Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
L'omessa sottoposizione dei lavoratori notturni agli accertamenti di salute periodici previsti per legge continua ad integrare il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 532 del 1999 nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 304 del D.Lgs. n. 81 del 2008, della disposizione sanzionatoria dell'art. 89, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 1994, avendo natura meramente recettizia il rinvio effettuato a tale ultima norma dall'art. 12 del D.Lgs. n. 532 del 1999.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 52
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27866/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT UR, n. a Montecatini Terme il 3.4.1968;
avverso la sentenza del 10.3.2009 del tribunale di Pistoia, sez. Monsummano Terme;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RT UR era imputato del reato p. e p. dal D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, art. 5 e art. 12, comma 1 perché, quale socio accomandatario della ditta "NO HOTELS di RT UR & C. sas" con sede in Montecatini Terme via Puglie n. 42, e quindi quale datore di lavoro, ometteva di sottoporre a visite preventive e periodiche per adibizione al lavoro notturno il lavoratore Di BL US, occupato al lavoro in qualità di portiere di notte, in totale carenza assicurativa, nel periodo compreso fra l'1.3.2003 ed il 15.10.2005, dal lunedì alla domenica nell'orario andante dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con un giorno di riposo settimanale, così violando in particolare il stesso D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 5 (in Montecatini Terme, nel periodo compreso fra l'1.3.2003 ed il 15.10.2005).
Il tribunale di Pistoia, sez. di Monsummano Terme, con sentenza del 10 marzo 2009, riteneva provata la responsabilità penale dell'imputato e lo condannava al pagamento di un'ammenda di Euro 1.549,00, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un unico motivo con cui si deduce l'avvenuta abolitio criminis ad opera del D.Lgs. n. 81 del 2008, è infondato.
Il D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, art. 5, recante disposizioni in materia di lavoro notturno a tutela della salute dei lavoratori, prevede che i lavoratori notturni debbano essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 17, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti e ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
accertamenti che nel caso di specie sono mancati.
La sanzione è prevista dal successivo art. 12 che stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 2, lett. a), per la violazione della disposizione di cui all'art. 5; decreto questo che è stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, con i limiti e la decorrenza ivi previsti.
Ma il rinvio dell'art. 12 cit. ha natura recettizia e quindi si riempie di contenuto con la portata precettiva del cit. art. 89, comma 2, lett. a), al momento dell'entrata in vigore del medesimo art. 12 senza che le vicende normative successive - quale l'abrogazione della norma - possano influenzare il richiamo operato dall'art. 12, come sarebbe se si trattasse di rinvio formale. La conseguenza è appunto che, una volta che la portata precettiva dell'art. 12 si è integrata, completandosi, a mezzo del travaso di contenuto dall'art. 89, comma 2, lett. a), le successive vicende di quest'ultimo sono irrilevanti.
L'art. 89, comma 2, lett. a), contemplava che il datore di lavoro ed il dirigente erano puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni;
tale previsione di sanzione - inglobata nell'art. 12 per il richiamo recettizio che contiene - rimane insensibile alla successiva abrogazione dell'art. 89 - insieme al D.Lgs. n. 626 del 1994 - ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304. 2. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010