Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 IC. I 9 1 Z 5 / 0066385 A . 4 R / N T 6 S 2 I . B G .R . E L P . L R D A 1002 2 0 1 . L A B E D D A B T I I E S 1 T R O ITALIANO N 3 N E T 1 S E A I S I E A R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto Jesus - Presidente DELLI PRISCOLIDott. Mario -Rel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere R.G.N. 17959/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.22626 Dott. Mario CICALA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 27/03/01ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE TOSCANA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ت ھ ے ا ی ا ricorrente
contro
LUCHERONI FIRMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA E VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato N O I Z A S S FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo difende unitamente A C E L all'avvocato ANTONIO LOVISOLO, giusta delega in calce;
I V 5 I 8 C - controricorrente 3 E 6 N 6 2001 avverso la sentenza n. 78/98 della Commissione O A I M P E . K P M U N 624 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il S A E C T R O C -1- 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ND UC, con atto del 24 aprile 1995, impugnò a' termini degli artt. 15 e SS. n. 636 dinanzi alla Commissione d.p.r. 26.10.1972 tributaria di primo grado di Firenze, all'epoca operante, il silenzio rifiuto opposto dall'intendenza di finanza del capoluogo regionale toscano ad una sua istanza in data 31 marzo 1987, intesa, a mente dell'art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602, ad ottenere il rimborso di irpef, asserita, erroneamente pagata, per il 1985, in sede di versamento diretto a seguito di presentazione di dichiarazione nella quale aveva indicato un coefficiente di abbattimento, del trentasei per inferiore a quello, del cinquantadue per cento, nella realtà spettantegli in relazione cento, all'attività di autotrasporto esercitata come titolare di impresa iscritta nell'albo istituito con la L.
6.6.1974 n. 298 (p. 28 della tabella B allegata alla L. 17.II.1985 n. 17, recante conversione del d.l. 19.12.1984 n. 853). La commissione adita, con decisione n. 144/02/95, dell'11 ottobre 1995, rigettò 1'impugnativa e la pretesa recuperatoria ad essa sottesa nella ravvisata fondatezza di un assunto 3 dell'amministrazione finanziaria volto a prospettare una inammissibilità di tale pretesa, correlabile al fatto che ilasseritamente, contribuente non aveva rettificato, come, pretesamente, avrebbe dovuto, la dichiarazione, allegata, erronea, a suo tempo, presentata con dichiarazione integrativa prodotta a norma dell'art. 9, comma 8, d.p.r. 29.9.1973 n. 600. Sull'appello di ND UC, la Commissione tributaria regionale della Toscana, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, con sentenza del 23 settembre 1998, accolto il gravame e riformata la pronuncia del primo giudice, dichiarò fondate le ragioni restitutorie vantate ک ی dall'appellante, rilevando come "nella fattispecie و sia stata ritualmente e tempestivamente proposta la ں procedura di cui all'art. 38 d.p.r. 602/73, dal momento che l'errore materiale lamentato dal contribuente, al fine del rimborso di cui trattasi, si evince direttamente dalla stessa denuncia annuale e dai dati con essa forniti". Il Ministero delle finanze ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, non notificata. UC resiste al ricorso, ND il 30 settembre 1999, con notificatogli controricorso del 6 novembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il primo 1) mezzo di ricorso, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Toscana denunciandola inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 1973/602, nonché degli artt. 8 e 9 del d.p.r. 1973/600, modificato dall'art. 14 L. 1990/408, (oltre che da) motivazione omessa e contraddittoria su un punto essenziale della premesso che la commissione controversia": k o anzidetta ha ravvisato meritevole di ingresso la j pretesa restitutoria coltivata dall'odierno controricorrente sul rilievo che "l'errore lamentato dal contribuente, al fine del rimborso di cui trattasi, si evince dalla stessa denuncia annuale e dai dati con essa forniti", dopo aver fatto presente che "la controversia attiene alla questione dei limiti della rettificabilità della dichiarazione dei redditi", sostiene che il suesposto rilievo non può essere condiviso "in quanto implica una errata e fuorviante 5 interpretazione del concetto di errore materiale alla cui presenza (nella dichiarazione) la norma ammette il rimborso"; richiamati, quindi, una serie di postulati intesi ad evidenziare che la andrebbe ravvisata rettificabiledichiarazione entro "limiti piuttosto rigorosi", accampa che, con riferimento alla situazione discussa, "giova rilevare che l'errore denunciato dal contribuente e posto alla base dell'istanza di rimborso non ha il connotato della materialità prescritto dall'art. 38 1973/602, tale essendo solo quello dad.p.r. ascriversi a mera svista desumibile dai dati offerti con la dichiarazione annuale, sicché certamente non rientra tra i casi in cui è ammesso il rimborso"; soggiunge che "l'errore denunciato dall'interessato neppure potrebbe rilevare sotto il profilo dell'ignoranza dell'inesistenza totale о parziale dell'obbligo del versamento previsto dall'art. 38 d.p.r. 1973/602 accanto all'errore materiale come presupposto di rimborso", in quanto "anche il c.d. errore di diritto, quale quello che derivi dalla inclusione nell'imponibile di una posta esente è rilevante purché ciò non implichi variazione dei dati a suo tempo forniti in ordine alla natura ed alla consistenza della posta medesima, sicché nel 6 caso di specie la mancata esposizione degli interessi passivi di mutuo nella dichiarazione dei redditi ne preclude in ogni caso la rilevanza anche sotto il profilo sopra descritto"; conclude asserendo che "discende da tutto ciò l'assoluta erroneità della sentenza" impugnata, "la quale, in in epigrafe palese violazione delle norme riportate, finisce per ammettere la possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi in ogni tempo e in ogni caso". In ordine alla censura in tal guisa articolata, si impongono le seguenti riflessioni. A) - La commissione tributaria regionale, con declaratoria che costituisce l'esito di un compiuto accertamento di fatto, ha rilevato che il discusso tributo è stato versato indebitamente, in conformità delle risultanze della presentata dichiarazione, a sequito di un errore commess a seguito di nella redazione della dichiarazione un errore commessO nella redazione della dichiarazione stessa che "si evince direttamente" da questa e "dai dati con essa forniti". Tale declaratoria, conseguentemente, è da avere per sindacabile in cassazione solo sulla base di critiche intese, a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, del codice di rito, a contestare la sufficienza e la non contraddittorietà della ratio decidendi addotta per sorreggerla. Il ministero ricorrente, al considerato proposito, si limita ad affermare che "l'errore denunciato dal contribuente non ha il connotato 4. prescritto dall'art. 38 d.p.r. 1973/602", non risultando ascrivibile "a mera svista desumibile dichiarazione annuale,dai dati offerti con la sicché certamente non rientra tra i casi in cui è ammessO il rimborso": la deduzione in discorso si rivela diretta, non già ad evidenziare vizi dell'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla censurata pronuncia ma, a denunciare presunta, erroneità concreta e sostanziale di una, tale pronuncia, e si risolve, quindi, in 7 5 5 prospettazione di questione che impinge nel merito e non rileva nella presente sede di legittimità. La discussa declaratoria, pertanto, siccome non utilmente criticata, va tenuta per irretrattabile. Tanto premesso, è da dire che, ai fini B) - della decisione sul ricorso in esame, non rileva la problematica complessa concernente la rettificabilità della dichiarazione e la individuazione dei limiti entro i quali la stessa 8 può essere ravvisata consentita, essendo sufficiente evidenziare che non è mai stata messa in dubbio la ripetibilità ex art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 delle imposte sui redditi autoliquidatesi dai contribuenti sulla base delle enunciazioni risultanati dalla propria dichiarazione, e dai contribuenti medesimi versate in eccedenza sul dovuto quando l'errore nella liquidazione e nel versamento risultino, come nel caso esaminato, percepibili dalla lettura della sola dichiarazione (sul tema dovendosi Osservare, anzi, che l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 137/E del 15 maggio 1997 si è spinta a riconoscere che "il rimborso di quanto versato ...sulla scorta della dichiarazione dei redditi può validamente fondarsi (anche) sulla deduzione di un errore di fatto non percepibile dalla lettura della sola dichiarazione, ma che sia dimostrabile یک ھ و mediante la prospettazione di circostanze ulteriori ں e diverse da quelle indicate a suo tempo nella dichiarazione medesima"). C) - L'enunciazione di cui alla lettera precedente è, di per sé, sufficiente a rendere manifesta l'infondatezza delle critiche mosse dalla p.a. ricorrente alla sentenza impugnata l'attitudine di questa a resistere a dette critiche. Il mezzo di gravame delibato, quindi, va D) disatteso. Il Ministero delle finanze, con il secondo 2) - mezzo di ricorso, volto а denunciare la ravvisabilità nella sentenza impugnata di "violazione e falsa applicazione dell'art. 36/bis d.p.r. 1973/600 e dell'art. 41 d.p.r. 1973/602 di) (nonché motivazione omessa e contraddittoria su un punto essenziale della controversia", assume che "la sentenza (cennata) è, altresì, contraddittoria in quanto, se pure vi fossero i presupposti del rimborso dell'errore rilevante ai fini d'ufficio ai sensi dell'art. 36/bis del d.p.r D 1973/600 e dell'art. 41 del d.p.r. 1973/602, la O S Commissione