CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31919 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis co.proc. pen. rimesso da: TRIBUNALE PENALE ROMA con l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che chiede che la Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di Roma. uditi i difensori L'avv. FALCIANI Valentina conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. L'avv. CENCI Stefania Rita Maria R. conclude associandosi alle richieste del P.G. L'avv. MORETTI Franco conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. L'avv. FADALTI Luigi conclude associandosi alle richieste del P.G. L'avv. PALAZZO Marzio conclude associandosi alle richieste del P.G. l'avv. ELIA Marcello conclude rimettendosi alla decisione della Corte L'avv. BERTOLINI CLERICI Niccolo' conclude rimettendosi alla decisone della Corte. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31919 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 19 gennaio 2023 il Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di ND NG e della Pricewaterhousecooper s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore RE PI PR, quale ente cui è riferita la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Treviso;
e, nel contempo, in considerazione della complessità della questione e delle diverse opzioni interpretative offerte dalle parti e dal giudice dell'udienza preliminare (che individuava come competente proprio il Tribunale di Roma), ha rimesso, ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen., la risoluzione della questione di competenza a questa Corte. 1.1 Il Tribunale di Roma ha premesso che: - l'eccezione di incompetenza e di rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. veniva formulata tempestivamente nel corso dell'udienza preliminare dalle difese della NG e della suddetta società e, disattesa in quella sede, è stata reiterata davanti a detto Tribunale;
- le altre parti (comprese le parti civili) hanno chiesto il rigetto dell'eccezione, opponendosi all'invocata remissione;
- ND NG risponde di due delitti, di cui il più grave è quello ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ., sub B). Ha, quindi, rilevato che: - la condotta addebitata alla NG, consistente nell'aver ostacolato le Autorità di vigilanza omettendo le comunicazioni loro dovute nello svolgimento della sua attività di revisore in relazione ai bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31.12.2014, attività conclusasi con il deposito di due relazioni di revisione nelle quali l'imputata attestava fatti non rispondenti al vero ma soprattutto taceva informazioni rilevanti quali irregolarità ed errori contabili significativi, aldilà della contestazione formale, anche in fatto è quella di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.; - detta norma al primo comma fa, invece, riferimento a condotte decettive, anche omissive, contenute però in comunicazioni normativamente destinate agli organi di controllo, per cui il relativo reato si consuma nel luogo ove tali comunicazioni sono ricevute, cioè Roma ove è posta la sede legale di tali organi e ove si radica la competenza;
- la relazione di revisione non è destinata in base alla legge all'autorità di vigilanza, ma è diretta alla banca i cui bilanci relativi all'esercizio 2014 erano oggetto di revisione;
- sulla banca gravava, poi, l'obbligo di trasmettere agli organi di controllo le comunicazioni relative ai bilanci menzionati, condotta non descritta nel capo di imputazione né addebitata all'imputata a titolo di concorso;
- ciò premesso il reato di ostacolo di cui al secondo comma dell'art. 2638, comma 2, cod. civ., si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'attività di ostacolo viene posta in essere;
- nel caso in esame la condotta di ostacolo contestata all'imputata si è consumata presso la sede legale di Veneto Banca S. C. p. a. e Gruppo Veneto Banca e, quindi, in Montebelluna (Treviso), ove l'attività di revisione si è conclusa con il deposito delle due relazioni;
- il luogo del commesso reato radica la competenza, che va individuata nel Tribunale di Treviso. 1.2. L'avv. Luigi Fadalti, quale difensore delle parti civili AN US ed altri e CC BI ed altri, e l'avv. Fabio Marzio Palazzo, quale difensore delle parti civili Acciaierie Valbruna s.p.a, Perige s.r.I., Pegaso s.p.a., ES EN SE, IO EN SE e AC s.p.a., depositano, rispettivamente in data 31 marzo e 3 aprile 2023, memorie a sostegno della competenza territoriale del Tribunale di Roma, rilevando che il secondo comma dell'art. 2638 configura un delitto di evento a forma libera, imperniato sul risultato di ostacolo delle funzioni di vigilanza in qualsiasi forma realizzato, e concludendo per la competenza del Tribunale di Roma, in quanto l'evento dannoso risulta causato alle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) la cui sede è a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO Va, preliminarmente, osservato che il Tribunale di Roma nel dispositivo del provvedimento con cui rimette a questa Corte la risoluzione della questione di competenza territoriale ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen. dichiara, contraddicendo l'esigenza del rinvio pregiudiziale, la propria incompetenza territoriale. Il Collegio ritiene, però, che l'ordinanza, letta nel suo complesso, con riguardo al riferimento alle diverse opzioni interpretative di cui si è detto e all'evidenziata esigenza di rimettere pertanto la risoluzione della questione sulla competenza territoriale alla Corte di cassazione, debba intendersi di rinvio pregiudiziale ai sensi del summenzionato articolo, dovendosi dare prevalente rilievo alla parte motiva rispetto al dispositivo con cui erroneamente e contraddittoriamente (rispetto alla restante parte del provvedimento) il suddetto Tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale. La questione di competenza