Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
L'intangibilità del giudicato, nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell'azione proposta ed accolta, è assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima azione in altro giudizio fra le stesse parti ed osta a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato.(Nella fattispecie, un dipendente di una azienda di trasporti aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla continua esposizione al rumore, che gli aveva provocato una ipoacusia, invocando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e, in via alternativa, quella extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.. Il Pretore aveva qualificato la domanda come azione ex art. 2087 cod. civ., implicitamente rigettando la domanda ex art. 2043 cod. civ., con decisione che, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento dei danni, non si era pronunciata in ordine alla risarcibilità del danno biologico; detta decisione non era stata impugnata sullo specifico punto dall'interessato, che si era limitato a dolersi della incongruità della somma stabilita dal giudice di prime cure, ed in tal modo, aveva fatto formare il giudicato sul punto; per tale ragione, la S.C., che aveva poi cassato quella sentenza per difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, essendo obbligatoria l'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. anche per le malattie non tabellate, ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso dipendente nei confronti della decisione dei giudici di merito cui egli si era nuovamente rivolto, ritenendo che il difetto di legittimazione già rilevato non potesse riguardare la domanda ex art. 2043 cod. civ., e chiedendo il risarcimento del danno biologico, negatogli proprio sulla base della avvenuta formazione del giudicato.)
Commentario • 1
- 1. L'azione di classe a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali delle impreseDimt · https://www.dimt.it/ · 19 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL0534 0 / 0 2 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TREZZA - Presidente R.G. N. 4638/99 Dott. Vincenzo SPANO' Consigliere Cron. 16255 Dott. Alberto VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Luciano Consigliere Ud. 25/09/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO STILE Rel. Consigliere • Dott. Paolo ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA GENOVESI ANGELO, elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GALANTE GIULIANA, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato TROTTA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente 3559 -1- avversO la sentenza n. 457/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 27/03/98 R.G.N. 538/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BRIGUGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 luglio 1993, NG ES adiva il OR di Messina, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere richiesto, con ricorso depositato il 28 febbraio 1985, la condanna dell'Azienda Siciliana Trasporti (AST), alle cui dipendenze lavorava, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.2087 c.c., in quanto la continua esposizione al rumore, in officina ed alla guida di automezzi in pessime condizioni, gli aveva provocato una ipoacusia bilaterale. Esponeva ancora che nel corso del predetto giudizio l'AST aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva perché assicurata con l'INAIL. Aggiungeva che il OR aveva condannato l'Azienda al pagamento della somma di lire 10.722.200, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, somma elevata in grado di appello a lire 14.000.000. Soggiungeva che la Suprema Corte aveva cassato la sentenza, rinviando al ے ک Tribunale di Patti, in quanto aveva ritenuto sussistere il difetto di legittimazione passiva dell'AST, essendo obbligatoria l'assicurazione presso l'INAIL anche per le malattie non tabellate. Tanto premesso, il ES rilevava con il ricorso introduttivo del presente giudizio che il difetto di legittimazione passiva non poteva riguardare la domanda ex art.2043 c.c., proposta unitamente a quella ex art.2087 c.c., in relazione alla quale era stato sollevato l'accolto difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'AST al risarcimento del danno biologico. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda Siciliana Trasporti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda perché preclusa dall'intervenuto giudicato. Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione quinquennale, essendo trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Deduceva, quindi, l'infondatezza della pretesa, non essendo ascrivibile alcuna colpa all'AST, e non esistendo alcun nesso eziologico tra la malattia denunciata e la rumorosità dell'attività lavorativa svolta. Acquisita documentazione, il OR, con sentenza del 19 febbraio 1996, rigettava la domanda. Avverso detta sentenza proponeva appello NG ES, deducendo l'erroneità della stessa. In particolare, rilevava che la domanda di risarcimento del danno biologico ex art.2043 c.c. e 32 Cost. non era stata respinta dal OR e dal Tribunale di Messina e, quindi, non era coperta dal giudicato formatosi sul primo giudizio. Chiedeva, pertanto l'accoglimento delle avanzate pretese. L'AST costituitasi chiedeva che il gravame fosse dichiarato inammissibile " M comunque, venisse rigettato nel merito, insistendo nel sostenere l'intervenuto giudicato anche sulla domanda proposta, coprendo detto giudicato “il dedotto ed il deducibile"; eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e deduceva, ancora, l'assenza di colpa ascrivibile all'Azienda. Con sentenza del 27 marzo 1998, l'adito Tribunale di Messina, ritenuto che, nel primo giudizio, il OR aveva implicitamente rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art.2043 c.c. e che quindi la relativa decisione, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale decisione ricorre NG ES con due motivi. Resiste l'Azienda Siciliana Trasporti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art.2909 cc. e degli artt. 324 e 346 c.p.c., sostiene che esattamente il Tribunale di Messina ha rilevato che, ai sensi dell'art.346 c.p.c., la domanda non esaminata nel giudizio di primo grado, non può ritenersi respinta e che spetta alla parte in alternativa il diritto di proporre impugnazione nello stesso giudizio oppure di farla valere separatamente, poiché la rinuncia all'impugnazione assume soltanto valore processuale e, come tale, non comporta il formarsi del giudicato. Aggiunge, però, che, nonostante tale corretta affermazione di diritto, il Giudice a quo aveva poi erroneamente ritenuto che, nella specie, la domanda con la quale chiedeva, nel presente giudizio, il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della AST, nell'ambito del cessato rapporto di lavoro, era stata proposta con ricorso del 28 febbraio 1985 alternativamente ad altra istanza di natura contrattuale, svolta ai sensi dell'art.2087 c.c., e che l'accoglimento di quest'ultima domanda, con la sentenza del OR di Messina del 3 marzo-8 aprile 1989, comportava implicitamente il rigetto dell'altra domanda risarcitoria, ex art.2043 c.c. Il Tribunale di Messina ad avviso del ricorrente- così decidendo, non avrebbe tenuto in alcun conto che le due azioni, quella di natura contrattuale ex art.2087 c.c. e l'altra di natura extracontrattuale ex art.2043 c.c., anche se derivanti dal rapporto di lavoro, che legava il ricorrente all'AST, avevano presupposti diversi, erano del tutto distinte, comportavano un diverso regime probatorio, sicché il giudicato riguardante la prima azione non poteva ricomprendere e, quindi, fare ritenere implicitamente rigettata, la seconda, con la quale si faceva valere la responsabilità del datore di lavoro per danni dipendenti da fatto illecito imputabili a sua colpa. Il motivo è infondato. Come è noto, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, la responsabilita' contrattuale dell'imprenditore derivante dal mancato adempimento dell'obbligo, stabilito dall'art. 2087 cod. civ., di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei dipendenti, puo' concorrere con la responsabilita' extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste 3 qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro. In tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. e limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre l'azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali (cfr. Cass. 8 aprile 1995 n.4078). E' altrettanto noto che il nostro sistema processuale richiede, in linea di principio, la necessità dell'impugnazione solo laddove sia prospettabile un'ipotesi di soccombenza;
ed in proposito non può disconoscersi che, ove manchi una qualsiasi soccombenza, non sembra possibile ipotizzare un'impugnazione vera e propria: solo la parte soccombente può essere tenuta alla esatta specificazione dei motivi dell'appello per il fatto che, in mancanza, correlandosi essi, ai sensi del primo comma dell'art. 342 c.p.c., con "le indicazioni prescritte nell'art. 163", rendono l'atto di appello inidoneo ad individuare esattamente l'ambito del riesame. Ciò non esclude che, di fronte ad un appello del soccombente, anche chi è rimasto interamente vittorioso in primo grado, possa ritenere opportuno riproporre le domande ed eccezioni, non accolte nella sentenza di primo grado. In tal caso l'interesse a detta riproposizione discende non di certo dalla sentenza a lui favorevole, bensì dal gravame principale con la connessa possibilità di una riforma della impugnata decisione. In proposito è consolidato il principio secondo cui la parte vittoriosa, che non abbia interesse ad ottenere una riforma, in termini che le siano più favorevoli, della sentenza appellata, non