Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 8 3 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 3697/99 Cron.3941 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. 581 Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere Ud. 05/10,00 Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta cop a studio SENTENZA SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L 20016000 sul ricorso proposto da: IN 19 FEB 2001 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, in persona del IL CANCELLIERE Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MENZANI GIAN MA e MENZANI GIAN PAOLO, giusta CG069334 mandato a margine del ricorso;
ricorrente CG069335
contro
ZE MA Ved. TAVAZZA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO V. EMANUELE II 187, presso l'avvocato MONTANARI M. S., rappresentata e difesa dall'avvocato2000 1732 DONDE ' BRUNO, giusta mandato a margine del -1- CINE lasciata cool legale al Big.MONTAMARI controricorso;
14000 +9
- controricorrente -
23 APR. 2001 IL CANC LIERE avverso la sentenza n. 2641/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2000 dal Consigliere Dott. Angelo LIRE 2000 SPIRITO;
CANCELLERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato Menzani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
☐ BB483185 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BB483190 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il DIRITTI rigetto del ricorso. CONTE SU N Richiesta copia studio dal Sig. CODANELU 6000 per diritti L. 28 MAR. 2001 il IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA CG521834 CG521835 -2- R.G. 3697/99 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato la perdita di proprietà, da parte della sig. Zerbi, di alcuni suoi fondi ed il trasferimento di questi in favore del Comune di S. Giuliano Milanese per la loro irreversibile trasformazione a seguito della costruzione di un complesso scolastico, condannando, altresì, l'Amministrazio- ne al risarcimento del danno in favore della Zerbi. Il Comune di S. Giuliano Milanese propone ora ricorso per la cassazione della sen- tenza della Corte d'appello di Milano. Resiste la Zerbi con controricorso. Motivi della decisione I.
1 - Già in grado d'appello il Comune aveva contestato il fatto che il primo giudice avesse rapportato il valore unitario del terreno in oggetto alla quotazione di mercato delle zone edilizie semintensive, senza considerare che gli strumenti urbanistici ave- vano sottratto l'intero lotto allo sfruttamento edificatorio di natura privatistica, sotto- ponendolo al vincolo urbanistico di destinazione ad edilizia pubblica scolastica, e che, perciò, la corretta stima del valore doveva necessariamente rapportarsi ai para- metri dettati per i suoli agricoli. La Corte territoriale ha respinto la censura sul presupposto che i vincoli di inedifi- cabilità contenuti negli strumenti urbanistici, oggettivamente preordinati alla succes- siva realizzazione di opere pubbliche previa espropriazione per pubblica utilità, non sono computabili nella loro incidenza negativa sul valore venale dell'immobile, ai fi- ni della liquidazione del risarcimento del danno per accessione invertita. Ha, dunque, valorizzato la destinazione ad edilizia semintensiva di un'area di mq. 2900 e ad edili- Cons. Spitio est. 1 R.G. 3697/99 zia residenziale e commerciale per centri di quartiere di un'area di mq. 5800; destina- zioni attribuite, in considerazione delle caratteristiche presumibilmente comuni anche alla contigua porzione di mq. 7190 "che, quindi, senza il vincolo di destinazione ad impianti e servizi di interesse pubblico, aveva ampia vocazione edificatoria come le aree vicine". -1.2 Nel primo motivo di ricorso il Comune - lamentando il vizio della motivazio- ne, e la violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - ripropone la questione, sostenendo che il giudice, quanto all'edificabilità legale, avrebbe utilizzato la disci- plina urbanistica previgente di molti anni rispetto a quella introduttiva del vincolo a servizi scolastici, "applicandola oltretutto con un salto logico alle aree de quibus po- ste accanto a quelle che previgentemente avevano destinazione edificabile"; invece, la destinazione a scopi pubblici avrebbe "bloccato" qualsiasi riferimento ai valori di riferimento delle aree edificabili. Quanto all'edificabilità di fatto, il giudice avrebbe "completamente omesso - anche qui con un richiamo tanto veloce quanto completa- mente recettizio alla CTU di primo grado (sic) ove tali valutazioni erano state - completamente omesse essendosi limitato il CTU a valutare la sola edificabilità di fatto del previgente strumento, prescindendo tale esame oggettivo dalla natura in- trinseca delle aree in rapporto alla loro destinazione completamente "in