Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 14/07/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 2408
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 47806/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG EP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Caltanissetta il 28.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2013 la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 3.3.2011, aveva condannato UG EP, imputato del reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, commesso in danno di Cacciatore Carmelo, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il UG, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Vincenzo Vitello, del Foro di Caltanissetta, lamentando il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), e comma 2 stante la nullità del decreto di giudizio immediato emesso il 26.2.2009, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, recante come data di celebrazione dell'udienza il giorno 21.5.2008, antecedente alla data di emissione del decreto di giudizio immediato, errore che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal giudice di appello, non può considerarsi una mera irregolarità, improduttiva di effetti sulla validità dell'atto processuale, che, al contrario, deve ritenersi affetto da nullità, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 2, per omessa indicazione della data di comparizione, elemento essenziale del decreto che dispone il giudizio, ai sensi del menzionato art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f).
3. Il ricorso va rigettato, perché infondato il motivo che lo sostiene.
4. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante in sede di legittimità, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, non costituisce causa di nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio l'errore intervenuto nell'indicazione della data di udienza, allorché lo stesso sia, per la sua evidenza e macroscopicità, agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sull'identificazione della data effettivamente fissata per la comparizione (cfr. Cass., sez. 2, 17.2.2011, n. 17085, rv. 250247;
Cass., sez. 3, 15.2.2011, rv. 250370; Cass., Sez. 2, 6.12.2005, n. 47169, B. e altri, rv. 232930). Nel caso concreto affrontato nell'arresto da ultimo citato era stata indicata nel decreto, per errore, la data, ormai decorsa, corrispondente allo stesso giorno e mese dell'anno precedente, con riferimento alla sua data di emissione, fattispecie, in tutta evidenza, sovrapponibile a quella in esame in cui l'errore riguarda esclusivamente l'indicazione dell'anno, nel senso che l'effettiva data di udienza era il 21.5.2009 (circostanza, quest'ultima, non contestata dal ricorrente), vale a dire "un giorno successivo alla data di emissione del decreto di giudizio immediato", come indicato dalla corte territoriale, e non il 21.5.2008.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015