Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, è lo straniero che ha l'onere di allegare le situazioni giustificanti non conosciute e non conoscibili dal giudice, il quale deve verificare se il comportamento posto in essere dipenda da una scelta volontaria del soggetto, oppure dalla mancanza di disponibilità dei documenti necessari per l'espatrio, mancanza non facilmente evitabile da parte dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2006, n. 19131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 748
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 008241/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SA DI, N. IL 27/03/1983;
avverso SENTENZA del 30/09/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to GIRIBALDI Nicola, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2005, la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il tribunale di Livorno aveva inflitto a SA RI la pena di mesi due e giorni venti di arresto per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, non avendo ottemperato senza giustificato motivo all'ordine del questore che gli ordinava di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione. Secondo la corte territoriale, il provvedimento del questore conteneva le ragioni per le quali non era stato possibile provvedere immediatamente all'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera ne' era stato possibile accoglierlo in un centro di permanenza temporanea, sia perché occorreva procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla sua identità ed acquisire un documento valido per l'espatrio sia perché non erano disponibili posti presso il centro di accoglienza, come era stato comunicato per le vie brevi dal competente servizio ministeriale. Peraltro, lo straniero non aveva fatto cenno ad alcun motivo che gli avesse impedito di ottemperare all'ordine impartitogli, gravando su di lui un onere di allegazione al riguardo.
Ricorre per cassazione il Sami a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'errata applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che il provvedimento del questore era illegittimo, e come tale doveva essere disapplicato dal giudice, in quanto era per un verso privo di una reale e sufficiente motivazione e per altro verso era contraddittorio in quanto non precisava la causa per la quale non era possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, tanto più dopo l'entrata in vigore della L. n. 189 del 2002, che impone come obbligatorio l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Sotto gli stessi profili, la difesa del ricorrente si doleva del fatto che l'A.G. non avesse svolto direttamente alcun accertamento circa l'eventuale ricorrenza di un "giustificato motivo" del trattenimento sul territorio nazionale dello straniero, indipendentemente da una sua specifica allegazione.
2. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, ai fini della configurabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (T.U. delle disposizioni contenenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), consistente nel fatto dello straniero che, raggiunto dall'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, vi si trattenga senza giustificato motivo, non è necessario che tale ordine espliciti in dettaglio le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulti determinata dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità dei posti (cfr Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, n. 40299, Fedi, in Cass. pen. mass, ann., 2004, n. 876, p. 2514). Secondo questa Corte, infatti, il provvedimento del questore è adeguatamente motivato mediante la mera enunciazione della circostanza che non sia possibile trattenere l'interessato presso un centro di accoglienza temporanea per mancanza di posti, trattandosi di circostanza che si riferisce ad un dato di fatto noto all'autorità amministrativa procedente (Cass., Sez. 1^, 12 aprile 2006, Talbi;
Id., Sez. 1^, 13 novembre 2003, n. 4189, Guesbaoui, ibidem, 2005, m. 1529, p. 3523).
L'obbligo dell'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica postula una situazione completamente diversa, che è quella prevista dalla norma dell'art.
5-ter, la quale, nella nuova formulazione dettata dalla L. n. 271 del 2004, riguarda l'esistenza di un nuovo provvedimento di espulsione, distinto dall'originario, che deve essere eseguito "in ogni caso... con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". La locuzione "in ogni caso" riferita al nuovo provvedimento di espulsione esclude qualunque richiamo all'eccezione contemplata nel precedente art.
5-bis, che consente al questore, in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma ("quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento"), di ordinare allo straniero "di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni" (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, Pg Brescia c. Ayari;
Id., Sez. 1^, 14 dicembre 2005, n. 580, PG Brescia c. Barbaros;
Id., Sez. 1^, 12 gennaio 2006, n. 4347, PG c. Drar;
Id., Sez. 1^, 17 marzo 2006, PG Brescia c. Tasfad). Infondato è anche il secondo motivo, essendo evidente che, come ha spiegato la Corte costituzionale (sentenza 2 marzo 2004, n. 80), la formula "senza giustificato motivo", pur in mancanza di una definizione normativa, comporta un onere di allegazione da parte dello straniero delle situazioni giustificanti non conosciute e non conoscibili dal giudice (quali l'indigenza, l'assenza di documenti validi per l'espatrio, ecc.). Questa Corte ha avuto occasione di affermare che, ai fini della esclusione dell'antigiuridicità della condotta di trattenimento, non occorre che il fatto che ha dato luogo all'impossibilità di adempiere sia in sè giusto, cioè non illecito, ma è necessario accertare se il comportamento posto in essere dipenda da una scelta volontaria del soggetto, che decide di non ottemperare all'ordine impartitogli dal questore, oppure dall'assenza di disponibilità dei documenti necessari per l'espatrio, e, in questo caso, se il mancato possesso di essi avrebbe potuto essere agevolmente evitato con una maggiore sensibilità ed attenzione alle specifiche esigenze poste dall'ordinamento (Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2004, n. 31117, Taibi, in Cass. pen. mass. ann., 2005, n. 408, p. 961, dove si precisa, peraltro, che il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto dell'esigibilità dell'obbligo).
Va da sè che, in assenza di qualunque "cenno a un qualche motivo che gli avrebbe impedito di eseguire l'ordine impartitogli" da parte dello straniero, il giudice non è in grado di compiere la verifica dianzi indicata, considerando tout court giustificato il comportamento del trasgressore.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006