Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 22717/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 23. 1. 200304 84270 3 LA lavoro SEZIONE LAVORO Слои мога Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 4. Dottor Fernando Lupi Consigliere 5. Dottor Donato Figurelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA AN RI, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rap- presentata e difesa dall'avvocato Varso Gabellini giusta de- lega a margine del ricorso;
contro 400 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Rona in via ella Frezza 17 presso la propria avvocatura 1 centrale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati;
par l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena in datta 13 ottobre 1999, depositata il 10 novembre 1999, nume - rc 275, r.g. 457/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 23 gennaio 1003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Alberto Cinquo, che ha conclusc per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 20 febbraio 1990, OT AN RI con- venne in giudizio, avanti il pretore di Grosseto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendone la condanna alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Vennero di- sposte due consulenze tecniche di ufficio, che ritennero e - trambe la presenza di uno stato patologico a carico dell'i teressata, divergendo, peraltro, nelle conclusioni, avendo ritenuto, la prima, uno stato invalidante nella misura del 70% e, la seconda, in quella del 25-30%. Il pretore rigettò la domanda, ritenendo che la percentuale effettivamente in- validante fosse da individuarsi attraverso una media tra quelle cui erano pervenute le due consulenze. La relativa pronuncia fu confermata dal locale tribunale con decisione che, impugnata con ricorso per cassazione, fu cassata da questa Corte con rinvio al tribunale di Siena, rilevando la 2 necessità che, nella presenza di pareri così contrastanti, pur essendo libero il giudice di merito di aderire all'uno o all'altro, si rendesse necessaria una motivazione più ade- guata o, in alternativa, un supplemento di indagine medico- legale. All'esito del secondo giudizio, il tribunale di Siena, ac- quisiti chiarimenti dal secondo consulente che provvide a nuova visita medica della OT, con la sentenza sopra indicata, ha respinto l'appello della stessa. Il giudice di rinvio, dopo avere premesso che non poteva prendere in con- siderazione le note conclusive della appellante, in quanto prive di data e di attestazione di deposito nella Cancelle- ria, ha rilevato che dovevano ritenersi esaurienti i chiari- menti forniti dal consulente, secondo il quale, all'epoca della prima visita (1° marzo 1991), il complesso patologico a carico della OT aveva procurato una invalidità infe- riore al 70%, non potendo interessare che successivamente la J capacità lavorativa avea superato un tale limite percentua- le, dovendo l'indagine limitarsi ad accertare se la riduzio- ne di tale capacità fosse normativamente apprezzabile, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvidenza richie- sta, nel momento della instaurazione del procedimento ammi- nistrativo, restando alla interessata la possibilità di una seconda domanda con diversa decorrenza. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla OT con ricorso sostenuto da tre motivi, essendo il quarto di- retto esclusivamente a fornire, attraverso documenti, la di- 3 mostrazione della tempestività della impugnazione in conside- razione della illeggibilità della data di deposito della sentenza impugnata risultante dal timbro datario apposto in celce alla stessa. L'ente previdenziale si è costituito con sola procura. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e difetto della motivazione la ricorrente deduce- che erroneamente il tribunale ha ritenuto che non potesse interessare se le condizioni di salute di essa ricorrente si fossero aggravate nel corso del procedimento giudiziario, do- vendo l'accertamento limitarsi ad appurare quali fossero quelle presenti all'atto della domanda amministrativa e se in quel momento le stesse fossero tali da legittimare il ri- conoscimento del diritto al beneficio previdenziale. La censura è fondata. E invero, il giudice di merito, pure avendo accertato che le infermità dalle quali la Ballotta era affetta si erano aggravate nel corso del processo, tanto da determinare una situazione invalidante in misura superio- re al 70%, ha tuttavia ritenuto che la circostanza fosse ir- rilevante ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenzia- le, dovendo l'accertamento limitarsi alla verifica delle condizioni presenti al momento della instaurazione del pro- cedimento amministrativo. La affermazione è assolutamente inaccettabile, non tenendo conto la stessa della regola det- tata dall'articolo 149 del codice di procedura civile, che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul com- plesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volta a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, dalla pronuncia nei limiti della domande e quindi dallo stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello, trovando applicazione quale espressione di un principio generale di - economia processuale, nonchè in base al canone interpretati- vo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza anche nel corso del giudizio di appello - (Cass., 4 aprile 2002, n. 4834). Ne deriva che, dovendo il giudice del merito tenere conto degli aggravamenti o delle nuove malattie intervenuti nel corso del giudizio e dei qua- li l'interessato abbia fornito adeguata documentazione fino all'udienza di discussione lo stesso giudice, anche se - nella fase di appello, incorre nel vizio di omessa motiva- zione qualora non abbia ritenuto di disporre una apposita consulenza tecnica o non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità, de- aggravamenti o delle nuove malattie ritualmente dedotti gli (Cass., 7 marzo 2002, n. 3285). -Con il secondo e con il terzo motivo da esaminarsi con- giuntamente in considerazione del loro comune oggetto la - ricorrente lamenta che, violando l'articolo 170 del codice 5 di procedura civile e con motivazione carente, il tribunale ha ritenuto, di ufficio e senza che al proposito fosse stata mossa eccezione dalla controparte, di non potere tenere con- Bellotte to delle note conclusive da essa depositate, perchè irri- tualmente prodotte, in quanto trasmesse a mezzo del servizio postale e non depositate personalmente nella Cancelleria, omettendo quindi, del tutto ingiustificatamente, di valutare le critiche espresse nei confronti dei chiarimenti offerti dal consulente tecnico, nonchè le ragioni che avrebbero do- vuto indurre, secondo anche il "suggerimento", contenuto nella sentenza con la quale questa Corte aveva cassato la precedente pronuncia di appello del tribunale di Grosseto, di disporre una nuova indagine medico-legale da affidarsi a un professionista diverso dai due precedentemente incaricati e che avevano espresso pareri tra loro inconciliabili. Queste censure non sono fondate. Occorre al proposito rile- vare che se è vero che, qualora la parte interessata a far- la valere non deduca la nullità di un atto, si verifica il fenomeno della sanatoria della invalidità, sicchè al giudice è inibito di rilevarla di ufficio pur tuttavia incombe, su colui che denunci con il ricorso per cassazione la violazio- ne, da parte del giudice, della regola in questione, l'onere di dimostrare il proprio interesse a che l'atto, la cui ir- ritualità era stata sanata, fosse ugualmente valutato, in quanto decisivo ai fini di un diverso giudizio finale. Orbe- no, nella specie, la ricorrente non rispettando il princi- - pio della autosufficienza del ricorso per cassazione si - limita a prospettare il fatto che delle note conclusive da essa irritualmente presentate sia stato omesso di esaminarne il contenuto, senza in alcun modo precisare quale questo fos- se, impedendo quindi al Collegio di apprezzarne la valenza probatoria. Quanto poi al fatto che il giudice di rinvio ab- bia ritenuto di richiedere chiarimenti a uno dei consulenti che aveva già provveduto a esprimere un parere sulla situa- zione di salute della OT anzichè incaricare un terzo sanitario perchè procedesse a un nuovo accertamento, deve osservarsi che una tale possibilità rientrava certamente nei poteri discrezionali dello stesso giudice, sicchè la scelta operata non appare criticabile nella sede del controllo di legittimità. Infine, risulta dalla motivazione della senten- za impugnata che di tutte le infermità dalle quali la Bel- lotta era affetta (ivi comprese la cefalea e il prolasso u- terino si è valutata la gravità, esprimendosi su questa un giudizio che appare logicamente corretto. In conclusione, della sentenza di merito si impone la cassa- zione esclusivamente per la parte interessata dal primo mo- tivo del ricorso, con rinvio ad altro giudice - che si desi- gna nella Corte d'appello di Firenze, alla quale si demanda di provvedere, all'esito, anche sulle spese del giudizio di - che, con motivazione adeguata, accerterà se lo legittimità stato invalidante della OT abbia raggiunto la misura normativamente richiesta per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per effetto degli aggravamenti delle infermità eventualmente intervenuti nel corso del pro- 7 cesso (articolo 149 delle disposizioni di attuazione del co- dice di procedura civile) e quale debba essere la decorrenza dello stesso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così decisc in Roma il 23 gennaio 2003. Il presidente Il consigliere estensore Vincluso Tressa frilim M i nима I D , 3 O 3 L L A * S O IL CANCELLIERE 0 S B 1 * Depositate in Cancelleria A I * . T T D , * R A oggi, 1 APR 2003 A * S A * T ' S * L O L S * E P * D IL CANCELLIERE M I R Афиша Виши * A V I A D L L O E D 0 08