta infondato poiché la corte di appello è pervenuta alla determinazione dell'importo ancora dovuto dal ricorrente in base alla conclusioni del c.t.u.. che aveva indicato i mobili rinvenuti pressi l'abitazione del IN o nel deposito ove egli custodiva gli oggetti che avrebbe voluto restituire al venditore, ed ai prezzi indicati dal NE e mai contestati dall'attuale ricorrente. L'impegno del venditore a ritirare la merce è risultato limitato ai soli mobili della cucina. e di ciò la corte ha tenuto conto. Non sussiste quindi alcun vizio di motivazione in proposito, poiché il ragionamento del giudice di appello risulta esauriente ed assolutamente logico. L'inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione. in favore del 195,00 controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. oltre a €. 1.000,00 per onorari. 927 2000 IN NE. Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 9 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2002. ИД GI est.. вравми IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE 01 1097 129,11 486T 30,99 160,10 806T 6.00 165,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.1.2012 serie 4 al n. 3425 versate € 166.10 -------------- apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 de 30/5/2002) 927:2000 IN NE Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.