Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
00 174/ 0 1 Farbe L POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamente SEZIONE TERZA CIVILE competing. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12008/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.
2.177 Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Consigliere Rep. 41 Dott. Paolo VITTORIA Ud. 19/04/00 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. HL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L.300 1 8 GEN 2001 AUTOMOBILI SRL, in persona del legale RA IL NC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TALLARICO, difesa dagli avvocati NT MARIA NITTI, CLAUDIO RUSSO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
AR NT TR, FERRARI SPA;
intimati 2000 avverso la sentenza n. 2410/99 del Tribunale di NAPOLI, 823 emessa il 28/02/99 e depositata il 20/04/99 (R.G. 1 8331/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/04/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRIZZINI che ha chiesto si accolga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Bari, con le pronunce di legge. FATTO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16-18.9.1997, IO RO RI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la srl CC IL e la spa AR, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita d'una autovettura Ferra- ri per grave inadempimento delle convenute in via subordinata, l'esatto adempimento del contratto, con condanna comunque delle convenute medesime al risarci- mento dei danni. A sostegno della domanda, l'attore esponeva che in data 31.7.1989 prenotava presso la concessionaria Ra- dicci di Bari una AR modello 348 Tb;
che in data 22.3.1991 ritirava la vettura, in precedenza già visio- nata nonostante il rinvenimento di alcuni graffi e di una incisione sulla carrozzeria, non presenti al momento della precedente ispezione;
che successivamente a se- guito di taluni inconvenienti riscontrati nel contachi- 2 lometri, nel tachimetro e nella carrozzeria in data 24.10.91 la concessionaria consegnava all'attore un'auto nuova in sostituzione della precedente che ve- niva ritirata;
che tuttavia anche questa nuova vettura risultava difettosa per problemi al motore ed alla car- rozzeria che malgrado molteplici contatti con la SO- cietà rimanevano alla fine insoluti. Instauratosi il contraddittorio, la società CC IL si opponeva all'accoglimento della domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del tribunale di Napoli in favore di quello di Bari, poiché in quest'ultima città aveva sede la società convenuta, era stata stipu- lato il contratto e lo stesso doveva essere eseguito. f Si costituiva a sua volta anche la AR, che si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo, a sua volta, in rito l'incompetenza del giudice adito, es- sendo competente alternativamente o il Tribunale di Ba- ri o quello di Modena, sedi legali delle convenute. Con sentenza del 28.2.1999 n. 2410, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice unico nella persona del dott. Leonardo Scionti respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle convenute;
respingeva la domanda proposta dall'attore nei confron- ti della AR e rimetteva la causa sul ruolo limita- tamente alla domanda proposta dallo stesso attore nei confronti dell'altra convenuta CC IL. Avverso tale pronuncia quest'ultima società ha pro- posto ricorso per regolamento di competenza. la SOC. AR e l'RI non hanno presentato difese. DIRITTO L'impugnata sentenza ha rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale, formulata dalla odierna ricorrente, sul rilievo che la stessa sarebbe stata proposta "in modo incompleto e pertanto irrituale", poiché la predetta società, "pur prendendo in conside- razione tanto il foro generale quanto i fori facoltati- vi, trascurava l'indicazione del foro generale della coevocata AR, non facendone assolutamente cenno ed indicando, poi, coerentemente, quale Giudice competente il solo Tribunale di Bari". Con il primo motivo la società ricorrente censura tale decisione, contestando che in caso di eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, il convenuto, al fine di evitare che la competenza resti radicata presso il giudice adito, debba indicare tutti i fori concorrenti possibili, deducibili dalle domande atto- ree, anche in relazione agli altri coevocati. Tale doglianza appare meritevole di essere condivi- sa. 4 Ed invero il convincimento espresso dal tribunale di Napoli in ordine alla asserita incompletezza della contestazione formulata dalla società convenuta odierna ricorrente- in tema di competenza territoriale postula che lo stesso convenuto, che solleva la que- stione d'incompetenza territoriale, debba farsi carico di svolgere la relativa eccezione anche con riguardo alle domande formulate nei confronti degli altri conve- nuti, ancorchè tale conclusione- che imporrebbe di estendere la contestazione "anche al foro generale di ciascun convenuto". non trovi puntuale riscontro nella giurisprudenza di legittimità citata nell'impugnata sentenza né tantomeno in quella formatasi successiva- mente. La stessa conclusione, inoltre, non tiene adeguata- mente conto che nell'ipotesi in esame si versa in un caso di litisconsorzio facoltativo, dal momento che la trattazione simultanea delle cause promosse nei con- fronti della società concessionaria e di quella Co- struttrice è determinata solo da ragioni di opportunità e non di necessità, come, del resto, chiaramente eviden- ziato al di là d'ogni dubbio dalle altre statuizioni contenute nella stessa sentenza. In altri termini, il Tribunale adito ha errato lad- dove ha indebitamente omesso di considerare che, in ca- 5 so di litisconsortio facoltativo, il processo è soltanto formalmente unico, perché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute corrisponde una pluralità di rapporti processuali fra loro scindibili e perciò indipendenti, con conseguente autonomia delle singole cause nonostante la simultaneità del processo, così er- roneamente escludendo che l'onere di contestazione pre- visto dall'art. 38 c.p.c. fosse stato correttamente adempiuto dalla società ricorrente con l'indicazione di tutti i fori competenti relativamente alle domande con- tro di essa proposte. L'accoglimento del primo motivo esime la Corte dall'esame delle ulteriori censure, che devono ritener- si assorbite. Va pertanto, dichiarata la competenza del tribunale di Bari. Le spese processuali sono a carico dei esistenti in solido seguendosi la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento e di- chiara la competenza del Tribunale di Bari. Condanna i resistenti RI e SOC. AR in so- lido al pagamento delle spese che liquida in lire 329200 e degli onorari che liquida in Lire 1.200.000. Così deciso in Roma il 19.4.2000 IL CONSIGLIERE EST. II PRESIDENTEХаба Kancin I DIRETTORE DI CANCELLERA Umperto Cicero 109T 250.000 456т. 20000 ال TOT. 29000 10-1.01M Depositata in Cancelleria oggi, 08 GEN. 2001 #L DIRETTORE DI CANCELLERIA ONTE Umberto Cicero C E N * O AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data . MIH5 MAR. 700rie 4. an.
9.1.61 versate €. 149,77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77) p. II Dirigente Area Servizi) (Dott.ssa Maria Grazia DI FOPPO Responsabile Servizio Atti Gjudiziari (Dr. M. RACCICHINY E D O 5 MAR 002 W H O N CATE DI