Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
R05460/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggeho SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 248236/01 Dott. Giovanni OLLA Presidento Cron. 12068 Dott. Ego Riccardo PANEBIANCO Consigliere лира Dott. Waiter CELENTANO Consig lere Rep. Ud. 4/12/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO DRAM SRL, in persona de 1 Curatore pro Tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 30 Fresso l'avvocato GIAN GIACOMO TORNABJONI, che lo rappresenta E di fende unitamente all'avvocat'> CLAUDIO SCOPSI, giusta procura a margine de ricorso;
- ricorrente-
contro
FALLIMENTO S.E.C., in persona del Curatoro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, mot presso l'Avvocato N. BRUNO SASSAN che lo rappresenta e 0187 difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO LUISO, giusta 2257 2 200 l deleça in atti;
INTIMATA e cl Spa. FERRETTI 1 sentenay . 24236/01 Tribunale di La Spezia avverso, decreto del depositat L1 05/07/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi;
udito per il resistente, l'Avvocato SASSANI, che ta chiesto il rigetto del ricorsc;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Cott. A. GOLIA, che ha conciuso per l'inammissibilità 1'assorbimento per mancanza di interesse. La Corte,considerato: che il Tribunale della Spezia rigettava il reclamo ex art. 26 1. fall. proposto dal fallimento della SEC s.p.a. avverso il provvedimento in data 27 aprile 2001 con il quale il giudice delegato del fallimento ORAM s.r.l. aveva autorizzato il curatore a procedere, mediante trattativa privata, alta cessione di un ramo dell'azienda, facente parte del compendio attivo del fallimento, alla TT s.p.a.; che il giudice a quo, in accoglimento di correlativa eccezione da parte della curatela fallimentare, dichiarava l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse;
che il fallimento della SEC s.p.a. impugnava il suddetto provvedimento davanti a questa Corte di legittimità; che si costituivano in giudizio con controricorso il fallimento della AM RL e la TT spa.; che con ordinanza del 28.05.02,questa Corte dichiarava estinto il giudizio per rinuncia;
che con separato ricorso il fallimento della AM RL aveva proposto ricorso incidentale per cassazione, subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso della Sec spa con cui eccepiva che la dedotta nullità del provvedimento di anticipazione di udienza da parte del giudice di merito doveva ritenersi sanata in quanto non dedotta con la prima difesa;
che tale ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse essendosi estinto il giudizio relativo al ricorso principale, che aussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese di giudizio. Roma 4.12.02 Il Cohs.est. II Presidente IL CANCELLIERE Domenico Magalas. Somenico Marsalife CORTE SUPREMA DI CASSAZIAN Prima Sezme ." Depositato in C !! - 8 APR.
2. IL CA