Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2008, n. 18484
CASS
Sentenza 18 aprile 2008

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L'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale prosieguo in altra data delle operazioni peritali è previsto dall'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni; pertanto, in caso di omissione della comunicazione in favore delle parti in quel momento non presenti, va esclusa la nullità della perizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2008, n. 18484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18484
    Data del deposito : 18 aprile 2008

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