Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 17592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17592 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
1 759 2/ 02 E N CO LLASTRAZIONI B UBBLIƠ ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PAŠĖJOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE TERZA CIVILE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ASSICURAZIONE Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 7063/99 - - Rel. Consigliere Dott. RN LUPO 9879/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 41322 Consigliere Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud.19/09/02 Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIS SERVIZI INTEGRATIVI SANITARI SRL, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante Sig.ra BA RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 75, presso 10 studio difesa dall'avvocatodell'avvocato PIETRO D'OVIDIO, GIOVANNI MANGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON;
intimato e sul 2° ricorso n° 09879/99 proposto da: 2002 ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON, in persona del 1660 -1- legale rappresentante Generale per l'Italia Sig. Barry James Gibson, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato DAVID MORGANTI, che lo difende, giusta procura speciale per TA AL La Porta di Milano del 05/05/99 rep. n. 6281; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SIS SERVIZI INTEGRATIVI SANITARI SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 113/98 del Giudice di pace di PESCARA, emessa il 18/02/98 e depositata il 20/02/98 (R.G. 3096/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. RN LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. La società S.I.S. Servizi Integrativi Sanitari s.r.l. (d'ora in poi: SIS) conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Pescara gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra per sentire accertare il suo credito derivante da una polizza cumulativa infortuni e malattie stipulata per assicurare il personale associato alla Cassa assistenza degli autoferrotranvieri d'Italia e per sentire condannare la parte convenuta al pagamento del detto credito. Costituitosi l'istituto assicuratore, che proponeva numerose eccezioni, il Giudice adito, con sentenza di equità (stante il valore della controversia non superiore a 2 milioni di lire), ha dichiarato l'azione proposta dalla SIS inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ritenendo che il diritto al pagamento dell'indennità conseguente al sinistro (infortunio o ricovero per malattia) compete al terzo assicurato e non alla contraente società SIS in applicazione dell'art. 1891 c.c., non derogato dall'art. 22 del contratto di assicurazione. Avverso la sentenza del giudice di pace la SIS ha proposto ricorso per cassazione, a cui gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione. 1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art.335 c.p.c.). Lay l'unico 2.- Con il primo motivo del ricorso principale la società SIS, denunziando "falsa applicazione e violazione delle norme di legge”, sostiene che il giudice di pace ha ritenuto carente la legittimazione di 3 4 essa attrice a chiedere il pagamento dell'indennità sulla base di una errata applicazione dell'art. 1363 c.c., perché dalle condizioni generali di polizza e dal modulo integrativo si sarebbe dovuta desumere la volontà contrattuale di derogare a quanto disposto dall'art. 1891, secondo comma, c.c., che non contiene una norma inderogabile in materia di assicurazione. La ricorrente lamenta ancora la violazione dell'art. 1362 c.c., perché il giudice di pace ha omesso di verificare l'effettiva intenzione dei contraenti desumibile anche dal comportamento tenuto dagli stessi successivamente alla stipulazione del contratto. Il motivo di ricorso è inammissibile. Contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere secondo equità, qual è quella in esame in ragione del valore della controversia, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali o comunitarie g n u L (se di rango superiore a quelle ordinarie), e non anche per violazione di norme di diritto poste da legge ordinaria (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n.716), quali sono le norme del codice civile (artt. 1362, 1363, 1891) delle quali è denunziata la mancata osservanza. Pur volendo considerare che la censura, espressamente enunciata, come detto, in termini di violazione di norme di legge, è in realtà rivolta all'interpretazione che il giudice di pace ha compiuto delle condizioni generali di polizza e delle altre clausole contrattuali, e si risolve, quindi, nella denunzia di un vizio di motivazione (in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c.), il motivo risulta comunque inammissibile, atteso che avverso le sentenze di equità del giudice di pace il vizio di difetto di motivazione 4 5 può essere denunciato con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria (citata sentenza delle Sez Un. n.716 del 1999). E tali ipotesi non sono denunciate dalla società ricorrente, la quale si limita a contrapporre una interpretazione delle condizioni generali e delle clausole contrattuali difforme da quella compiuta dal giudice di pace.
4. Il ricorso principale va, perciò, rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 19 settembre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Franci a вебка Емии ир Cancelleria 01 2 FLCANC .0 Dotissa Depositata in .12 C1 11. CANCELLIERE Oggi 10 Ainle aria M ssa De 5