è tenuta a proporre appello incidentale per far valere delle eccezioni e richieste non accolte o non esaminate per qualsiasi ragione dal 4 primo giudice, potendo tutto ciò ottenere con l'osservanza delle forme e dei termini fissati dall'art.346 c.p.c. (ex plurimis, Cass.24 novembre 1998 n.11929; Cass. 20 febbraio 1998 n.1788), a tenore del quale “le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”. Da tale principio discende come corollario che, quando il risultato, che si vuole ottenere dal giudizio di appello, debba essere sostanzialmente lo stesso conseguito all'esito del giudizio di primo grado, non occorre proporre l'impugnazione incidentale ex art.343 c.p.c., necessaria, invece, per ottenere un risultato più utile, come nel caso di rigetto, sia pure implicito, di altra domanda proposta contestualmente con quella accolta. Secondo il Tribunale di Messina, il OR (del primo giudizio), nel qualificare la domanda, aveva espressamente ritenuto trattarsi di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., implicitamente rigettando la domanda ex art. 2043 c.c.," a seguito della qualificazione del fatto posto a fondamento della domanda di risarcimento, ovvero di assorbimento della domanda ex art.2043 c.c., alternativamente proposta dal ricorrente, in quella -ritenuta più corretta- ex art.2087 c.c. Più precisamente ad avviso del Giudice a quo- non potrebbe parlarsi di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, “avendo questi chiaramente qualificato l'unico fatto posto a fondamento di un'unica domanda di risarcimento danni, invocata alternativamente a norma dell'art. 2087 o 2043 c.c. Tale assunto appare corretto, anche se ha bisogno di alcune precisazioni. Va, in primo luogo, rammentato che il giudizio, affermativo o negativo, riguardante il giudicato esterno, cioè l'accertamento che si assume essersi formato in un diverso e precedente processo fra le medesime parti, può formare oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo dell'art.2909 c.c. e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa 5 giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione;
ciò in quanto, nel caso di giudicato esterno, i poteri attribuiti alla Corte di Cassazione si esauriscono nel sindacato di legittimità e non consentono disamina riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 21 giugno 1986 n.4137; Cass.9 marzo 1981 n.1638). Sul piano dei principi, occorre evidenziare che l'intangibilità del giudicato –nei limiti segnati dagli elementi di identificazione (soggetti, causa petendi e petitum) dell'azione proposta ed accolta è assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima azione in altro giudizio tra le stesse parti, anche nel senso che, nonostante la non completa identità dell'azione ivi proposta con quella oggetto del precedente giudizio, è altresì preclusa la proponibilità, sotto forma di domanda o di eccezione (in senso proprio), di ogni questione dalla cui decisione è derivata direttamente l'attribuzione del bene della vita costituente l'essenza della cosa giudicata sostanziale e la cui soluzione in senso diverso, nel successivo giudizio, avrebbe l'effetto di annullare o diminuire la portata del giudicato (cfr. Cass. 19 dicembre 1980 n.6567). Nel caso in esame risulta pacifico che il ES, nel primo giudizio, aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c. e, in alternativa, conseguente alla responsabilità extra contrattuale ex art.2043 c.c., senza porre alcuna limitazione al preteso risarcimento, nel senso di una esclusione del danno c.d. biologico, inteso come menomazione della integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, conseguibile in astratto sia in relazione all'una che all'altra responsabilità (Cass. 21 dicembre 1998 n.12763). Ora, se il ES avesse voluto pure ottenere il risarcimento per tale forma di danno, avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza di primo grado che, sul punto, non si era pronunciata, nonostante la richiesta avanzata. Ciò, invece, il : ES non ha fatto, facendo formare il giudicato sulle domande introdotte con ricorso del 28 febbraio 1985, essendosi limitato, dopo la pronuncia del OR, a dolersi unicamente della congruità della somma stabilita dal primo Giudice, a titolo di risarcimento del danno, senza muovere alcuna contestazione in ordine alla omessa pronuncia sul risarcimento del danno biologico per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, che vorrebbe nuovamente richiedere nel presente processo, proponendo un'azione ormai preclusa. Il ricorso va, pertanto, rigettato, rimanendo assorbito il secondo motivo - violazione dell'art. 112 c.p.c. e art.2043 c.c.-, proposto sul presupposto dell'accoglimento del primo. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Roma, 25 settembre 2001. beatly Il PresidenteViceur Tresse Il Consigliere est. fill IL CANCELLIERE Cancelleria Depositate OPP. 1802 fill 7