allora" an- cora agricola ed avulsa da qualsiasi già esistente espressione di concreta vocazione urbanistica e predisposizione di fatto delle aree". Il motivo è infondato e va respinto. Questa S.C. ha avuto già modo di affermare, in un'analoga fattispecie, il principio (che oggi il Collegio fa proprio) secondo cui, sia in tema di espropriazione per pub- Cons. Spirito est• Spluges 2 R.G. 3697/99 blica utilità, che di occupazione acquisitiva, ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), è da escludersi che la destinazione dell'area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisio- ne della Corte Cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di conte- nuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da pri- vati. Inoltre, la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione seconda- ria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della legge n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona (Cass. 21 marzo 2000, n. 3298). -II.1 La Corte milanese, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado, ha di- chiarato che la perdita della proprietà da parte del privato s'è verificata non al mo- mento dell'occupazione da parte del Comune, bensì al successivo momento dell'irre- versibile trasformazione del fondo, con l'ultimazione dei lavori di costruzione del complesso scolastico. Ha, però, aggiunto che tale pronuncia non poteva avere effetto pratico per l'Amministrazione, posto che questa non aveva alcun interesse a dolersi della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento come effettuata dal Tribunale, ossia tenendo a base il valore di mercato dell'area alla data d'inizio e non Cons. Spirito est. 3 R.G. 3697/99 di ultimazione delle opere;
doveva, infatti, presumersi che nel periodo dal '75 fino agli anni '80, caratterizzato da una rilevante svalutazione monetaria con conseguente aumento della domanda d'acquisto di beni rifugio, quali gli immobili, il suddetto va- lore fosse in realtà inferiore o, quanto meno uguale, al valore di mercato del fondo riferito alla data successiva dell'ultimazione dei lavori. Il giudice ha, poi, aggiunto che il Comune non aveva, invece, censurato con specifico motivo, come era suo one- re ai sensi dell'art. 352 (recte, 342) c.p.c., la statuizione di primo grado, della quale aveva concreto interesse a dolersi, relativa alla data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, fatta coincidere dal Tribunale con la data di occu- pazione del fondo (alla quale era stato erroneamente riferito l'effetto ablativo della proprietà), anziché a quella posteriore di ultimazione dei lavori;
sicché, in difetto di specifica impugnazione e di indicazione della diversa data di ultimazione dei lavori di costruzione del complesso scolastico, la data del 21 luglio 1975, dalla quale il Tri- bunale aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi legali, non poteva essere modificata. II.2 Con il secondo motivo di ricorso il Comune - censurando il vizio di motiva- - zione e la violazione di legge (art. 1223 c.c.) - contesta il criterio presuntivo adottato dal giudice nel ritenere che il valore delle aree nel 1975 era certamente inferiore ri- spetto a quello degli anni '80 e sostiene che il prezzo dei terreni è soggetto a continue fluttuazioni, il cui andamento non è certo determinabile in modo induttivo o presun- tivo. Sostiene, altresì, che non era suo onere proporre una specifica impugnazione in ordine alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, posto che, avendo denun- ziato nell'appello il momento da cui avrebbe dovuto decorrere il risarcimento (motivo Cons. Spirito est. R.G. 3697/99 poi accolto in punto di diritto), risultava implicita l'impugnazione relativa anche agli accessori del capitale. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il giudice, come s'è visto, nell'affermare che l'Ente non aveva interesse pratico ad impugnare la statuizione del Tribunale nella parte in cui aveva valutato il bene al momento dell'occupazione e non a quello della realizzazione dell'opera pubblica (successivo di alcuni anni rispetto al primo) ha ritenuto che, in quel non breve lasso di tempo, il fondo, sia in ragione della svalutazione monetaria, sia del maggior af- flusso del risparmio nel mercato immobiliare, si fosse apprezzato e non deprezzato, sì da rendere inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del Comune ten- dente ad ottenere la posticipazione della valutazione, la quale sarebbe risultata sicu- ramente più onerosa per l'Ente stesso. Nello svolgere questo ragionamento il giudice ha fatto erroneo riferimento alla presunzione ("dovendo presumersi"), la quale rap- presenta uno strumento logico, normativamente concesso al giudice (art. 2727 c.c.), che permette di arrivare da un fatto noto