Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
L'immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria. (Fattispecie relativa all'immutazione dei luoghi oggetto di una causa civile, al fine di trarre in inganno il perito nell'espletamento delle indagini affidategli dal giudice, attraverso l'allagamento del terrazzo condominiale e l'occlusione del canale pluviale, in modo da favorire infiltrazioni d'acqua e di umidità nel sottostante appartamento dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2009, n. 8981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8981 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2225
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39016/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA NN N. IL 17/12/1938;
avverso la sentenza n. 217/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 07/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA dei 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 24-2-2005 il Tribunale di Taranto ha dichiarato IS IO colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 374 c.p. (perché il 19 e 20-4-1999, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel corso di un procedimento civile da lui promosso nei confronti di TO IO ed altri convenuti, al fine di trarre in inganno il perito nell'esecuzione della perizia, immutava artificiosamente lo stato dei luoghi, vuotando sul lastrico solare l'acqua di una cisterna ivi ubicata, otturando il canale di scarico delle acque piovane con dei giornali accartocciati, rimuovendo con rottura del manto impermeabilizzabile alcuni tufi posti in prossimità della suddetta cisterna, spaccando alcune parti di intonaco del muretto ed effettuando alcuni fori sulla guaina di copertura del lastrico), e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza in data 7-6-2007 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre il IS, mediante il suo difensore, deducendo che il provvedimento impugnato si fonda su argomenti manifestamente contraddittori e incongruenti, sia sotto il profilo logico che giuridico. Rileva, in particolare, che la Corte di Appello ha affermato la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle persone offese costituitesi parte civile, TO e AR, che appaiono contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro esterno. Sostiene che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, risulta tutt'altro che provata la sorpresa in flagrante del prevenuto sul terrazzo la mattina del 19-4-1999. Deduce, inoltre, che la motivazione è incongrua anche nella parte in cui ha disatteso le deduzioni svolte in via gradata dall'appellante circa la non configurabilità del reato contestato, data la grossolanità della messa in scena attribuita al IS, di per sè capace di togliere qualsiasi potenzialità ingannatrice alla presunta immutazione contestata. DIRITTO
Nella prima parte del ricorso, attraverso la formale prospettazione di vizi di motivazione, vengono proposte mere censure in fatto in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese AR PI e TO IO. Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte di Appello risulta congruamente motivato sul rilievo che le dichiarazioni in esame appaiono costanti, coerenti e riscontrate dalla documentazione fotografica acquisita e dalla testimonianza resa dall'ing. Spada, il quale ha confermato di aver personalmente verificato l'esito degli atti fraudolenti posti in essere dal IS per ingannare il consulente tecnico d'ufficio incaricato dal Giudice di Pace di Taranto di verificare l'esistenza delle infiltrazioni e dei danni lamentati dall'imputato. Nel motivare la sua decisione, d'altro canto, il giudice del gravame non ha affatto ignorato i rilievi svolti dall'appellante, ma ha dato atto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, della inesistenza del dedotto contrasto tra le dichiarazioni delle due persone offese, avendo entrambi i testi ribadito di essersi recate insieme sul terrazzo condominiale e di avervi sorpreso il IS nell'atto di compiere atti finalizzati a mutare lo stato dei luoghi che il giorno successivo avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento del C.T.U.
Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze mosse dal ricorrente, atteso che, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402); ne' il giudice di legittimità può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, in quanto il suo compito è solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 29-1-1996 n. 930). Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente, dirette a sostenere l'insussistenza del reato contestato, sono manifestamente infondate. Come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di frode processuale, prevista dall'art. 374 c.p., l'immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando perciò il pericolo richiesto dalla norma incriminatrice;
pericolo che esiste invece in ogni diversa ipotesi, e cioè quando l'immutazione sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto (Cass. Sez. 6, 6-11-1998 n. 13645). Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel ravvisare nella condotta del prevenuto gli estremi del reato di cui all'art. 374 c.p., si è pienamente uniformata a tale principio, avendo rilevato, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'allagamento del terrazzo condominiale, la creazione di alcuni fori sullo stesso e la occlusione del canale pluviale, costituivano attività concretamente idonee a favorire infiltrazioni di acqua e di umidità nel sottostante appartamento dell'odierno ricorrente, che il giorno successivo sarebbe stato visitato dal consulente tecnico, il quale, nell'ambito delle indagini affidategli, avrebbe certamente dovuto dare atto della loro esistenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010