Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26848 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 29/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 570
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10133/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI US n. a Roma il 22/11/1945;
avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame in data 30/01/04;
Visti gli atti, ed il ricorso;
Udita in la relazione del Consigliere Dott. Vangelista Vittorio;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Passacantando G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI US ricorre, per ministero del difensore, avverso l'ordinanza in data 30/1/04 del Tribunale di Roma in sede di Riesame, che confermava il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Velletri del 16/1/04, con il quale era stata applicata nei suoi confronti, a seguito di sequestro del manifesto abusivo di cui era stata nominata custode giudiziaria, la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. essendo indagata per il reato p. e p. dall'art. 349, cpv., c.p.. Ribadendo la tesi difensiva, prospettava al Tribunale del Riesame, la ricorrente si dice estranea ai fatti ipotizzati, benché custode e proprietaria della cosa in sequestro, nonché intestataria della ditta esercente l'attività commerciale svolta all'interno dell'immobile abusivo, per essere responsabile il proprio coniuge, secondo quanto da questi dichiarato in uno scritto depositato presso l'Ufficio del P.M. (lettera inviata il 16/1/04).
La ricorrente lamenta, poi, che non sussisterebbero, nella fattispecie, le esigenze cautelari per farsi luogo alla disposta misura: in particolare, il giudizio prognostico di commissione di reati della stessa specie sarebbe stato formulato in base a criteri astratti, abusivi dalla concretezza del caso specifico. La misura cautelare adottata, infine, non sarebbe adeguata, ne' proporzionate rispetto alla fattispecie in esame e, particolarmente, non sarebbe idonea al raggiungimento dello scopo, in quanto, nonostante essa, l'attività illecita potrebbe essere ugualmente proseguita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto:
l'ordinanza impugnata, infatti, non merita censura e trova giustificazione nell'avere i Vigili Urbani contestato la prosecuzione dei lavori abusivi su di un manufatto già sottoposto a sequestro ed affidato in custodia alla indiziata;
questa, quale custodia giudiziaria, aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse e l'assunzione di responsabilità da parte del marito non vale certamente a giustificare l'omessa violenza, almeno fino al limite del fortuito o della forza maggiore, casi qui non ricorrenti ed il qui onere della prova incombe sul custode.
Per quanto attiene alle esigenze cautelari, i precedenti specifici dell'indagata giustificano il concreto pericolo di reiterazione del reato e la scelta della misura cautelare in concreto applicata, proporzionata al fatto e con evidente scopo dissuasivo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004