CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28249 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28249 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 31/05/2023 Ritenuto in fatto 1.11 provvedimento impugnato è un'ordinanza del tribunale di Napoli del 13 luglio 2021 che - nelle forme della correzione di errore materiale - ha integrato il dispositivo di una sentenza di condanna emessa il 22 novembre 2018 per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., nei confronti di Imperiale Rosario, irrevocabile dal 6 luglio 2020, aggiungendovi testualmente "confisca e acquisizione al patrimonio dello Stato delle banconote in euro e valuta estera, ancora in sequestro, ed indicate nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.30; confisca e distruzione di quant'altro ancora in sequestro, ed indicato nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.30; confisca e distruzione di quant'altro ancora in sequestro, ed indicato nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.55". 2.11 ricorso ha dedotto l'abnormità del provvedimento, che come tale non avrebbe potuto essere adottato al fine di colmare le lacune di una sentenza, anche perché divenuta irrevocabile, di tal che l'unico rimedio esperibile avrebbe potuto essere individuato nello strumento di cui all'art. 676 cod. proc. pen., peraltro dettato soltanto per i casi di confisca obbligatoria, ipotesi insussistente per la natura del materiale sequestrato;
nè avrebbe potuto disporsi confisca facoltativa, stante l'assenza di collegamento funzionale tra le cose sottoposte a sequestro probatorio e il reato - possesso di passaporto contraffatto - per il quale era intervenuta condanna nel giudizio di merito. Inoltre, l'ordinanza era stata emessa de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, da un giudice onorario, che non avrebbe potuto statuire in tema di reati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 550 cod. proc. pen., tra i quali non era previsto il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di confisca e la restituzione di tutti i beni in sequestro, ad eccezione del passaporto. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sotto plurimi profili. t 1.E' consolidato principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria." (sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886, Laklaa;
sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578). Nel caso in esame, la sentenza era divenuta irrevocabile il 6 luglio 2020 ed il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca di un coacervo di oggetti e documenti, sulla cui natura, obbligatoria o facoltativa, la motivazione del provvedimento è peraltro del tutto silente, ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale. 2. Deve essere anche aggiunto che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nell' affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (ex plurimis, Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230); e la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). 3. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come l'assunto provvedimento di correzione - neppure comunicato alla parte - non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo, perché investe una statuizione - quella della misura di sicurezza della confisca, che incide sulle disponibilità patrimoniali dell'interessato - che avrebbe reso necessario il pieno contraddittorio e il rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale nella sede di legittimità. 4.L'ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, che dovrà provvedere sul materiale ancora in sequestro nelle forme di cui agli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. 2 Così deciso in Roma, il 31/05/2023 Il ,co sigliere estensore
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28249 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 31/05/2023 Ritenuto in fatto 1.11 provvedimento impugnato è un'ordinanza del tribunale di Napoli del 13 luglio 2021 che - nelle forme della correzione di errore materiale - ha integrato il dispositivo di una sentenza di condanna emessa il 22 novembre 2018 per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., nei confronti di Imperiale Rosario, irrevocabile dal 6 luglio 2020, aggiungendovi testualmente "confisca e acquisizione al patrimonio dello Stato delle banconote in euro e valuta estera, ancora in sequestro, ed indicate nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.30; confisca e distruzione di quant'altro ancora in sequestro, ed indicato nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.30; confisca e distruzione di quant'altro ancora in sequestro, ed indicato nel verbale di sequestro del 5/09/2018, ore 9.55". 2.11 ricorso ha dedotto l'abnormità del provvedimento, che come tale non avrebbe potuto essere adottato al fine di colmare le lacune di una sentenza, anche perché divenuta irrevocabile, di tal che l'unico rimedio esperibile avrebbe potuto essere individuato nello strumento di cui all'art. 676 cod. proc. pen., peraltro dettato soltanto per i casi di confisca obbligatoria, ipotesi insussistente per la natura del materiale sequestrato;
nè avrebbe potuto disporsi confisca facoltativa, stante l'assenza di collegamento funzionale tra le cose sottoposte a sequestro probatorio e il reato - possesso di passaporto contraffatto - per il quale era intervenuta condanna nel giudizio di merito. Inoltre, l'ordinanza era stata emessa de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, da un giudice onorario, che non avrebbe potuto statuire in tema di reati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 550 cod. proc. pen., tra i quali non era previsto il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di confisca e la restituzione di tutti i beni in sequestro, ad eccezione del passaporto. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sotto plurimi profili. t 1.E' consolidato principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria." (sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886, Laklaa;
sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578). Nel caso in esame, la sentenza era divenuta irrevocabile il 6 luglio 2020 ed il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca di un coacervo di oggetti e documenti, sulla cui natura, obbligatoria o facoltativa, la motivazione del provvedimento è peraltro del tutto silente, ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale. 2. Deve essere anche aggiunto che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nell' affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (ex plurimis, Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230); e la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). 3. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come l'assunto provvedimento di correzione - neppure comunicato alla parte - non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo, perché investe una statuizione - quella della misura di sicurezza della confisca, che incide sulle disponibilità patrimoniali dell'interessato - che avrebbe reso necessario il pieno contraddittorio e il rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale nella sede di legittimità. 4.L'ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, che dovrà provvedere sul materiale ancora in sequestro nelle forme di cui agli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. 2 Così deciso in Roma, il 31/05/2023 Il ,co sigliere estensore