Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Nel processo del lavoro, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, in appello, quella d'iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi ex art. 5 legge n. 482 del 1968 ( applicabile nella specie "ratione temporis"), dopo che in primo grado era stata proposta domanda di riconoscimento di invalidità civile e di attribuzione del relativo assegno, trattandosi di domanda che, pur restando fondata sulla medesima "causa petendi" (l'incapacità lavorativa), ha per oggetto un "petitum" mediato diverso, quale la iscrizione nelle predette liste di collocamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12693 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CITTADINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CITTADINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1587/00 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 24/11/00 - R.G.N. 199/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catanzaro - pronunciando sull'appello proposto da DR QU contro la sentenza del Pretore di Lamezia Terme in data 15 gennaio 1999 - dichiarava inammissibile, perché nuova (ai sensi dell'art. 437 cpc), la domanda proposta in appello - contro il Ministero
dell'interno ed il Ministero del Tesoro - dalla stessa appellante, che - dopo avere richiesto in primo grado, nei confronti dei due ministeri, il riconoscimento della propria invalidità civile (ai sensi della legge n. 118 del 1971) e la condanna del Ministero dell'interno al pagamento dell'assegno conseguentemente dovuto - aveva proposto in secondo grado, nei confronti dei medesimi ministeri, domanda d'iscrizione alle liste degli invalidi aspiranti al collocamento obbligatorio per fruire dei benefici che ne derivano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, allora vigente in materia) - in dipendenza del grado d'invalidità (48%), accertato in primo grado e ritenuto insufficiente per ottenere l'assegno preteso in quella sede - in base al rilievo che, "con il proposto gravame, si richiede un bene della vita, diverso da quello fatto valere in primo grado, e tale da assurgere, quindi, a domanda nuova, come tale inammissibile".
Avverso la sentenza d'appello, DR QU propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
I ministeri intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 e 13 legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
DPR 21 marzo 1994, n.698) - DR QU censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile in appello la propria domanda d'iscrizione alle liste degli invalidi aspiranti al collocamento obbligatorio per fruire dei benefici che ne derivano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, allora vigente in materia) - perché ritenuta nuova - sebbene
"il carattere unitario del vigente sistema dell'invalidità civile e, conseguentemente, dell'azione giudiziale tendente al riconoscimento dei correlati benefici ed agevolazione di legge" (quale risulta dalle disposizioni citate) imponesse - all'esito dell'accertamento del proprio grado d'invalidità - il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto in appello, una volta che era risultata infondata la domanda dell'assegno d'invalidità proposta in primo grado. Il ricorso non è fondato.
2. Invero viola il divieto di ius novorum (sancito, nel rito del lavoro, dall'articolo 437 c.p.c.) la proposizione, per la prima volta in appello, di domanda che, pur restando fondata sulla medesima causa petendi dedotta in prime cure, abbia per oggetto, tuttavia, un diverso petitum, che può essere inteso - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7448, 3911/01, 6476/87) - sia sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita preteso (cd. petitum mediato).
Infatti sia la causa petendi che il petitum - sotto entrambi i profili prospettati - concorrono alla identificazione delle azioni (vedi, per tutte, Cass. n. 919/99, 11199/00, 5340/02, nonché Corte cost. n. 361/02) e, pertanto, ciascuno degli stessi elementi obbiettivi di identificazione consente, tra l'altro, di stabilire - di fronte a due domande giudiziali - se rappresentino l'esercizio della stessa azione oppure di azioni diverse.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
3. Invero l'incapacità lavorativa (superiore ai due terzi: art. 13 legge n. 118, di conversione del decreto-legge n. 5 del 1971) - che concorre ad integrare la fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto all'assegno di invalidità civile, nella specie domandato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado - è in rapporto di continenza rispetto alla stessa incapacità, che - in misura minore (non inferiore ad un terzo: art. 5 legge n. 482 del 1968) - integra (rectius: integrava) il titolo esclusivo (causa petendi) per l'iscrizione (ai sensi dello stesso articolo 5 legge n 482 del 1968, cit.) alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi (anche) civili (il medesimo rapporto di continenza tra causae petendi è stato escluso, invece, con riferimento alle domande aventi per oggetto la pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge n. 118/71, e l'indenntà di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge n. 18/80: vedi Cass. n. 11295 del 2000). Lungi dal pretendere entrambi i beni della vita (assegno di invalidità civile, appunto, ed iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi)- sia pure in via alternativa o subordinata - l'attuale ricorrente si è limitata a domandare, in prime cure, soltanto l'assegno d'invalidità civile. Pertanto viola il divieto di ius novorum - per quanto si è detto - la proposizione, per la prima volta in appello, di domanda che, pur restando fondata sulla medesima causa petendi (quale l'incapacità lavorativa, già dedotta in prime cure), ha per oggetto, tuttavia, un petitum mediato affatto diverso, quale - appunto - l'iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi (anche) civili.
Infatti non sussiste - tra i beni della vita diversi (assegno di invalidità civile, appunto, ed iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi), che formano oggetto (petitum mediato) delle domande proposte dall'attuale ricorrente in primo grado ed in appello - neanche quel rapporto di continenza - che è stato riconosciuto (vedi Cass. n. 7367/94, invocata dalla ricorrente), invece, tra le domande aventi ad oggetto (petitum mediato) la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità civile (di cui agli art. 12 e 13 legge n. 118/71, cit.) - all'evidenza esulando, nella specie, quella omogeneità tra i beni pretesi, che consenta di ritenere il "minore beneficio (...) compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato" (così, testualmente, Cass. n. 7367/94, cit).
In altri termini, la domanda di iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi - benché fondata sulla medesima incapacità lavorativa, sia pure in misura minore (non inferiore ad un terzo: art. 5 legge n. 482 del 1968, cit.) - non può ritenersi, tuttavia, implicitamente compresa nella domanda diretta ad ottenere il beneficio non solo maggiore, ma anche palesemente diverso, dell'assegno di invalidità civile (di cui all'articolo 13 legge n. 118/71, cit). Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato. L'evidente carattere assorbente delle superiori argomentazioni non dispensa dal sottolineare, tuttavia, che la domanda - volta ad ottenere l'iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi - ha, come legittimato passivo, il diverso Ministero del lavoro, ancorché ne risulti impugnata la valutazione medica espressa da organismo tecnico - quale la Commissione sanitaria competente - che non dipende dallo stesso Ministero, ma opera nell'ambito delle unità sanitarie locali (vedi Cass. n. 5001/02).
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Non va provveduto, tuttavia, sul regolamento delle spese, in quanto i Ministeri intimati non si sono costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003