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Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2023, n. 43687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43687 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZE ZO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale , che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43687 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 10.2.2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di ZO ZE con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 3 (artt. 110 cod. pen.,73, comma 1 e 6 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90) e 5-bis) ( artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90), escludendo per entrambe le ipotesi l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 3, palesandosi la condotta di ausilio nell'acquisto e vendita dello di 50 kg. di stupefacente contestata al ricorrente sostanzialmente diversa da quanto sostenuto dal Tribunale che, invece, individua una ipotesi di reato diversa e autonoma relativa all'acquisto di 1 kg. di sostanza stupefacente dietro il pagamento di un corrispettivo pari a 35mila euro, così determinandosi la lesione del diritto di difesa per mancata corrispondenza tra accusa contestata e decisione giurisdizionale. Inoltre, congetturale è il ragionamento indiziario a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda in assenza di elementi che lo raggiungono nel periodo temporale dal 10 al 17 ottobre 2020, essendo il messaggio che lo riguarda del 27 ottobre successivo. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5-bis), mancando qualsiasi collegamento del ricorrente con la sostanza stupefacente oggetto della contestazione non essendovi motivazione che il probabile aiuto prestato dal ricorrente a BI ("amico ferma tutto") costituisca ipotesi di riscontro alta ricostruzione accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla concretezza e attualità del pericolo, il cui relativo giudizio non ha considerato la rilevanza della mancata contestazione associativa e la mancanza di contatti diretti del ricorrente con i fornitori se non con ÍT e Fotía, la cui carcerazione renderebbe impossibile la perpetrazione di ulteriori condotte da parte sua. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo in relazione alla violazione del diritto di difesa è infondato, avendo la ordinanza giustificato la gravità indiziaria in ordine alla duplice condotta ascritta sub capo 3 di concorso nell'acquisto di 50 kg. di stupefacente e di successiva vendita di 1 kg. dello stesso stupefacente. 3. Quanto alla gravità indiziaria il motivo è fondato. La ordinanza non dedica motivazione al concorso del ricorrente nell'acquisto dei 50 kg di stupefacente, limitandosi alla mera esposizione del dato captativo del quale non giustifica la rilevanza con riferimento al concorso del ricorrente nell'acquisto della ingente partita, esaminando le sole vicende del successivo smercio della sostanza e, in particolare, il coinvolgimento del ricorrente nella successiva cessione di 1 kg dello stesso stupefacente. Peraltro, contraddittoriamente il Tribunale esclude la aggravante dell'ingente quantità, incompatibile con l'ipotizzato coinvolgimento nel predetto ingente acquisto, distonicamente considerando che la condotta addebitabile al ricorrente "ha riguardato l'offerta a terzi di quantitativi non precisati di stupefacente e la cessione di un chilogrammo di cocaina" (v. pg. 9 della ordinanza impugnata). 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La ordinanza impugnata ha riconosciuto gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione al concorso con CA BI nell'offerta a terzi di una ingente partita di cocaina, avendo il ricorrente, su incarico di CA BI che aveva assentito ad una transazione riguardante 10 kg di cocaina, reperito clienti interessati all'acquisto (v. pg. 9 della ordinanza impugnata). A tal fine valorizza - dopo i messaggi relativi all'accordo tra il fornitore ZA e l'acquirente IA con il coinvolgimento del BI - la captazione di un messaggio del 22 gennaio 2021 del ricorrente, girato da CA BI a IA, con il quale il ZE diceva di fermare tutto per l'avvenuto arresto del destinatario dello stupefacente. A seguito di tale messaggio IA scriveva a ZA di bloccare la consegna già programmata il giorno precedente. 3.2. Ritiene il Collegio che la censura è fondata non essendo stata data giustificazione dell'incarico dato dal BI al ricorrente di vendere lo stupefacente acquistato da ZA, risultando quindi ingiustificato il rilievo, ai fini dell'ipotizzato concorso nell'offerta a terzi, del solo messaggio considerato. 