Regionale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Intendenza di Finanza, in quanto, in base alle norme sopra richiamate, i predetti errori rilevanti ai fini della riliquidazione d'ufficio della dichiarazione non rientrano nella competenza dell'Intendenza di Finanza, che non è competente neppure per il rimborso al che provvede il Centro di Servizio ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 10 1980/787". La censura non coglie nel segno, perché non investe la ratio decidendi della pronuncia contestata. La commissione tributaria regionale, di vero, per quanto è dato desumere dal testo della sua ripetuta sentenza qui in discussione, nel sanzionare l'accoglimento della pretesa restitutoria esperita e coltivata nel presente giudizio da ND UC, non ha affatto dichiarato avere tale pretesa la fonte in una situazione suscettibile di determinare per detto contribuente l'insorgenza del diritto di ottenere il rimborso d'ufficio del tributo, assunto, indebito in controversia. Consegue da ciò che tutte le deduzioni articolate dal ricorrente al considerato riguardo restano inconferenti, e, perciò, inammissibili. 3) - La p.a. ricorrente, con il terzo mezzo di 死 gravame, prospetta risaltare nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 1973/602 (e) motivazione omessa e contraddittoria su un punto essenziale della controversia": in definitiva, sulla premessa che il diritto al rimborso dei tributi, asseriti, indebiti 11 può essere fatto valere solo previa presentazione di istanza recuperatoria all'ufficio finanziario competente a provvedere al riguardo entro un prescritto termine decadenziale, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, nella specie, tale termine non sarebbe stato rispettato, e che, in conseguenza di ciò, le ragioni restitutorie ex adverso vantate avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisate caducate. L'assunto, al pari di quello di cui al paragrafo precedente, non merita ingresso. La commissione tributaria regionale, con statuizione integrante risultante di un accertamento di fatto, in quanto tale passibile di sindacato in cassazione solo in relazione a critiche intese a mettere in discussione, a mente n. 5, cod. proc. civ., ladell'art. 360, comma 1 sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione che la sorregge, ha rilevato, e dichiarato, essere stata avviata tempestivamente la procedura recuperatoria prevista dal dianzi citato art. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602. L'asserzione della p.a. ricorrente secondo la quale, in contrasto con quanto statuito dal giudice 12 dell'appello, il surrichiamato termine decadenziale non sarebbe stato osservato appare manifestamente inidonea a costituire denuncia di inadeguatezze e/o intrinseche dell'iter argomentativoincongruenze seguito da quel giudice per addivenire alla declaratoria contestata, e si risolve, invece, in dell'erroneità sostanziale di tale deduzione e, perciò, di quaestio facti, da declaratoria, sollevata inutiliter in sede di avere per legittimità. 4) - Il Ministero delle finanze, con il quarto, ed ultimo, motivo di ricorso, accampa essere la sentenza impugnata viziata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 e 62 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all'art. 360 n. 5 0 6 2 c.p.c., (nonché da) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.", nella sostanza, lamentando che "di fronte alle articolate e circostanziate argomentazioni proposte dall'ufficio per contrastare l'appello avversario, sarebbe stata necessaria una motivazione contenente quanto meno qualche elemento di fatto o di diritto volto a dare confutazione, ancorché sintetica, delle osservazioni sollevate dall'ufficio, (mentre) la sentenza si limita ad affrontare uno solo dei punti 13 controversi, trascurando del tutto di prendersi carico delle altre numerose questioni che (e,costituivano l'oggetto del contendere perciò,) appare illegittima ed erronea". La doglianza, non contenente una qualsiasi indicazione dei profili della vertenza, asseriti, non vagliati dal giudice del merito, si appalesa generica, e, quindi, difettando di quel carattere di specificità che deve necessariamente connotare i motivi di ricorso per cassazione, è inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, siccome5) E basato su motivi tutti, in varia guisa, N 6 O I 8 Z 9 inaccoglibili, deve essere rigettato. 1 5 A / . R 4 / T N 6 A S 6) Le spese vengono compensate fra le parti. I 2 I . R B G R . E . A P L R . T
P.Q.M.
L D A U A L . B D E I B La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le D A R E I T T T S A I N 1 N E 3 E R S parti le spese processuali. 1 S E I E T A N A Così deciso in Roma, nella camera di consiglio M della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2001. Titlenmi Forkini, Il Relatore Il PresidenteHelli Siscol· осилой м DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLICHE 24 LUG. 2001 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14