territoriale, oggetto di rinvio pregiudiziale, è stata ritualmente rimessa ai sensi dell'art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. (ritenuta infondata dal Giudice dell'udienza preliminare è stata, invero, riproposta, come evidenziato dal medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, stesso codice nel termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.). La competenza territoriale in ordine al reato di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ., sub B) - delitto più grave per cui si procede (e che attrae, con riguardo alla competenza, l'altro reato oggetto di imputazione, sub A, di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 d. Igs. n. 39 del 2010), come evidenziato dallo stesso Giudice remittente - deve ritenersi radicata nel Tribunale di Roma, ove si è verificato l'evento, ossia l'effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni di vigilanza svolte dalla Banca d'Italia e dalla Consob, con sedi legali in Roma. Invero, il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute;
ne consegue che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni e altri, Rv. 267169: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il concorso formale tra i reati previsti dai primi due commi dell'art. 2638 cod. civ. nella condotta dei legali rappresentanti di una società cooperativa che avevano omesso di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata in favore di altra società, altresì omettendo di darne comunicazione al competente organo di revisione). Il delitto, che si assume posto in essere nel caso in esame con l'attività di revisione, deve, difatti, ritenersi consumato nel luogo in cui vengono assunte le determinazioni degli organi degli enti di vigilanza, che per effetto della condotta decettiva realizzata e, quindi, della alterata rappresentazione della situazione degli istituti controllati, hanno subito un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle proprie funzioni. Luogo, in cui - come evidenziato da Sez. 1, n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, nel conflitto di competenza nel proc. nei confronti di AT AM ed altri, non massimata che si pone sulla scia dell'altra pronuncia summenzionata - tale vulnus si è determinato con la ricezione da parte dell'ente delle false informazioni. A nulla rileva che le relazioni di revisione siano state depositate nella sede degli istituti bancari oggetto di controllo, che, comunque, erano tenuti alla trasmissione delle medesime, in uno con i propri bilanci, a detti organi di vigilanza. Gli atti vanno, quindi, trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. L'estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, è immediatamente comunicato, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. a detto Tribunale, quale giudice che ha rimesso la questione oltre che giudice competente, e al Pubblico ministero presso detto Tribunale, e notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo citato. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che chiede che la Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di Roma. uditi i difensori L'avv. FALCIANI Valentina conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. L'avv. CENCI Stefania Rita Maria R. conclude associandosi alle richieste del P.G. L'avv. MORETTI Franco conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. L'avv. FADALTI Luigi conclude associandosi alle richieste del P.G. L'avv. PALAZZO Marzio conclude associandosi alle richieste del P.G. l'avv. ELIA Marcello conclude rimettendosi alla decisione della Corte L'avv. BERTOLINI CLERICI Niccolo' conclude rimettendosi alla decisone della Corte. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31919 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 19 gennaio 2023 il Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di ND NG e della Pricewaterhousecooper s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore RE PI PR, quale ente cui è riferita la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Treviso;
e, nel contempo, in considerazione della complessità della questione e delle diverse opzioni interpretative offerte dalle parti e dal giudice dell'udienza preliminare (che individuava come competente proprio il Tribunale di Roma), ha rimesso, ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen., la risoluzione della questione di competenza a questa Corte. 1.1 Il Tribunale di Roma ha premesso che: - l'eccezione di incompetenza e di rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. veniva formulata tempestivamente nel corso dell'udienza preliminare dalle difese della NG e della suddetta società e, disattesa in quella sede, è stata reiterata davanti a detto Tribunale;
- le altre parti (comprese le parti civili) hanno chiesto il rigetto dell'eccezione, opponendosi all'invocata remissione;
- ND NG risponde di due delitti, di cui il più grave è quello ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ., sub B). Ha, quindi, rilevato che: - la condotta addebitata alla NG, consistente nell'aver ostacolato le Autorità di vigilanza omettendo le comunicazioni loro dovute nello svolgimento della sua attività di revisore in relazione ai bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31.12.2014, attività conclusasi con il deposito di due relazioni di revisione nelle quali l'imputata attestava fatti non rispondenti al vero ma soprattutto taceva informazioni rilevanti quali irregolarità ed errori contabili significativi, aldilà della contestazione formale, anche in fatto è quella di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.; - detta norma al primo comma fa, invece, riferimento a condotte decettive, anche omissive, contenute però in comunicazioni normativamente destinate agli organi di controllo, per cui il relativo reato si consuma nel luogo ove tali comunicazioni sono ricevute, cioè Roma ove è posta la sede legale di tali organi e ove si radica la competenza;
