Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
L'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale prosieguo in altra data delle operazioni peritali è previsto dall'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni; pertanto, in caso di omissione della comunicazione in favore delle parti in quel momento non presenti, va esclusa la nullità della perizia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2008, n. 18484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18484 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI RL - est. Presidente - del 18/04/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 879
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 6760/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA CA, N. IL 21/04/1961;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. A.M. De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Francesco Leone, nell'interrese di OM PO entrambi hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Marco Talini per l'imputato LI RL, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato LI RL e dalle parti civili costituite contro la sentenza di condanna emessa, a seguito di giudizio ordinario, dal Tribunale di Livorno per il reato di omicidio colposo, ascritto al LI - per non avere, nella qualità di medico di guardia in servizio presso la Casa di cura "Villa Tirrena" di Livorno, diagnosticato tempestivamente i sintomi di una emorragia nella paziente CA RA durante la degenza seguita all'operazione chirurgica di asportazione totale della tiroide e, in tal modo, ritardato per negligenza l'esecuzione della riapertura al tavolo chirurgico della ferita, necessaria per rimuovere dalla "loggia tiroidea" l'ematoma che, per effetto della compressione delle vie respiratorie, aveva provocato l'asfissia della degente e, quindi, il suo decesso - la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12/7/2007, ha deciso di ridurre all'imputato la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ed, in accoglimento del gravame delle parti civili, di aumentare la somma già assegnata a titolo di provvisionale alle medesime, cui, per l'effetto, riconosceva anche il diritto alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute nel secondo grado di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a sostegno cinque motivi:
- Nullità della sentenza di secondo grado, per non essere stata osservata la disposizione di cui all'art. 229 c.p.p., comma 2, la quale sancisce l'obbligo per i periti nominati dal giudice di avvertire le parti presenti in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, dell'eventuale continuazione delle operazioni stesse. Poiché, nel caso concreto, nessuna comunicazione era stata effettuata dal collegio peritale nei confronti del consulente tecnico dell'imputato per avvertirlo delle sedute, successive alla prima, dedicate all'espletamento delle operazioni peritali, sarebbe stato illegittimamente impedito l'esercizio dell'attività difensiva, con la conseguenza che nulla sarebbe la perizia e, per conseguenza, nulla anche la sentenza che ne aveva tratto decisivi argomenti a sostegno. - Mancanza di motivazione in relazione alle ragioni che avevano indotto i giudici di secondo grado a disattendere la richiesta difensiva di assumere, in rinnovazione del dibattimento, la testimonianza del prof. RI, il quale, nella qualità consulente di parte che aveva assistito all'autopsia, avrebbe potuto fare chiarezza sulla idoneità dell'ematoma, estratto in sede autoptica dalla loggia tiroidea, a provocare la compressione tracheale, responsabile del decesso, senza lasciare vistose tumefazioni al collo della paziente, in realtà non rilevate in cartella clinica. - Mancanza di motivazione in ordine alla individuazione di una causa mortis diversa da quella ipotizzata dai giudici di merito, non essendo stata presa in considerazione la spiegazione alternativa fornita sul punto dall'imputato, quella cioè che la presenza di sangue nel collo della paziente non fosse dovuta ad emorragia sviluppatasi originariamente all'interno della loggia interessata dall'intervento chirurgico, ma ad una emorragia arteriosa verificatasi all'interno dello spazio mediano della cavità toracica (il mediastino), da dove, per effetto dell'attività di massaggio cardiaco eseguita per 40 minuti, si sarebbe in seguito spostata verso l'alto fino ad arrivare alla loggia tiroidea.
- Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dimensioni dell'ematoma che avrebbe determinato la morte della paziente, essendo un ematoma piccolo, come ritiene il ricorrente essere quello accertato in sede autoptica, inidoneo a provocare la compressione della trachea fino all'ostruzione, ritenuta dai periti e dai medesimi giudici di merito responsabile dell'asfissia.
- Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla colpa dell'imputato, ravvisata dai giudici nel ritardo ad accorgersi dell'emorragia in corso e ad intervenire tempestivamente con l'unico rimedio risolutivo, la revisione chirurgica della ferita. Secondo il ricorrente, le testimonianze utilizzate in motivazione per accreditare la tesi accusatoria circa la ravvisabilità, anche da parte del Dott. LI, della presenza di sintomi inequivoci della situazione di pericolo nella quale, a partire dalle ore 2,00/3,00 di notte dell'8/12/2000, versava la paziente, sarebbero inattendibili in quanto incompatibili con i dati processuali, quali le annotazioni riportate in cartella clinica.
Il ricorso è destituito di fondamento.
In riferimento alla prima doglianza, il Collegio conferma la correttezza della decisione della Corte territoriale di respingere l'eccezione, ora riproposta, di nullità della perizia eseguita nel corso del dibattimento di appello.
Gli estesi effetti invalidanti, che il ricorrente intende trarre dal fatto che i periti nominati dalla Corte fiorentina non avevano comunicato al consulente di parte il giorno e l'ora in cui avevano disposto che continuassero le operazioni peritali, già iniziate nella prima seduta del 23/2/2007, appaiono il frutto di un'erronea interpretazione delle carte processuali, oltre che della disposizione di cui all'art. 229 c.p.p., comma 2, disciplinante l'ipotesi in contestazione.
Tale disposizione, nel prevedere la semplice comunicazione senza formalità, dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni peritali, si riferisce all'ipotesi che queste ultime siano già iniziate in precedente data e che ad essa siano comparse le parti, con la conseguenza che solo nei confronti delle parti presenti all'inizio delle operazioni peritali è previsto l'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale proseguimento in altra data delle operazioni stesse.
Orbene, poiché il consulente di fiducia dell'imputato, ritualmente avvisato, si è assentato alla prima convocazione, in cui ebbe luogo l'inizio delle operazioni peritali, peraltro esauritesi con la semplice lettura degli atti processuali e della documentazione medica, non v'era obbligo per il collegio dei periti di ufficio di eseguire la comunicazione della successiva data di convocazione nei confronti del consulente di parte, in quanto non comparso. Essi, tuttavia, come risulta dalle carte processuali, andarono oltre il loro dovere, avendo scrupolosamente tentato invano di reperirlo tramite telefono, onde non può ora il ricorrente dal mancato assolvimento da parte del suo consulente di fiducia dell'onere di presenziare o, quantomeno, di informarsi, trarre a suo vantaggio la conseguenza di invalidare la perizia proprio in relazione ad una comunicazione che, per le esposte ragioni, era non dovuta al suo consulente. La seconda doglianza riguarda il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire il consulente, prof. RI, il quale, avendo assistito all'esame autoptico, avrebbe potuto chiarire se l'ematoma, da sanguinamento post-operatorio localizzato nella loggia tiroidea, era di entità tale da provocare l'ostruzione della trachea. La richiesta difensiva altra funzione non poteva assolvere se non quella di stimolare il potere discrezionale del giudice di appello, nel caso in cui egli avesse ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio e nel presupposto che non fosse in grado di decidere allo stato degli atti.
Orbene, dal fatto che la Corte di merito tale facoltà non ha inteso esercitare, deve dedursi che essa ha ritenuto sufficienti, ai fini del decidere, gli elementi acquisiti e, quindi, superflua ogni altra indagine suppletiva a completamento delle prove, le quali, peraltro, erano state integrate con l'espletamento in sede di appello di una perizia collegiale e l'audizione al dibattimento di coloro che si erano assunti la responsabilità delle conclusioni in essa contenute. Questo Collegio, nel valutare il denunciato difetto di motivazione sul punto, non può fare a meno di esaminare la situazione delle prove, al fine di stabilire la rilevanza della richiesta di audizione del prof. RI, ma deve dare atto che essa è stata respinta per le ragioni che emergono dall'intero apparato logico-argomentativo attraverso il quale i giudici di merito sono approdati alla conclusione decisoria, ora avversata.
Il principale nodo da sciogliere, ai fini della valutazione della diligenza e dell'osservanza delle regole dell'arte medica dell'operato del Dott. LI, era quello dell'individuazione della causa mortis e, in relazione ad essa, l'identificazione della condotta doverosa eventualmente omessa da parte dell'imputato che fosse idonea ad impedire l'evento, ma quel nodo è stato dissolto dai giudici di secondo grado, facendo affidamento alle conclusioni medico- legali del collegio peritale da essi nominati.
