Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5340
CASS
Sentenza 13 aprile 2002

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L'intangibilità del giudicato, nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell'azione proposta ed accolta, è assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima azione in altro giudizio fra le stesse parti ed osta a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato.(Nella fattispecie, un dipendente di una azienda di trasporti aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla continua esposizione al rumore, che gli aveva provocato una ipoacusia, invocando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e, in via alternativa, quella extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.. Il Pretore aveva qualificato la domanda come azione ex art. 2087 cod. civ., implicitamente rigettando la domanda ex art. 2043 cod. civ., con decisione che, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento dei danni, non si era pronunciata in ordine alla risarcibilità del danno biologico; detta decisione non era stata impugnata sullo specifico punto dall'interessato, che si era limitato a dolersi della incongruità della somma stabilita dal giudice di prime cure, ed in tal modo, aveva fatto formare il giudicato sul punto; per tale ragione, la S.C., che aveva poi cassato quella sentenza per difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, essendo obbligatoria l'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. anche per le malattie non tabellate, ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso dipendente nei confronti della decisione dei giudici di merito cui egli si era nuovamente rivolto, ritenendo che il difetto di legittimazione già rilevato non potesse riguardare la domanda ex art. 2043 cod. civ., e chiedendo il risarcimento del danno biologico, negatogli proprio sulla base della avvenuta formazione del giudicato.)

Commentario1

  • 1L'azione di classe a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali delle imprese
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 19 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5340
Data del deposito : 13 aprile 2002

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