alla conoscenza di un fatto ignorato. Essa presuppone, dunque, due requisiti: l'esistenza di un fatto ignoto (nel senso di un fatto che non sia possibile provare in giudizio) e l'utilizzo di un meccanismo logico che consenta di desumere quel fatto stesso come una probabile (ossia verosimile, secon- do il criterio di normalità) conseguenza di altri fatti accertati in giudizio (a tal propo- sito, cfr., tra le ultime, cfr. Cass. 26 marzo 1997, n. 2700). Nella specie entrambi i requisiti difettavano: la circostanza controversa era sicura- mente sottoponibile a prova, né è stato utilizzato alcun ragionamento di raccordo tra fatto noto ed ignoto. Piuttosto, il giudice ha fatto ricorso (ed in tal senso va corretta la Cons. Spirito est. 5 R.G. 3697/99 sentenza impugnata) al suo potere di deroga al principio di disponibilità delle prove sancito dal codice di rito civile (art. 115, comma primo, c.p.c.), ponendo a fonda- mento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che entrano nella comune esperienza (art. 115, secondo comma, c.p.c.). Si è servito, cioè, di quello che comunemente viene definito il "notorio". Orbene, a proposito della valutazione compiuta dal giudice del merito circa la sus- sistenza di fatti rientranti nella comune esperienza e circa l'opportunità di fare ricorso ad essi, va ricordato che il relativo giudizio non è sindacabile dalla Corte di cassazio- ne, cui compete soltanto la verifica che esso proceda da una esatta nozione di notorio inteso come fatto che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo ed in un de- terminato luogo, anche se riferentesi ad un settore delimitato dell'attività umana (Cass. 21 gennaio 1980, n. 479; 25 gennaio 1978, n. 317). Ed è sicuramente un fatto di comune esperienza, rientrante nella media cultura dell'uomo contemporaneo (non necessariamente in una specifica competenza professionale), che questi ultimi de- cenni (tra i quali è compreso il periodo in oggetto) siano stati connotati da un forte deprezzamento della moneta e che sia questa, che altre cause (le quali non è necessa- rio ora menzionare), abbiano avuto l'effetto di produrre un consistente apprezza- mento degli immobili;
sicché, non è ragionevolmente concepibile che allo stesso fondo possa attribuirsi negli anni '80 un valore inferiore rispetto a quello posseduto nel 1975, ma è piuttosto da ritenere (come ha ritenuto il giudice) che il valore succes- sivo sia superiore o, tutt'al più, uguale a quello precedente. Ciò detto, a questa Corte non rimane altro spazio di sindacabilità, sicché tutte le censure prospettate a riguardo dal ricorrente si rivelano inammissibili. Cons. Spuito est. 6 R.G. 3697/99 Fondata è, invece, la censura in relazione a parte del suo secondo profilo, ossia quello riguardante la rivalutazione monetaria. A tal proposito s'è visto che il giudice ha ritenuto di non poter intervenire sulla decorrenza degli interessi e della rivaluta- zione (che il tribunale aveva erroneamente fatto decorrere non dalla data del fatto il- lecito e, quindi, dell'irreversibile trasformazione del fondo- ma da quella dell'inizio della legittima occupazione) per omessa formulazione di un'apposita impugnazione a riguardo. Di qui l'attuale censura con la quale si assume che, una volta denunziato (con esito positivo) il momento dal quale avrebbe dovuto decorrere il risarcimento, non era necessaria un'apposita impugnazione relativa ad interessi e rivalutazione. Sul tema, va ricordato l'ormai consolidato principio (tra le più recenti, cfr. Cass. 18 febbraio 2000, n. 1814) secondo cui il debito risarcitorio connesso alla radicale tra- sformazione del bene e alla conseguente perdita della proprietà, costituisce obbliga- zione di valore (a differenza dal debito da indennità d'espropriazione, che costituisce debito di valuta - tra le varie, cfr. Cass. 3 ottobre 1997, n. 9665), in cui va tradotto in moneta, per equivalente, il valore del bene al momento del fatto (aestimatio), e la ri- sultante somma sottoposta a rivalutazione fino alla data della sentenza (taxatio), con possibilità di riconoscere, sulla somma rivalutata, quale lucro cessante (che deve es- sere oggetto di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici), gli interessi, decor- renti dalla data del fatto illecito, di natura compensativa per il depauperamento di chi non riceve a tempo debito la disponibilità della somma successivamente alla consu- mazione dell'illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la Cons Spirito est. 7 R.G. 3697/99 somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei pre- scelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio. Da quanto premesso deriva, in relazione al debito da risarcimento del danno, l'au- tomaticità della rivalutazione, a prescindere dall'apposita domanda del creditore, mentre il debito costituito dagli interessi compensativi (ossia per un danno che non è presunto per legge) deve risultare allegato, oltre che provato e liquidato. Allora, la pronuncia contenuta nella sentenza impugnata va distinta per quanto riguarda gli in- teressi e per quanto riguarda la rivalutazione. Quanto ai primi, il giudice ha corretta- mente rilevato che il Comune ne avrebbe dovuto fare oggetto di specifica doglianza (art. 342 c.c.), secondo una necessità che discende dalla stessa natura del credito ed al suo collegamento con un'indispensabile domanda;
