Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12693
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

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Nel processo del lavoro, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, in appello, quella d'iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio degli invalidi ex art. 5 legge n. 482 del 1968 ( applicabile nella specie "ratione temporis"), dopo che in primo grado era stata proposta domanda di riconoscimento di invalidità civile e di attribuzione del relativo assegno, trattandosi di domanda che, pur restando fondata sulla medesima "causa petendi" (l'incapacità lavorativa), ha per oggetto un "petitum" mediato diverso, quale la iscrizione nelle predette liste di collocamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12693
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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