Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali (art. 496 cod. pen.) la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato fornito dall'ente appaltante dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., risalente ad oltre cinque anni, in quanto la P.A. non può rimettere al richiedente la valutazione del carattere ostativo di taluni reati in ordine all'instaurazione di determinati rapporti, mentre oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti e non già valutazioni, in conformità agli artt. 46 del d.P.R. n. 45 del 2000 e 75 d.P.R. 554 del 1999 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni ostative siano completate da idonea documentazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3425 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3425 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANCINO Rossana – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17668-2016 proposto da: C.B.H. CITTA DI BARI HOSPITAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO MARINESE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2008, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 18/01/2008
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 256
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 007550/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NZ NI, N. IL 08/09/1952;
2) AS IT, N. IL 29/07/1941;
avverso SENTENZA del 17/10/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. GALASSO A., che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla entità della pena e rigetto nel resto.
Quanto Segue:
OSSERVA
DI NZ NI e AS TO sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto ex art. 496 c.p., perché attestavano, contrariamente al vero, nelle autocertificazioni allegate alla domanda di ammissione all'appalto dei lavori di costruzione dei l'ospedale civico di Cuneo, di essere entrambi esenti da pronunzie di condanna (ovvero di applicazione della pena su richiesta) per reati incidenti sulla affidabilità morale e/o professionale.
Il GIP presso il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 28.11.2003, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 483 c.p., li ha condannati - con la diminuente del rito - alla pena di mesi uno di reclusione, sostituita con la multa di Euro 2.280,00.
La Corte di appello di Torino, investita della impugnazione dei due imputati, con sentenza del 17.10.2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto secondo la originaria imputazione (art. 496 c.p.), ha rideterminato la pena in Euro 400,00, di multa ciascuno.
Ricorre per cassazione il difensore di entrambi gli imputati e deduce:
1) violazione dell'art. 8 c.p.p., ih relazione D.P.R. n. 455 del 2000, art. 76, e art. 496 c.p., atteso che la Corte di appello ha malamente respinto la eccezione di incompetenza territoriale. Invero, il ricordato art. 76, che prescrive che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal seguente TU è punito ai sensi del c.p., e delle leggi speciali in materia", effettua un rinvio solo quoad poenam al codice penale, mentre individua una ben precisa e autonoma fattispecie criminosa. Ciò anche perché, ai commi successivi, l'articolo prevede una sanzione accessoria aggiuntiva, precisando che la dichiarazione si considera come fatta a un PU, prova evidente che essa non è fatta:
ih realtà a un PU, ma che così viene considerato per mera fictio juris. Ne consegue che il reato si consuma nel luogo in cui il modulo fu compilato (in provincia di Chieti) e non dove esso fu ricevuto (Cuneo);
2) violazione dell'art. 522 c.p.p., atteso che la diversa qualificazione operata in primo grado (da artt. 496 a 483 c.p.) ha comportato diversità del fatto, dal momento che la fattispecie ex art. 483 presuppone che la dichiarazione sia resa al PU e trasfusa in un atto pubblico. Non rileva poi che in secondo grado sia stata "ripristinata" la originaria contestazione perché la questione di nullità doveva essere esaminata nella fase in cui è stata sollevata. Proprio perché disattesa, essa ha determinato la nullità del giudizio;
3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt.1, 46, 76, e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75, in relazione art. 43 c.p., e della determinazione n. 13 del 15.7.2003 &U 196/2003
dell'osservatorio autorità della vigilanza dei LLPP, nonché vizio logico di motivazione.
Invero:
a) risulta che gli imputati riempirono un modulo prestampato fornito dalla stazione appaltante, b) con la loro attestazione, dichiararono di non essere stati condannati per reati che incidessero sulla loro affidabilità morale e professionale, c) il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, prevede che sono autocertificabili: stati, qualità
personali e fatti risultanti dalle normali certificazioni, d) il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75, prevede che i concorrenti dichiarino, ai sensi delle vigenti leggi, l'inesistenza di condizioni ostative e dimostrino mediante la produzioni di certificati giudiziali, che non hanno riportato sentenze di condanna o che non sono stati destinati di sentenze di applicazione di pena. Tale ultima attestazione è dunque completa solo se supportata da adeguata documentazione proveniente dalla AG. Tutto ciò premesso, consegue che la stazione appaltante, con il prestampato fornito agli imputati, ha preteso che i partecipanti alla gara rendessero una dichiarazione non prevista dalla legge (perché doveva essere viceversa comprovata documentalmente) e ha anche preteso che i richiedenti rendessero una dichiarazione avente ad oggetto non (solo) un fatto, ma anche una valutazione, cioè un giudizio sulla incidenza di eventuali condanne sulla loro affidabilità morale e professionale. La condotta dunque viene a mancare del suo presupposto perché si è chiesto dell'interessato di certificare ciò che non era autocertificabile. Dette argomentazioni, pur prospettate al giudice di appello non hanno ottenuto adeguata risposta;
anzi deve dirsi che il relativo motivo di gravame è stato addirittura travisato.