Tali conclusioni medico-legali la Corte territoriale ha condiviso, per averle ritenute maggiormente attendibili sul piano tecnico- scientifico, ma non senza averle sottoposte a rigoroso vaglio critico.
Respinta la tesi difensiva, che si basa sull'assenza di un quadro clinico deponente per l'emorragia post-operatoria, la Corte di merito ha ritenuto che, in occasioni delle tre visite che hanno preceduto quella coincidente con la crisi terminale della paziente, il dott. LI si è reso conto dell'emorragia in atto, ma ha adottato due provvedimenti (borsa di ghiaccio ed immobilità) assolutamente inadeguati a fronteggiare la situazione, mentre avrebbe dovuto richiedere l'unico atto adeguato, ovverossia l'intervento del chirurgo, a seguito della cui esplorazione chirurgica, si sarebbe potuto, con alta probabilità, evitare l'ostruzione della trachea e il drammatico esito che ne derivò.
La condotta del Dott. LI, secondo i giudici di appello, più che manchevole per l'aspetto diagnostico, era stata colposamente rimproverabile sotto l'aspetto dell'inadeguatezza dei provvedimenti presi in rapporto alle diagnosticate condizioni della paziente e, in ultima analisi, sotto l'aspetto dell'ingiustificabile ritardo nel richiedere ad altri medici l'urgente revisione chirurgica della ferita.
L'ingiustificabile ritardo nel richiedere l'unico rimedio idoneo ad interrompere l'infausta catena causale naturalistica, avviata dal sanguinamelo all'interno del collo, è, quindi, il contenuto della sola colpa professionale addebitata all'imputato dai giudici di secondo grado, alla quale condotta la morte della paziente è stata causalmente collegata, agli effetti dell'affermazione della sua responsabilità penale.
La morte da asfissia, derivata dall'ostruzione delle vie respiratorie per la notevole quantità di sangue riversatasi nella parte del collo, da cui era stata asportata la tiroide, è stata, infatti, accertata in modo irrefutabile, tant'è che i consulenti autoptici, nominati dal P.M., individuarono in tale parte del collo uno specifico accumulo di sangue che descrissero come avente la forma di un manderino, onde si comprende di leggieri come la richiesta di audizione del prof. RI non potesse dai giudici di appello essere assentita, per l'evidente inconducenza e inutilità di un'indagine, oltretutto postuma, sul peso effettivo del sangue raggrumato. Si comprende di leggieri anche come le ulteriori doglianze espresse dal ricorrente in tema di colpa professionale del medico siano da respingere, in quanto destituite di fondamento. Un accenno alla problematica della causa della morte è stato fatto con il terzo e quarto motivo di ricorso, ma con la formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione della sequenza causale che dal sanguinamento condusse all'asfissia della paziente. La contraria ricostruzione data dal ricorrente ai dati relativi alla sequenza causale che determinò la morte della paziente delineati dalla Corte di Appello di Firenze non tiene, però, conto che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) non è producente opporre alla valutatone dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Comunque su detto punto tematico la sentenza si palesa irreprensibile, tant'è che il ricorrente ha evitato di confrontarsi con gli argomenti esposti in sentenza, evidenzianti, da un lato, il dato oggettivo, registrato anche fotograficamente in sede di autopsia, che la loggia tiroidea era piena di sangue che infiltrava anche le parti circostanti del collo;
dall'altro lato, evidenzianti l'esistenza di un collegamento causale tra la condotta emissiva colposa dell'imputato e l'evento mortale, nonché la persuasività del risultato positivo della verifica "
contro
-fattuale" del nesso di condizionamento necessario, essendo stato sostenuto, con argomenti dotati di logicità, che la condotta doverosa, ma colposamente ritardata dall'imputato, avrebbe, con l'alta probabilità logica richiesta ai fini della certezza processuale, evitato che la paziente decedesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle parti civili, CA RI e OM PO, e liquida le stesse in Euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, all'udienza pubblica tenutasi il giorno 18 Aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008