Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
5787/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DL Oggetto Anfitrato - SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCHI Presidente R.G.N. 16686/99 Dott. Alfredo VERUCCI Rel. Consigliere Dott. Giovanni 20062/99 12443 ConsigliereDott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron. DI AMATO Consigliere Rep. 2086 Dott. Sergio SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 26/01/01 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.6000 MANGIAFICO SEBASTIANO, CARILLI ALBERTO, elettivamente 11, presso IL CANCELLIEREdomiciliati -in ROMA VIA DEL VIGNOLA l'avvocato GENNARO LEONE, che li rappresenta e difende NC unitamente all'avvocato PASQUALE GALLO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti 8 6 9 9
contro
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA;
intimata -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 20062/99 proposto da: Richiesta copia studio dal Sig 2001 PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, in persona del 1800 per diritti 25 GTU. 2001 223 Presidente della Giunta Regionale pro tempore,il CANCELLIERE -1- domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE elettivamente LIRE 5000 78, presso l'avvocato GIAN PAOLO ZANCHINI, che la NC rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO ROMANO, giusta procura a margine del controricorso e T185160 ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - 6160858H
contro
MANGIAFICO SEBASTIANO, CARILLI ALBERTO;
- intimati avverso la sentenza n. 813/98 della Corte d'Appello di SSTS8T1 CATANIA, depositata il 17/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 5000 NC udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Gagliardi, con T185165 delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso LIRE 1000 incidentale;
NC udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il AR58034 rigetto del ricorso principale;
l'inammissibilità per il difetto di interesse del ricorso incidentale. -2- €0,52 L.1000 NC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AY636846 Richiesta copia studio Svolgimento del processo dal Sig. beel Con atto notificato l'8 luglio 1997, la Provincia per diritti L. 187 4 regionale di Siracusa conveniva in giudizio, dinanzi IL CANCELLIERE alla Corte d'appello di Catania, l'ing. Sebastiano DIRITTI MA ed il geom. Alberto AR, proponendo impugnazione del lodo arbitrale emesso il 18 luglio 1996 (reso esecutivo il 6 marzo 1997 e notificato il 23 aprile 1997), con il quale essa Provincia era stata AY112602 condannata al pagamento, in favore dei convenuti della 1 somma di lire 728.510.732, quale compenso dovuto per la AY112603 redazione di un progetto di ammodernamento di una €052 1000 strada provinciale, di cui all'incarico conferito con NC disciplinari del 6 aprile 1988. La Provincia deduceva la nullità della clausola compromissoria e del lodo, contestando, in subordine, l'inutilità dell'importo AY112604 €0,52 1006 liquidato: chiedeva, pertanto, che fossero accolte le CANCELLE TA domande spiegate in via riconvenzionale dinanzi al collegio arbitrale, volte ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dei professionisti o, AYI12605 comunque, la riduzione della somma liquidata. ľ Costituitisi, il MA ed il AR si opponevano alla domanda, chiedendo, in via incidentale, originariamente che venisse loro attribuita la somma richiesta e ridotta dagli arbitri. 3 La Corte adita, con sentenza del 17 ottobre 1998, dichiarava la nullità del lodo impugnato, rigettando la domanda proposta dal MA e dal AR dinanzi al collegio arbitrale. Quanto all'eccezione di nullità della clausola compromissoria, sollevata dalla Provincia Regionale di Siracusa per mancata specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ.; la Corte osservava che tale nullità non è rilevabile d'ufficio, né ad opera dell'amministrazione predisponente il contratto, dovendosi aderire ad uno dei due indirizzi giurisprudenziali, secondo cui il solo legittimato a far valere il difetto di approvazione specifica è il contraente aderente: orientamento, questo, coerente con la "ratio legis" che è quella di tutelare il contraente più debole e non di salvaguardare interessi di carattere generale. Nel merito, la Corte etnea osservava che era fondata la censura della Provincia in ordine alla confusione operata dagli arbitri tra l'obbligo imposto dalla legge di indicare nella delibera di li conferimento dell'incarico al professionista la spesa prevista ed mezzi per farvi fronte e la successiva valutazione di detta spesa da parte dell'organo preposto ad esprimere il parere tecnico sul progetto: 4 la doglianza, tuttavia, non poteva essere accolta sotto un diverso profilo, perché l'atto di affidamento dell'incarico al professionista configura espressione di autonomia negoziale privatistica e non di poteri pubblicistici, con la conseguenza che il diritto al compenso rimane insensibile ad eventuali vizi della delibera di conferimento dell'incarico medesimo. Secondo la Corte territoriale, tale principio vale quanto meno per le situazioni antecedenti all'entrata in vigore del d.l. 66/89 (convertito in 1. 144/89), il cui art. 23 prevede che, in caso di violazione dell'obbligo di registrare l'impegno contabile sul capitolo competente di bilancio, il rapporto intercorrente tra ilobbligatorio deve ritenersi privato ed il funzionario che ha consentito la spesa. Meritava accoglimento, invece, la doglianza alla nullità delrelativa contratto per dell'oggetto, dovuta alla mancata indeterminatezza specificazione dell'importo dell'opera che doveva essere progettata: sussisteva, invero, detta nullità ex art. 1418, 2° comma, cod. civ.:, non potendo ritenersi determinata о determinabile la prestazione consistente nella redazione del progetto di un'opera pubblica, in difetto di accordo circa l'importo di tale opera, che non può essere affidato alla discrezionalità del 5 progettista, tanto più che, nel caso di specie, era stato redatto un progetto di spesa per oltre 22 miliardi di lire, a fronte della previsione di 2 miliardi, contenuta nel programma triennale delle opere pubbliche. Per la cassazione di tale sentenza il MA ed il AR hanno proposto ricorso con due motivi. Resiste la Provincia Regionale di Siracusa con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi. I ricorrenti principali hanno presentato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. La Provincia Regionale di Siracusa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale sotto un duplice profilo: a) perché la procura a margine è priva del carattere di specialità, non contenendo un espresso riferimento al giudizio di cassazione;
b) perché, mancando la data, non è possibile accertare se detta procura sia stata rilasciata dopo la sentenza li impugnata. L'eccezione è infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati. 6 Il requisito della specialità della procura ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel senso sia di riferimento ad uno specifico processo che ad una determinata fase di esso, cioè al giudizio di legittimità: pertanto, allorchè la procura è apposta a margine od in calce al ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto ("ex multis", Cass. 15509/2000 e 7422/1999; cfr. anche SS.UU. 2646/98). Inoltre, la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura medesima nella copia notificata del ricorso la cui conformità è rilevabile dalla relativa dell'ufficiale giudiziario dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'impugnazione (SS.UU. 12625/98, nonché Cass. 4038/1999 d 7422/1999 cit.). li Il principio va applicato nel caso di specie, in cui la procura stata riprodotta nella copia del ricorso notificata alla Provincia di Siracusa. La 7 sentenza n, 2650/1999, richiamata da quest'ultima, in senso contrario, riguarda fattispecie diversa, in cui come dalla motivazioneemerge - la procura non era stata trascritta nella copia notificata del ricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1418, comma 2, cod. civ., in relazione all'art. 1325 dello stesso codice, i ricorrenti principali lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che oggetto del contratto fosse la determinazione dell'importo dell'opera da progettare, mentre era costituito dalla progettazione dell'intera strada: ciò era sufficiente a rendere determinabile l'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 1346 C.C., tanto più che in un contratto per fare un progetto di spesa gli elementi essenziali sono la prestazione ed il compenso dovuto, entrambi presenti nella fattispecie. L'infondatezza della censura emerge, all'evidenza, dalla contraddittorietà della sua prospettazione, ove si consideri che i ricorrenti, pur sostenendo che oggetto del contratto era la progettazione della strada e non la determinazione dell'importo dell'opera, finiscono poi per ammettere che il contratto era li finalizzato non alla realizzazione dell'opera medesima, ma soltanto al progetto di spesa, così confermando l'esattezza della decisione della Corte etnea circa 8 l'indeterminabilità della prestazione, in difetto di un accordo sull'entità e l'importo dell'opera pubblica. Dalla sentenza impugnata, inoltre, risulta che la Provincia di Siracusa, sia nel giudizio arbitrale che in sede di impugnazione del lodo, aveva eccepito la nullità del contratto - e, lodoquindi, del proprio con riferimento alla mancanza di indicazione della spesa di progettazione e di quella complessivamente occorrente per la realizzazione dell'opera pubblica: anche sotto questo profilo, quindi, la prospettazione dei ricorrenti si traduce oggettivamente in un mutamento del "thema decidendum" rispetto а quello esaminato dal giudice di merito. A ciò si aggiunga che gli stessi professionisti come emerge dalla sentenza impugnata avevano sostenuto dinanzi agli arbitri che erano liberi di determinare l'importo dell'opera progettata: tesi, questa, che la Corte territoriale ha esattamente in ogni caso, rigettato e che conferma, dell'oggetto l'individuazione contrattuale operata dalla medesima Corte. Quanto all'argomento che l'importo di lire 2.000.000.000, contenuto nel programma triennale delle opere pubbliche, fosse del tutto inverosimile e riguardasse soltanto le prime spese di progettazione e 9 geodiagnostiche, sì da giustificare la ben maggiore spesa indicata nel progetto (oltre 22 miliardi di lire), è evidente che esso implica una valutazione fattuale diversa da quella data dal giudice di merito, che ha sottolineato come ciò rendesse ancor più indeterminato e indeterminabile l'oggetto di profilo contrattuale: si tratta, conseguentemente, non proponibile né sindacabile in sede di legittimità. Con il secondo mezzo, si denuncia illogicità e contraddittorietà di motivazione: la Corte di merito ha affermato, da un lato, che il diritto al compenso resta insensibile ad eventuali vizi della delibera di conferimento dell'incarico e, dall'altro lato, che in caso di violazione dell'obbligo di registrare l'impegno contabile sul competente capitolo di bilancio, il rapporto obbligatorio corre tra il professionista ed il funzionario che ha consentito la spesa;
stando così le cose, non si poteva pervenire alla dichiarazione di nullità del contratto per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. La censura poggia su di un evidente dalla Corte li fraintendimento del ragionamento seguito etnea, la quale, dopo aver correttamente affermato che eventuali vizi della delibera di conferimento dell'incarico al professionista hanno rilievo solo 10 nell'ambito interno all'organizzazione dell'amministrazione conferente, ma non incidono sulla validità ed efficacia del rapporto privatistico (cfr. Cass. 2235/98 e 4929/96), ha escluso che potesse trovare applicazione l'art. 23 d.l. 66/89 convertito con 1. 144/99 secondo cui la violazione dell'obbligo di registrare l'impegno di spesa comporta che il rapporto obbligatorio intercorra tra il privato ed il funzionario: ciò, sulla base della considerazione che la vicenda in esame era antecedente all'entrata in vigore di detta normativa. Ne deriva che nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza impugnata, tanto più che nel caso di specie non soltanto la delibera di conferimento dell'incarico era priva dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, ma anche disciplinari (ossia, il contratto) erano nulli per indeterminabilità dell'oggetto. Il giudice di merito, quindi, non ha fatto ricadere sul rapporto obbligatorio i vizi della delibera, ma ha evidenziato che l'accordo contrattuale era, di per se stesso, nullo ex artt. 1418, 2° comma, e 1325 c.c.. li Il ricorso principale, pertanto, va rigettato. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 1341, comma 2, cod. 11 civ. ed insufficiente motivazione, la Provincia Regionale di Siracusa censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto rilevabile da parte di essa amministrazione - d'ufficiocomunque, - la nullità didella clausola compromissoria per mancanza approvazione specifica per iscritto, con conseguente nullità del lodo sotto il profilo della carenza di "potestas iudicandi" del collegio arbitrale. Con il secondo motivo, deducendo violazione, in particolare, dell'art. 284 r.d. 383/1934, in relazione all'art. 1418 C.C., nonché vizio di motivazione, lamenta la mancata considerazione che l'omessa indicazione, nella delibera di conferimento dell'incarico ai professionisti, della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte determina l'illegittimità di detta delibera e la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale. Entrambe le censure sono volte ad ottenere un risultato la nullità del lodo arbitrale - che la Provincia di Siracusa ha conseguito con la sentenza impugnata, pervenuta alla medesima conclusione, sia li pure sotto il diverso profilo dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto contrattuale (peraltro, dedotto dalla stessa Provincia). Poiché l'interesse ad impugnare va desunto ed 12 apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del gravame può arrecare alla parte che lo propone e unnon può consistere in mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, tanto più che la sentenza 80000 impugnata non contiene alcuna statuizione, suscettibile 370000 di passare in giudicato, che possa arrecare pregiudizio alla Provincia Regionale di Siracusa, risultata vittoriosa nel giudizio di merito. Sussistono giusti motivi per compensare r p interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il PRESIDENTE Giovanni Vefucci assinetti CORTE SUPREMA DI CASSATIONE IL CANCEL P Prima Sezione Civile a Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 Mive 13 _ IL CANCELLIERElize