Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
In materia d'impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto "omisso medio" dal P.M., che deduca nei confronti della sentenza di secondo grado motivi di ricorso che lo stesso imputato non ha fatto valere in sede di gravame avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado. (Nel caso di specie il ricorso per cassazione è stato proposto dal P.M. nell'interesse dell'imputato, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2008, n. 17615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17615 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/03/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 479
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 36907/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli;
nel procedimento nei confronti di:
Basilicata IO, n. a Napoli il 13 novembre 1947;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 31 maggio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avv. Luceri Giorgio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 1 luglio 2005, appellata da IO Basilicata, con la quale il medesimo era stato condannato per il reato, di cui all'art. 328 c.p., comma 1, perché, quale Sindaco del Comune di San Felice a Cancello, aveva rifiutato indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo, non provvedendo, ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 9, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 9, (che si riferisce alla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), a disporre gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'alveo Arena (che, per mancanza di argini, riversava, da tempo, acque in una discarica abusiva ricavata in un ex cava per estrazione di pietre di tufo in località Tavernole, n.d.e.), nel tratto confinante con le proprietà IA EN e ZZ IO (in San Felice a Cancello il 18 febbraio 2000). Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli.
Osservava il ricorrente, con un primo motivo, che era stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza perché, pur apparendo chiaro che era stato contestato il tipo di reato di cui all'art. 17, D.Lgs. cit. descritto nel capo d'imputazione, l'art. 9, comma 2, D.P.R. cit. era stato trasfuso nell'art. 14, D.Lgs. stesso (che riguarda il divieto di abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e sul suolo e il corrispondente intervento del Sindaco ove i privati non provvedano alla rimozione) e non nell'art. 17: il Giudice di primo grado e poi la Corte avevano pertanto affermato la responsabilità del Sindaco per il reato di cui l'art. 14 e non per il reato di cui all'art. 17 violando la norma dell'art. 522 c.p.p.:
erroneamente la Corte d'appello, ai fini in esame, aveva affermato che l'art. 14 e l'art. 17 potevano essere parificati, in quanto anche l'art. 14 prevede che il Sindaco debba attivarsi senza ritardo. Con un secondo mezzo deduce la violazione di legge in quanto, pur ammesso che si trattasse di una condanna per l'omissione del doveri di cui all'art. 17, comma 9, D.Lgs. cit., era del tutto mancato l'accertamento in fatto di superamento dei limiti di contaminabilità ovvero l'insorgere di un pericolo concreto e attuale di tale situazione.
Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità è in larga prevalenza orientata nella affermazione del principio secondo cui il pubblico ministero può certamente proporre impugnazione per la esatta applicazione della legge anche a favore dell'imputato senza subire alcuna limitazione, onde l'interesse, dell'inquirente alla impugnazione si caratterizza in modo particolare e non può essere assimilato a quello delle altre parti. Tuttavia, si è anche puntualizzato che l'impugnazione non può prescindere, anche per l'organo dell'accusa, dai requisiti di attualità e concretezza, nel senso che l'impugnazione deve tendere pur sempre alla realizzazione di un risultato praticamente favorevole ancorché miri a non far ricadere sull'imputato gli effetti dannosi ascrivibili a errori del giudice (in tal senso si sono pronunciate anche le sezioni unite, 11 maggio, 1993, Amato).
Pur dando atto di tale indirizzo - che probabilmente dovrà essere oggetto di una più attenta riflessione in tutti quei casi in cui sia stato violato un diritto strettamente attinente alla difesa dell'imputato, specialmente se da far valere entro termini prestabiliti senza che tale diritto sia stato esercitato, così da produrre un effetto definitivamente preclusivo - osserva la Corte che il profilo dell'interesse può qui essere pure trascurato per la assoluta inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione in conseguenza di una delle cause di invalidità derivanti dal precetto dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Ed infatti, poiché il P.m. non ha proposto appello, avendo impugnato la sentenza di primo grado il solo imputato, e i motivi qui dedotti dal P.m. non lo erano stati nell'atto di appello di quest'ultimo, essi vanno qualificati come non consentiti, non potendo certo il P.m. far valere, nell'interesse dell'imputato, con il ricorso, motivi che l'imputato stesso non abbia fatto valere nel giudizio di secondo grado.
Infatti, sotto il primo assorbente profilo, va precisato che mentre l'imputato, impugnando la sentenza di primo grado, aveva lamentato che la contestazione riguardava la cava in quanto fatta oggetto di una discarica abusiva, e il giudice di primo grado lo aveva condannato per il mancato ripristino della invasione della cava stessa da parte delle acque dell'alveo Arena, aspetto riguardante una competenza e un danno idrogeologico esulante completamente dalle competenze del Sindaco per rientrare in quella degli organi regionali. Il P.m. si è riferito invece, al fatto che a fronte di una contestazione ex art. 17 per mancati interventi del Sindaco di "messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale", laddove sarebbe stata pronunciata una condanna ex art. 14 per mancato intervento di rimozione di rifiuti abbandonati.
Dunque, l'assenza del requisito previsto a pena di inammissibilità dall'art. 568 c.p.p., comma 4, resta subordinato alla previa verifica della possibilità di proporre ricorso per un vizio, per giunta assoggettato a preclusioni temporali, che, per ciò solo, l'imputato ha interesse di far valere e la cui rilevabilità - attese le correlative decadenze - resta ormai definitivamente preclusa. Ma una identica sorte va assegnata anche al secondo motivo, non potendo il.P.m. vulnerare la regola, anch'essa prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 3, della necessaria deduzione delle censure nell'atto di appello secondo il modello delineato da tale disposizione, tanto da proporre omesso medio una doglianza non prodotta dall'imputato nel gravame di merito;
il tutto pure prescindendo da ogni regime preclusivo, altra profilandosi la ragione alla base della inammissibilità e derivante dai necessario esame da parte del giudice di appello della censura proposta in cassazione, come, del resto, risulta confermato dal precetto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2, secondo periodo.
Il ricorso è quindi da dichiarasi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008