- la relazione di revisione non è destinata in base alla legge all'autorità di vigilanza, ma è diretta alla banca i cui bilanci relativi all'esercizio 2014 erano oggetto di revisione;
- sulla banca gravava, poi, l'obbligo di trasmettere agli organi di controllo le comunicazioni relative ai bilanci menzionati, condotta non descritta nel capo di imputazione né addebitata all'imputata a titolo di concorso;
- ciò premesso il reato di ostacolo di cui al secondo comma dell'art. 2638, comma 2, cod. civ., si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'attività di ostacolo viene posta in essere;
- nel caso in esame la condotta di ostacolo contestata all'imputata si è consumata presso la sede legale di Veneto Banca S. C. p. a. e Gruppo Veneto Banca e, quindi, in Montebelluna (Treviso), ove l'attività di revisione si è conclusa con il deposito delle due relazioni;
- il luogo del commesso reato radica la competenza, che va individuata nel Tribunale di Treviso. 1.2. L'avv. Luigi Fadalti, quale difensore delle parti civili AN US ed altri e CC BI ed altri, e l'avv. Fabio Marzio Palazzo, quale difensore delle parti civili Acciaierie Valbruna s.p.a, Perige s.r.I., Pegaso s.p.a., ES EN SE, IO EN SE e AC s.p.a., depositano, rispettivamente in data 31 marzo e 3 aprile 2023, memorie a sostegno della competenza territoriale del Tribunale di Roma, rilevando che il secondo comma dell'art. 2638 configura un delitto di evento a forma libera, imperniato sul risultato di ostacolo delle funzioni di vigilanza in qualsiasi forma realizzato, e concludendo per la competenza del Tribunale di Roma, in quanto l'evento dannoso risulta causato alle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) la cui sede è a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO Va, preliminarmente, osservato che il Tribunale di Roma nel dispositivo del provvedimento con cui rimette a questa Corte la risoluzione della questione di competenza territoriale ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen. dichiara, contraddicendo l'esigenza del rinvio pregiudiziale, la propria incompetenza territoriale. Il Collegio ritiene, però, che l'ordinanza, letta nel suo complesso, con riguardo al riferimento alle diverse opzioni interpretative di cui si è detto e all'evidenziata esigenza di rimettere pertanto la risoluzione della questione sulla competenza territoriale alla Corte di cassazione, debba intendersi di rinvio pregiudiziale ai sensi del summenzionato articolo, dovendosi dare prevalente rilievo alla parte motiva rispetto al dispositivo con cui erroneamente e contraddittoriamente (rispetto alla restante parte del provvedimento) il suddetto Tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale. La questione di competenza territoriale, oggetto di rinvio pregiudiziale, è stata ritualmente rimessa ai sensi dell'art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. (ritenuta infondata dal Giudice dell'udienza preliminare è stata, invero, riproposta, come evidenziato dal medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, stesso codice nel termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.). La competenza territoriale in ordine al reato di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ., sub B) - delitto più grave per cui si procede (e che attrae, con riguardo alla competenza, l'altro reato oggetto di imputazione, sub A, di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 d. Igs. n. 39 del 2010), come evidenziato dallo stesso Giudice remittente - deve ritenersi radicata nel Tribunale di Roma, ove si è verificato l'evento, ossia l'effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni di vigilanza svolte dalla Banca d'Italia e dalla Consob, con sedi legali in Roma. Invero, il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute;
ne consegue che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni e altri, Rv. 267169: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il concorso formale tra i reati previsti dai primi due commi dell'art. 2638 cod. civ. nella condotta dei legali rappresentanti di una società cooperativa che avevano omesso di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata in favore di altra società, altresì omettendo di darne comunicazione al competente organo di revisione). Il delitto, che si assume posto in essere nel caso in esame con l'attività di revisione, deve, difatti, ritenersi consumato nel luogo in cui vengono assunte le determinazioni degli organi degli enti di vigilanza, che per effetto della condotta decettiva realizzata e, quindi, della alterata rappresentazione della situazione degli istituti controllati, hanno subito un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle proprie funzioni. Luogo, in cui - come evidenziato da Sez. 1, n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, nel conflitto di competenza nel proc. nei confronti di AT AM ed altri, non massimata che si pone sulla scia dell'altra pronuncia summenzionata - tale vulnus si è determinato con la ricezione da parte dell'ente delle false informazioni. A nulla rileva che le relazioni di revisione siano state depositate nella sede degli istituti bancari oggetto di controllo, che, comunque, erano tenuti alla trasmissione delle medesime, in uno con i propri bilanci, a detti organi di vigilanza. Gli atti vanno, quindi, trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. L'estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, è immediatamente comunicato, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. a detto Tribunale, quale giudice che ha rimesso la questione oltre che giudice competente, e al Pubblico ministero presso detto Tribunale, e notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo citato. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.