Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
Non integra il giustificato motivo, che scrimina l'inosservanza dell'ordine impartito dal questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, la mancanza di un documento valido per l'espatrio, quando lo straniero stesso non riesca a provare di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo. (Nella specie, lo straniero, trattenutosi in Italia dopo il 12 dicembre 2008, data di notifica dell'ordine, era stato arrestato, a seguito di un controllo di polizia, il 4 agosto 2009 e solo in tale circostanza aveva dichiarato di avere smarrito il passaporto). V. sez. I, 11 maggio 2004 n. 31117, Taibi, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 9754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9754 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 158
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39450/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, nei confronti di:
1) GH CT N. IL 18/11/1984;
avverso la sentenza n. 853/2009 TRIBUNALE di TREVISO, del 18/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/9/2009 il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ha assolto GH TA dal reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per insussistenza del fatto. Il
Tribunale ha infatti ritenuto che nella specie sussistesse un giustificato motivo della inottemperanza all'ordine di allontanamento intimato dal Questore il 12/12/2008, non essendo stati acquisiti elementi in contrasto con l'affermazione dell'imputato di non aver potuto fare rientro nel proprio paese a seguito dello smarrimento del passaporto, così come da denuncia presentata nel giorno stesso in cui gli era stata notificata l'intimazione. In presenza di siffatta giustificazione incombeva sull'accusa -secondo il giudicante- l'onere di comprovare l'inerzia dello straniero nella acquisizione del duplicato del passaporto, onere nella specie non assolto;
inoltre, attese le verosimili lungaggini burocratiche, non poteva certo escludersi che per ottenere il rilascio di altro documento valido per l'espatrio fosse necessario un tempo pari o superiore a quello trascorso dalla notifica dell'intimazione alla data dell'arresto dell'imputato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia con atto del 14/10/2009 deducendo violazione ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente ha in particolare osservato che non ricorrevano nella specie condizioni di inesigibilità dell'allontanamento, che le condizioni ostative all'esigibilità della condotta richiesta devono essere oggetto di puntuale e specifico accertamento e non desumibili da congetture, che non era certo ascrivibile al P.M. l'onere di comprovare un comportamento negativo -il non essersi attivato per il rilascio di idoneo documento- da parte del GH.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso del P.M. colga nel segno nel denunziare la violazione di legge e, al contempo, la sommarietà argomentativa attingenti la decisione del Tribunale di Treviso. Se, infatti, è indiscutibile che il giustificato motivo deve integrare una situazione di concreta ed assoluta inesigibilità da parte dell'intimato dell'ottemperanza all'ordine di allontanamento (cfr. da ultimo, e tra le tante, Cass. sent. n. 34365/2009 e sent. n. 2907/2008), ne discende che non possono avere rilievo le condizioni di generica difficoltà nel dare esecuzione allo stesso, dovendo di contro colui che adduce la situazione impeditiva delinearla con nettezza ed in termini di plausibilità e dovendo detta situazione emergere nella sua indiscutibile sussistenza. La prospettazione di aver smarrito il passaporto - in tal guisa in tesi versandosi nella situazione di inesigibilità di un volontario rimpatrio nel paese di origine - può essere infatti presa in considerazione solo se le circostanze di tempo e di luogo dello smarrimento ed il comportamento successivo dello straniero inducano a ritenere comprovata la situazione stessa (cfr. Cass. sent. n. 19131/2006). Il giudice del merito, come esattamente denunzia il ricorrente P.M., da un canto ha sottaciuto l'eloquenza del fatto che la denunzia di smarrimento venne proposta lo stesso giorno nel quale al GH TA venne notificata l'intimazione del Questore e, dall'altro canto, ha ritenuto di giustificare con la congettura afferente la difficoltà di ottenere un documento sostitutivo il fatto che lo straniero si trattenne in Italia dal 12/12/2008 sino al 4/8/2009, data nella quale, a seguito di un controllo di polizia, venne tratto in arresto, semplicemente presumendo lungaggini burocratiche che lo straniero neanche aveva delineato con adeguata concretezza.
Si annulla, pertanto, la sentenza impugnata e, secondo il disposto dell'art. 569 c.p.p., comma 4, si rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Venezia, che darà applicazione dei criteri di valutazione appena rammentati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010