Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2012, n. 13068
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Sentenza 13 dicembre 2012

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Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2012, n. 13068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13068
    Data del deposito : 13 dicembre 2012

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