quanto ai secondi, invece, il giudice ha errato nell'affermare che la mancanza di una specifica impugnazione ne impediva la modifica. Al contrario, proprio in virtù dell'enunciato automatismo, la giurisprudenza di legittimità unanimemente ammette che alla rivalutazione del debito di valore il giudice di merito debba provvedere anche d'ufficio ed anche in appello (cfr. Cass. 14 dicembre 1988, n. 6803); sicché, una volta richiesto (con specifica im- pugnazione del Comune) che il momento ablativo fosse spostato in avanti nel tempo e fatto coincidere con quello dell'irreversibile trasformazione del fondo (gravame ac- colto dalla Corte territoriale, con apposita statuizione contenuta sia nella motivazio- ne, sia nel dispositivo della sentenza impugnata) il giudice non poteva esimersi, a prescindere dall'esistenza o meno di un apposito gravame, dal procedere ad un nuovo calcolo della rivalutazione, a far tempo, appunto, dall'avvenuto trasferimento del di- ritto di proprietà sull'area. In altri termini, una volta accertato che il fatto illecito, ge- 4 Cons Spirito est. R.G. 3697/99 neratore di responsabilità aquiliana a carico del Comune, andava spostato in avanti di alcuni anni, era automatico e conseguenziale spostare in concomitanza anche la de- correnza della rivalutazione, dato che, come s'è visto, questa ha la funzione di reinte- grare il patrimonio del creditore dell'esatta lesione subita al momento di commissione del fatto illecito. Si tratta, in definitiva, dell'effetto prodotto dalla riforma in appello anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata, secondo il cd. effetto espansivo interno della sentenza di gravame, sancito dall'art. 336 c.p.c. Né poteva costituire ostacolo ad una tale pronuncia la circostanza (enunciata in sentenza) che il Comune non avesse "nemmeno indicato la diversa data di ultimazio- ne dei lavori di costruzione del complesso scolastico", posto che la stessa riforma, sul punto, della sentenza di primo grado (in accoglimento dello specifico gravame) conteneva in sé l'affermazione della differenza e distanza temporale tra i due mo- menti (quello dell'occupazione e quello della irreversibile trasformazione), con la conseguente possibilità e necessità per il giudice di accertare l'esatto riferimento temporale di entrambi quei momenti stessi. -In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto per quanto di III ragione il secondo. La sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha ritenuto preclusa la modifica dell'inizio della decorrenza ai fini del calcolo della rivalutazio- ne, con rinvio alla stessa Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale si adeguerà al seguente principio di diritto "in tema di risarcimento del danno da oc- cupazione acquisitiva - il cui debito ha natura di valore e come tale è soggetto a ri- valutazione automatica, a decorrere dalla data di verificazione del fatto illecito (os- sia, dell'irreversibile trasformazione del fondo) - la parte, che impugna la sentenza Cons. Spinto est. R.G. 3697/99 nel punto che stabilisce il momento di verificazione del fatto stesso, non ha l'onere di proporre una specifica impugnazione anche riguardo alla decorrenza della rivaluta- zione;
sicché, il giudice del gravame, nel caso in cui accolga l'impugnazione, ha il dovere di procedere, anche d'ufficio, al nuovo calcolo della rivalutazione, stabilen- done la decorrenza dalla data effettivamente accertata". Resta ovviamente salvo il potere del giudice del rinvio di valutare diversamente gli interessi accordati, al fine del ragguaglio della rivalutazione. La cassazione, in tale parte, della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del terzo motivo del ricorso, nel quale il Comune si duole della statuizione sulle spese effettuata dalla Corte d'appello. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 60000 310000
Per questi motivi
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000. 2 A M O R TRATE 00 versata 5. 310.000 2 L'Estenso EN R A ELLE M R A E T T 1 D ta- ita 200 a 10 297 m d ) Servizi ieco n I FILIPPO iudiziari d Area nto D G razia (Dr. MIRACCICHINU Servizio A e ifice G rec Il D sabile (Dott.ssa p. espon t Il B 10 Cons. Spirito est