Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 34844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34844 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 09/07/2001
1. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 1242
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 46975/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE GI OS n. a S. Paolo Civitate 29.8.1939 avverso sentenza tribunale di Foggia in data 04.5.2000. Visti atti, sentenza denunziata ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dott. F. M. Iacoviello che ha concluso per rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv. A. Mercia
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza condannava DE GI TT alla pena di L.
1.000.000 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 595 c.p. e 30 co. 4 L. n. 223/90, per avere - nella trasmissione televisiva dal titolo "Faccia a faccia" del 29.2.1995 - offeso la reputazione del dr. A. Battista, affermando che questi - prima ancora dell'insediamento nella carica di amministratore straordinario USL FS 3 dello stesso DE GI - lo "supplicava" per una raccomandazione nell'incarico di direttore sanitario.
Riconosceva la scriminante del diritto di critica quanto al riferimento alla "confusione" creata dal dr. Battista nel corso di precedenti incarichi.
Il ricorrente allegava il seguente articolato motivo. Erronea applicazione legge penale e mancanza/ manifesta illogicità di motivazione, per travisamento di fatto anche sulla ritenuta "offensività" del termine "supplica" utilizzato dall'imputato. Lamentava, inoltre, mancata applicazione della scriminante anche a tale espressione e carenza di motivazione sul dolo.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, tanto la denunzia di travisamento del fatto riportato nell'imputazione (lo "supplicava", di fargli una raccomandazione, laddove l'imputato aveva semplicemente parlato di "supplica", per riferirsi alla domanda volta ad ottenere l'incarico di direttore sanitario), quanto la valutazione del significato della parola usata costituiscono censure di merito non consentite in questa sede di legittimità.
L'impugnata sentenza, infatti, motiva congruamente circa il contenuto offensivo - ribadito nel contesto dell'intervento - del lemma "supplica", (richiamante una sollecitazione all'ottenimento di un incarico, basato su una "atto di grazia" e non su meriti professionali), sicché il tentativo di dare al termine il senso di mera "domanda", richiamando un linguaggio amministrativo di altri tempi, configura una valutazione alternativa delle risultanze processuali.
È manifestamente infondata, poi, la censura di carenza argomentativa sul dolo generico nel reato di diffamazione, considerato che il preciso intento di usare il termine in senso offensivo risulta ancorato - nell'economia della motivazione - al successivo comportamento del ricorrente ("... a fronte dell'invito alla precisazione rivoltagli dall'interlocutore, ribadisce ulteriormente 'no, supplicare, non informare, supplicarè..").
Per la stessa palese infondatezza è inammissibile la censura di contraddittorietà nell'applicazione della scriminante del diritto di critica solo a quella parte dell'esternazione in cui veniva valutato l'esito del precedente incarico.
Invero, è sempre configurabile un parziale riconoscimento del diritto di critica quando, nell'ambito di un intervento complesso, è possibile distinguere diversi profili di offensività alcuni dei quali rimangono estranei - per il loro intrinseco contenuto - all'area della scriminante.
Nella specie l'offesa scaturente dall'uso del termine "supplica" era completamente avulsa dal contesto della legittima "critica" allo svolgimento di una attività professionale.
Va ricordato, infine, che l'ultima modifica all'art. 593 co. 3 c.p.p. (reintroduzione dell'appello avverso sentenza di condanna alla multa) non può trovare applicazione per il principio "tempus regit actus", in relazione al quale al momento dell'impugnazione era consentito solo il ricorso.
Tanto per escludere la richiesta di "conversione" in appello contenuto nella memoria difensiva.
Per concludere il ricorso va dichiarato globalmente inammissibile. A tale pronuncia deve conseguire la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 1.000.000 - in tale misura ritenuta equa - a favore della Cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2001