Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2012, n. 13068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13068 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/12/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1945
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 13996/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP RV N. IL 25/07/1981;
avverso la sentenza n. 2404/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Angarano Mauro del foro di Bergamo che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5/12/2011 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado con la quale AP VI era stato dichiarato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, in concorso con il fratello LO separatamente giudicato, illecitamente deteneva al fine di cessione a terzi un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 187,90 lordi e, inoltre, del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 perché portava fuori dalla sua abitazione e senza giustificato motivo due mazze da baseball, una mazza da polo e un manganello in legno. In fatto era avvenuto che in un appartamento di cui AP e LO VI avevano la disponibilità, avendone ricevute in consegna le chiavi dopo un preliminare di vendita sottoscritto da LO, il proprietario, informato del sopravvenuto disinteresse del promissario acquirente, in occasione di un accesso, aveva rinvenuto il materiale successivamente sequestrato, consistente nella droga di cui all'imputazione, in alcuni bilancini e in materiale idoneo alla pressa, oltre che in alcuni mozziconi di sigaretta, cinque dei quali ubicati in zona immediatamente prossima al materiale indicato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità ex art. 229 c.p.p.. Osserva che, all'atto del conferimento dell'incarico avvenuto alla presenza del difensore dell'imputato, il consulente indicò come data di inizio delle operazioni il giorno immediatamente successivo, comunicando telefonicamente la circostanza al consulente di parte;
che costui, impossibilitato a presenziare per impegni professionali, come risulta da lettera 17/12/2009, aveva "posto la ovvia condizione di essere in grado di seguire le attività di analisi" nei giorni successivi, indicando le date del 9 o 10 dicembre. L'assenza del primo giorno, pertanto, non poteva essere interpretata come disinteresse alla consulenza tecnica disposta dal PM, talché le operazioni continuate nei giorni 5 e 6 successivi (sabato e domenica) senza avviso ai difensori avevano vanificato il diritto di difesa. Deduce, ancora, violazione di legge per erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4; mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
violazione del combinato disposto degli artt. 530 e 533 c.p.p.. Rileva che la Corte di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato di cui al capo B, laddove la detenzione degli oggetti specificati in auto era riferibile al solo LO, proprietario dell'autovettura sulla quale l'imputato viaggiava occasionalmente.
Censura, infine, la sentenza per manifesta illogicità con riferimento agli elementi probatori dai quali è desunta la partecipazione dell'imputato al reato contestato sub A). Il ricorrente ha presentato memoria (da valere anche ai sensi dell'art. 585 c.p.) illustrativa delle censure svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rigettato il primo motivo di ricorso. La questione, infatti, risulta correttamente risolta dai giudici di merito mediante il richiamo all'art. 229 c.p.p., comma 2, che prevede la continuazione delle operazioni peritali mediante comunicazione senza formalità alle parti presenti. In ragione del disposto di cui all'art. 229 c.p.p., pertanto, nessun onere grava sul perito dopo il primo avviso alle parti e spetta a queste ultime attivarsi ai fini della partecipazione al prosieguo delle operazioni peritali. A conforto delle conclusioni svolte vale in questa sede richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui "L'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale prosieguo in altra data delle operazioni peritali è previsto dall'art. 229 c.p.p., comma 2, soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni;
pertanto, in caso di omissione della comunicazione in favore delle parti in quel momento non presenti, va esclusa la nullità della perizia" (così Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18484 del 18/04/2008). Passando all'esame del secondo motivo, lo stesso si palesa del pari infondato, posto che i giudici del merito hanno fornito una motivazione non illogica riguardo alla consapevolezza da parte dell'imputato della presenza degli oggetti rinvenuti nell'autovettura e della riferibilità dei medesimi a entrambi i fratelli, i quali sono stati visti scendere dall'auto insieme e non hanno fornito alcuna giustificazione riguardo alla presenza del suddetto materiale nell'auto.
Si rivela allo stesso modo infondato, infine, il terzo motivo d'impugnazione. Con ampia, logica e congrua motivazione, infatti, i giudici di merito hanno ricostruito il quadro indiziario gravante sul ricorrente. Al riguardo le svolte censure devono essere valutate con riferimento alle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, le quali, integrandosi a vicenda (in proposito va richiamato il principio enunciato da Cass n. 13926 del 1/12/2011: "Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata"), hanno adeguatamente interpretato il quadro probatorio, deducendone la responsabilità del ricorrente.
In particolare, i giudici di merito hanno posto in evidenza la deposizione dell'immobiliarista, dalla quale si desume che l'VI era interessato al reperimento di un immobile e aveva accompagnato il fratello a visionare lo stesso in almeno due occasioni, evidentemente con la finalità di destinarlo a luogo di detenzione, preparazione e confezionamento di cocaina, come successivamente dimostrato dalla constatata condizione dell'immobile al momento della perquisizione, stante l'assenza di qualsiasi effetto personale e la presenza della sostanza, oltre a materiale e arnesi utili per il confezionamento. Hanno dato rilievo, inoltre, alla testimonianza resa dal fabbro interessato per il cambio della serratura dell'immobile, contattato proprio da VI (di cui il teste ricordava il nome e la cui fisionomia riconosceva nell'album fotografico), con ciò evidenziandosi un rapporto diretto e autonomo di costui con l'appartamento, non mediato dal fratello.
A tutto ciò aggiungasi, a completare l'insieme che conduce con adeguato supporto logico all'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'elemento fortemente indiziario costituito da cinque dei sei mozziconi di sigaretta rinvenuti sparsi intorno agli strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente, attribuiti dalla consulenza al profilo genetico dell'imputato e per giunta corrispondenti alla marca del pacchetto trovato in suo possesso al momento del fermo: elemento questo correttamente ritenuto dalla Corte territoriale "estremamente significativo perché fotografa una innegabile connessione fra il materiale sequestrato e la persona dell'imputato".
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va interamente rigettato. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013