3 Così deciso il 12/09/2023. ì 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento della ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 3 limitatamente al concorso del ricorrente nell'acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché in relazione al reato di cui al capo 5-bis, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 3 limitatamente all'acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché in relazione al reato di cui al capo 5-bis, e rinvia per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale , che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43687 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 10.2.2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di ZO ZE con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 3 (artt. 110 cod. pen.,73, comma 1 e 6 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90) e 5-bis) ( artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90), escludendo per entrambe le ipotesi l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 3, palesandosi la condotta di ausilio nell'acquisto e vendita dello di 50 kg. di stupefacente contestata al ricorrente sostanzialmente diversa da quanto sostenuto dal Tribunale che, invece, individua una ipotesi di reato diversa e autonoma relativa all'acquisto di 1 kg. di sostanza stupefacente dietro il pagamento di un corrispettivo pari a 35mila euro, così determinandosi la lesione del diritto di difesa per mancata corrispondenza tra accusa contestata e decisione giurisdizionale. Inoltre, congetturale è il ragionamento indiziario a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda in assenza di elementi che lo raggiungono nel periodo temporale dal 10 al 17 ottobre 2020, essendo il messaggio che lo riguarda del 27 ottobre successivo. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5-bis), mancando qualsiasi collegamento del ricorrente con la sostanza stupefacente oggetto della contestazione non essendovi motivazione che il probabile aiuto prestato dal ricorrente a BI ("amico ferma tutto") costituisca ipotesi di riscontro alta ricostruzione accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla concretezza e attualità del pericolo, il cui relativo giudizio non ha considerato la rilevanza della mancata contestazione associativa e la mancanza di contatti diretti del ricorrente con i fornitori se non con ÍT e Fotía, la cui carcerazione renderebbe impossibile la perpetrazione di ulteriori condotte da parte sua. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo in relazione alla violazione del diritto di difesa è infondato, avendo la ordinanza giustificato la gravità indiziaria in ordine alla duplice condotta ascritta sub capo 3 di concorso nell'acquisto di 50 kg. di stupefacente e di successiva vendita di 1 kg. dello stesso stupefacente. 3. Quanto alla gravità indiziaria il motivo è fondato. La ordinanza non dedica motivazione al concorso del ricorrente nell'acquisto dei 50 kg di stupefacente, limitandosi alla mera esposizione del dato captativo del quale non giustifica la rilevanza con riferimento al concorso del ricorrente nell'acquisto della ingente partita, esaminando le sole vicende del successivo smercio della sostanza e, in particolare, il coinvolgimento del ricorrente nella successiva cessione di 1 kg dello stesso stupefacente. Peraltro, contraddittoriamente il Tribunale esclude la aggravante dell'ingente quantità, incompatibile con l'ipotizzato coinvolgimento nel predetto ingente acquisto, distonicamente considerando che la condotta addebitabile al ricorrente "ha riguardato l'offerta a terzi di quantitativi non precisati di stupefacente e la cessione di un chilogrammo di cocaina" (v. pg. 9 della ordinanza impugnata). 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La ordinanza impugnata ha riconosciuto gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione al concorso con CA BI nell'offerta a terzi di una ingente partita di cocaina, avendo il ricorrente, su incarico di CA BI che aveva assentito ad una transazione riguardante 10 kg di cocaina, reperito clienti interessati all'acquisto (v. pg. 9 della ordinanza impugnata). A tal fine valorizza - dopo i messaggi relativi all'accordo tra il fornitore ZA e l'acquirente IA con il coinvolgimento del BI - la captazione di un messaggio del 22 gennaio 2021 del ricorrente, girato da CA BI a IA, con il quale il ZE diceva di fermare tutto per l'avvenuto arresto del destinatario dello stupefacente. A seguito di tale messaggio IA scriveva a ZA di bloccare la consegna già programmata il giorno precedente. 3.2. Ritiene il Collegio che la censura è fondata non essendo stata data giustificazione dell'incarico dato dal BI al ricorrente di vendere lo stupefacente acquistato da ZA, risultando quindi ingiustificato il rilievo, ai fini dell'ipotizzato concorso nell'offerta a terzi, del solo messaggio considerato. 3 Così deciso il 12/09/2023. ì 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento della ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 3 limitatamente al concorso del ricorrente nell'acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché in relazione al reato di cui al capo 5-bis, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 3 limitatamente all'acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché in relazione al reato di cui al capo 5-bis, e rinvia per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.