CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 27006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27006 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU RA nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Pasquale Fimiani che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RA AD con sentenza del medesimo ufficio giudiziario in data 19 settembre 2011, divenuta irrevocabile il 28 novembre 2016. A ragione della decisione osserva che il condannato non aveva svolto, nel termine prescritto, il lavoro di pubblica utilità cui era stato subordinato il godimento del beneficio, Non rileva né che il Comune di Torre Boldone, indicato quale ente presso cui andava eseguita la prestazione, non era in grado di riceverla così come comunicato al Tribunale con nota del 20 agosto 2018 né il prospettato difetto di comunicazione tra imputato e difensore. In ogni caso, non poteva essere Penale Sent. Sez. 1 Num. 27006 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 fissato un nuovo termine per l'adempimento perché quello finale di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza il periodo, previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., era già spirato. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso RA AD, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre ad avere ignorato il difetto di comunicazione tra il difensore ed il condannato che aveva, nella sostanza, impedito a quest'ultimo di accettare la condizione, apposta al godimento del beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla comunicazione da parte del Comune di Torre Boldone relativa all'impossibilità di svolgimento dei lavori. Trattasi di atto assai rilevante perché attesta inequivocabilmente che il comportamento omissivo del condannato non aveva in alcun modo influito sulla mancata verificazione della condizione. Il condannato non avrebbe comunque potuto eseguire la prestazione non retribuita in assenza dell'indicazione da parte dell'autorità giudiziaria della prestazione alternativa a quella originariamente indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 37503 del 23/06/2022, ric. Liguori, occupandosi dell'ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, hanno chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, ma che, tuttavia, ove il termine non venga fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. L'omessa fissazione del termine, pertanto, dà luogo ad un vizio di violazione di legge della sentenza che tuttavia deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Se ciò non avviene il giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza di parte, deve procedere a determinare il termine per l'adempimento, ma ciò può avvenire fino a quando non venga a scadere il termine di cui all'art. 163 cod. pen. In quest'ultima ipotesi, la mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio o la mancata 2 esecuzione dei lavori di pubblica utilità costituiscano causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena. 2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, il termine applicabile di cinque anni è già scaduto perché iniziato a decorrere il 28 novembre 2016, data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Ciò, tuttavia non è sufficiente per l'operatività della causa di revoca di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma 1 num 1), e 165 cod. pen. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615 - 01; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581 - 01; Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Esposito ,Rv. 267431 - 01). Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare se nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza e comunque nel periodo anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen. la prestazione del condannato, per come indicata nella sentenza irrevocabile, non poteva essere adempiuta, così come sostenuto dal condannato, per l'indisponibilità del comune di Torre Boldone. Non può, infatti, imputarsi al condannato, anche non collaborativo, l'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione su cui grava, in via principale, l'onere di indicare l'ente presso cui il lavoro deve essere svolto, oltre alla durata massima, complessiva e giornaliera, di esso, indicazioni che possono formare oggetto anche di determinazione da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, A., Rv. 271072 - 01). 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG Pasquale Fimiani che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RA AD con sentenza del medesimo ufficio giudiziario in data 19 settembre 2011, divenuta irrevocabile il 28 novembre 2016. A ragione della decisione osserva che il condannato non aveva svolto, nel termine prescritto, il lavoro di pubblica utilità cui era stato subordinato il godimento del beneficio, Non rileva né che il Comune di Torre Boldone, indicato quale ente presso cui andava eseguita la prestazione, non era in grado di riceverla così come comunicato al Tribunale con nota del 20 agosto 2018 né il prospettato difetto di comunicazione tra imputato e difensore. In ogni caso, non poteva essere Penale Sent. Sez. 1 Num. 27006 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 fissato un nuovo termine per l'adempimento perché quello finale di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza il periodo, previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., era già spirato. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso RA AD, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre ad avere ignorato il difetto di comunicazione tra il difensore ed il condannato che aveva, nella sostanza, impedito a quest'ultimo di accettare la condizione, apposta al godimento del beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla comunicazione da parte del Comune di Torre Boldone relativa all'impossibilità di svolgimento dei lavori. Trattasi di atto assai rilevante perché attesta inequivocabilmente che il comportamento omissivo del condannato non aveva in alcun modo influito sulla mancata verificazione della condizione. Il condannato non avrebbe comunque potuto eseguire la prestazione non retribuita in assenza dell'indicazione da parte dell'autorità giudiziaria della prestazione alternativa a quella originariamente indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 37503 del 23/06/2022, ric. Liguori, occupandosi dell'ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, hanno chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, ma che, tuttavia, ove il termine non venga fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. L'omessa fissazione del termine, pertanto, dà luogo ad un vizio di violazione di legge della sentenza che tuttavia deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Se ciò non avviene il giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza di parte, deve procedere a determinare il termine per l'adempimento, ma ciò può avvenire fino a quando non venga a scadere il termine di cui all'art. 163 cod. pen. In quest'ultima ipotesi, la mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio o la mancata 2 esecuzione dei lavori di pubblica utilità costituiscano causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena. 2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, il termine applicabile di cinque anni è già scaduto perché iniziato a decorrere il 28 novembre 2016, data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Ciò, tuttavia non è sufficiente per l'operatività della causa di revoca di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma 1 num 1), e 165 cod. pen. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615 - 01; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581 - 01; Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Esposito ,Rv. 267431 - 01). Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare se nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza e comunque nel periodo anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen. la prestazione del condannato, per come indicata nella sentenza irrevocabile, non poteva essere adempiuta, così come sostenuto dal condannato, per l'indisponibilità del comune di Torre Boldone. Non può, infatti, imputarsi al condannato, anche non collaborativo, l'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione su cui grava, in via principale, l'onere di indicare l'ente presso cui il lavoro deve essere svolto, oltre alla durata massima, complessiva e giornaliera, di esso, indicazioni che possono formare oggetto anche di determinazione da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, A., Rv. 271072 - 01). 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente