Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 m ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZIONE PRIMA CIVILE0 2 1 94/03 Separazione dei coming Composta R.G.N. 11846/00 Dott. Rosario DE MUSIS - 14256/00 Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO - Cron. 5089 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Rep. PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Ud. 24/09/2002 Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso l'avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
IE EN;
intimato e sul 2° ricorso n° 14256/00 proposto da: IE EN, elettivamente domiciliato in ROMA GIAN W 2002 VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso l'avvocato 1695 GIACOMO TORNABUONI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO CASSINELLI, giusta delega а margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale NC DI;
intimata avversO la sentenza n. 299/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente l'Avvocato Del Bufalo, per delega dell'Avvocato Tornabuoni, depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e 1'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 28 maggio 1999 il Tribu- nale di Alessandria pronunciò la separazione dei coniu- gi sigg. NI EL e DI IA addebitandola al marito e condannando quest'ultimo a corrispondere 2 alla moglie un assegno mensile di £.
1.000.000 oltre che alla rifusione delle spese del processo. La corte d'appello di Torino, investita del gravame proposto dal sig. EL, con sentenza depositata il 14 febbraio 2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse che la separazione fosse adde- bitabile all'uno o all'altro dei coniugi, ridusse a £ . 800.000 1'importo dell'assegno mensile dovuto dal sig. EL alla moglie e compensò integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ritenne la corte che erroneamente il tribunale avesse preso in considerazio- ne, ai fini dell'addebitabilità della separazione al marito, fatti antecedenti ad una riconciliazione avve- nuta tra i coniugi nell'anno 1980, e che nessuna prova fosse stata invece idoneamente dedotta di comportamenti a tal fine rilevanti verificatisi in epoca successiva. Reputò inoltre equo ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. EL, sulla base di una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, giudicando inammissibili le prove in proposito articolate dalla difesa della sig.ra IA. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la sig.ra IA, formulando due censure. Il sig. EL ha replicato con controricorso ed, ند a propria volta, ha proposto ricorso incidentale. 3 Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. I ricorsi debbono essere riuniti, siccome diret- ti avversO il medesimo provvedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c.
2. La ricorrente sig.ra IA si duole, in primo luogo, del fatto che la corte d'appello abbia ritenuto ininfluente il comportamento tenuto dal coniuge prima della riconciliazione che la aveva condotta ad abbando- nare un precedente ricorso per separazione da lei pre- sentato nel 1975. La ricorrente rileva che, invece, il tribunale di Alessandria aveva stimato non potersi par- lare di vera e propria riconciliazione, quanto piutto- sto di un ennesimo atto di perdono della moglie nei ri- guardi del marito, come si dedurrebbe anche dalle depo- sizioni testimoniali di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto adeguatamente conto. Censurabile sa- rebbe altresì la decisione della corte d'appello di non ammettere i capitoli di prova dedotti dalla difesa del- la sig.ra IA nella comparsa di primo grado del 9 -gennaio 1997, dai quali ed in specie da quelli dal n. 39 al n. 51 sarebbe emerso che il marito aveva tenuto comportamenti lesivi ed ingiuriosi anche in epoca suc- cessiva alla pretesa riconciliazione. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente de- nuncia un vizio di omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare le condizioni reddituali del sig. Tomiel- lo;
istanze che non avrebbero avuto affatto il caratte- re "esplorativo" asserito dal giudice d'appello ma sa- rebbero state invece pienamente ammissibili e rilevan- ti.
3. Il ricorrente incidentale sig. EL eccepi- sce la violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la cor- te d'appello avrebbe del tutto omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle somme versate alla controparte, a titolo di contributo di mantenimento e di spese legali, per effetto della provvisoria esecu- zione della sentenza di primo grado e non più dovute in conseguenza della (parziale) riforma di detta sentenza.
4. Il ricorso principale è inammissibile e ciò ren- de privo d'effetto anche il ricorso incidentale. Col primo motivo del ricorso principale, infatti, formalmente la violazione dell'art. denunciandosi pur non vengono identificati errori di diritto da 151 C.C., cui l'impugnata sentenza sarebbe affetta. Nel ricorso anzitutto viene richiamato il passaggio della sentenza in cui la corte d'appello si rifà alla giurisprudenza della cassazione per escludere, ai fini S dell'addebitabilità della separazione, la rilevanza di vicende anteriori ad una conciliazione intervenuta in passato tra i medesimi coniugi. Poi, però, dopo avere incidentalmente osservato che, in casi come questi, la cassazione dà anche il giusto peso ai comportamenti precedenti alla riconciliazione, il ricorso si appunta sulla diversa valutazione espressa dal giudice di primo grado: non già si badi - in ordine ad un qualche principio di diritto concernente la rilevanza di detti comportamenti pregressi alla riconciliazione, bensì a proposito della configurabilità о meno, nel caso di specie, di una vera e propria riconciliazione piuttosto che di un mero atto di perdono della moglie nei riguar- di del marito. Ora, mentre il non meglio chiarito accenno alla ri- levanza che la giurisprudenza di questa corte ricono- scerebbe alle vicende anteriori ad una precedente ri- conciliazione è formulato in modo così generico ed in- cidentale da non consentire di individuare in esso la denuncia di uno specifico errore di diritto, le ulte- riori considerazioni relative alla configurabilità di una vera e propria riconciliazione tra i coniugi inve- stono profili di fatto, come tali estranei al giudizio di cassazione. Vero è che, a tal proposito, la ricorrente ha anche 6 denunciato vizi di omessa, insufficiente о contraddit- toria motivazione dell'impugnata sentenza. Ma, ancora una volta, la censura appare formulata in termini non - essendo del tutto irrilevante una adeguati, perché discussione terminologica sul corretto uso della parola "perdono" anziché "riconciliazione" la ricorrente avrebbe dovuto individuare le questioni decisive, in punto di fatto, in ordine alle quali vi sarebbe stata omissione 0 insufficienza della motivazione da parte del giudice di appello. A ciò invece il ricorso non soccorre, neppure nella parte in cui richiama il conte- nuto di alcune testimonianze acquisite durante il giu- dizio di primo grado, trattandosi di riferimenti incom- pleti, privi di indicazione alcuna di data ed, in defi- nitiva, assolutamente inidonei a stabilire quali circo- stanze avrebbero dovuto esser prese meglio in esame nella motivazione dell'impugnata sentenza al fine di valutare se l'abbandono della precedente causa di sepa- razione avesse o meno implicato, a quel tempo, una ri- conciliazione vera e propria tra i coniugi. Ed è appena il caso di aggiungere che una simile lacuna non può certo esser colmata motu proprio da questa corte, es- sendo precluso al giudice di legittimità l'esame diret- to e completo degli atti processuali di merito, ove non siano denunciati specifici errores in procedendo. Lo stesso è a dirsi per l'ulteriore doglianza, con- cernente la mancata ammissione di altri dedotti mezzi di prova, al cui contenuto si fa riferimento nel ricor- so in modo indiretto, generico, incompleto e dichiara- tamente solo esemplificativo: il che rende inammissibi- le anche questo profilo di censura. Non mette conto aggiungere che le maggiori, ed in parte diverse, specificazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non valgono a sanare le suaccennate carenze dei dedotti motivi di ri- corso, i quali debbono essere infatti compiutamente esposti nel ricorso medesimo e non nella successiva me- moria, che non è idonea ad ampliare o integrare il con- tenuto dell'originario motivo d'impugnazione e neppure a specificare il motivo dedotto in maniera vaga ed in- determinata (cfr., tra le tante, Cass. 15505 del 2000, Cass. 15112 del 2000 e Cass. 8373 del 1997). Per le medesime ragioni neppure il secondo motivo di ricorso si appalesa ammissibile. La censura riguarda nuovamente la mancata ammissio- ne di mezzi istruttori, in questo caso relativi alle condizioni economico-reddituali della controparte. E però, ancora una volta, difettano indispensabili indi- cazioni in ordine al contenuto di tali mezzi di prova, limitandosi la ricorrente a contestare, in nome di una non ulteriormente specificata esigenza di giustizia, la valutazione per cui la corte territoriale ha stimato quelle prove generiche ed "esplorative". Donde l'inammissibilità anche di quest'ultimo mezzo di gravame.
5. Il ricorso incidentale è stato notificato alla controparte in data 7 luglio 2000. La notifica della sentenza impugnata aveva avuto luogo il 20 aprile 2000, ed è dunque da quella data che, anche per il notifican- te, deve essere computato il termine utile per proporre impugnazione. E' perciò agevole constatare che il ri- corso incidentale è tardivo, essendo stato proposto ol- tre lo scadere del termine di sessanta giorni previsto per questo tipo di impugnazione dall'art. 325, secondo comma, c.p.c.. In conseguenza della declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale l'impugnazione incidentale tar- diva perde ogni efficacia, per l'espresso disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c.. 6. La natura della controversia e l'esito comples- sivo del giudizio suggeriscono di compensare tra le parti anche le spese di questo grado del processo. い
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile 9 il ricorso principale e privo di efficacia quello inci- dentale. Compensa per intero tra le parti le spese del pre- sente grado di giudizio. Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Renato Rordørf} (Rosario De Musis)"Play wis شمال IL CAND Da 10