Nè risulta esaminato il profilo dell'elemento soggettivo, atteso che il ricordato art. 75, lett. c), recita;
"resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p., e dell'art. 445 c.p.p., comma 2". Ebbene non è dubbio che le sentenze ex art. 444 c.p.p., a suo tempo emesse a carico dei due imputati - oltre ad essere relative a reati diversi da quelli contro la PA - sono state emesse in un epoca che si pone oltre i limiti di cui al ricordato dell'art. 445 c.p.p., comma 2. Il fatto poi che, come la giurisprudenza richiede, per aversi la estinzione dei reati, sia necessaria la proposizione di apposito incidente di esecuzione che sfoci ih una correlativa pronunzia, non può certo esser valutato in danno di DI NZ e AS, che non sono giuristi, ma imprenditori.
Infine la Corte torinese erra in fatto nel ritenere che si tratti di reati attinenti alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, atteso che, in un caso, si tratta contravvenzione relativa allo smaltimento dei rifiuti, nell'altro, di un reato colposo;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p., atteso che le attenuanti sono State negate in ragione dei precedenti penali, mentre col gravame si era dedotto l'effetto estintivo (quantomeno dal punto di vista sostanziale) dovuto allo spirare del termine ex art.445 c.p.p., comma 2, e si era comunque sottolineata la natura bagattellare dei reati;
5) violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2, atteso che la pena in appello è stata fissata senza tener conto della obbligatoria riduzione per il rito.
La prima censura è infondata.
Invero il fatto che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, faccia generico riferimento a varie condotte integranti vari tipi di falso (dalle dichiarazioni mendaci, alla formazione di atti ideologicamente non rispondenti al vero, all'uso degli stessi) sta chiaramente a significare che esso non si propone di introdurre una nuova figura di reato, ma opera un rinvio alle numerose e variegate figure di falso contenute nel codice e in leggi speciali. Tanto ciò è vero che, anche per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio il rinvio è generico, in quanto, ovviamente;
ciascuna figura di falso sarà corredata della "sua" pena;
D'altronde, non si vede per qual motivo il legislatore avrebbe dovuto introdurre un ulteriore fattispecie incriminatrice (entia non sunt multiplicanda sine necessitate) a fronte di un panorama certamente già (molto) ricco e articolato in tema di falso.
La seconda censura è parimenti infondata perché, al di là della diversa qualificazione giuridica della condotta, gli elementi costitutivi della stessa non sono stati mutati. DI NZ e AS dunque non hanno subito alcuna compressione del loro diritto di difesa.
La terza censura è fondata nella parte in cui assume che la PA non può rimettere al richiedente la valutazione del carattere ostativo di taluni reati alla instaurazione di rapporti con la medesima PA. Invero, oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti, non la valutazioni degli stessi. Diversamente ritenendo, da un lato, il privato si sostituirebbe alla PA nella attivita di apprezzamento discrezionale che le è propria, dall'altro, la norma incriminatrice, emanata per la repressione del la falsa attestazione, verrebbe, per l'inevitabile margine di opinabilità che ogni valutazione implica, ad essere afflitta da un deficit di determinatezza che la porrebbe al di fuori dell'ordinamento e ne determinerebbe la inapplicabilità. Orbene, nel caso in esame, i due imputati, destinatari, oltre cinque anni addietro, di sentenza ex art. 444 c.p.p., hanno con ogni evidenza, ritenuto di non essere in presenza di alcuna condizione ostativa. La diversa valutazione da parte dell'ente appaltante non può essere posta a loro carico.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, non potendo in alcun caso essere provata la sussistenza dell'elemento psicologico.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008