Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
La verifica circa il "giustificato motivo", che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'accertamento in concreto delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di inosservanza, nonché la riconducibilità della stessa ad una scelta volontaria, tenendo conto del reale condizionamento psicologico esercitato dalle circostanze sulle sue capacità individuali di adempimento dell'ordine. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del "giustificato motivo" in relazione alla necessità di provvedere alle esigenze di vita dei familiari dell'imputato rimasti nel Paese d'origine, osservando che la clausola in questione deve essere riferita direttamente all'adempimento imposto dal precetto, rendendolo pericoloso, molto difficoltoso o addirittura inesigibile, laddove l'esigenza allegata coinvolgeva solo indirettamente l'adempimento dell'ordine di allontanamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 34365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34365 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/07/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 711
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 018461/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LO IL N. IL 01/01/1980;
avverso SENTENZA del 04/10/2006 TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 4 ottobre 2006 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed all'esito di giudizio abbreviato, assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste", il cittadino marocchino LO AD, alias AD, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, perché, ingiustificatamente, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine questorile impartito a mente del comma 5-bis della citata norma;
fatto accertato in Bergamo il 3.10.2006. A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che l'imputato aveva ammesso di svolgere lavori irregolari per ragioni di sostentamento e che parte dei proventi della sua attività servivano per il mantenimento dei familiari rimasti nel suo paese di origine. Su tali premesse in fatto deduceva il giudicante che nel caso di specie andava riconosciuta la sussistenza di un giustificato motivo "della permanenza in Italia", dato dalla necessità di procurarsi lavoro per il sostentamento della famiglia, in considerazione del dato giuridico che il nostro ordinamento impone obblighi di mantenimento in favore dei prossimi congiunti indigenti, di guisa che la finalità perseguita dall'imputato, corrispondendo con siffatto obbligo di legge, consentirebbe la individuazione di un giustificato motivo della condotta incriminata, la cui sussistenza escluderebbe, altresì, l'ipotesi criminosa incriminata dappoiché venuto meno un requisito costitutivo della fattispecie tipizzata.
2. Si duole di tale sentenza con ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, che ne chiede l'annullamento perché viziata, nella prospettazione della pubblica accusa, da violazione di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.
Lamenta in particolare, il Procuratore ricorrente che il fine di mantenere i familiari lontani, non può mai integrare la nozione giuridica di giustificato motivo idoneo ad escludere la ricorrenza, nel caso di specie, della condotta criminosa contestata.
3. La doglianza è fondata.
3.1 La clausola sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi e cioè quella data dall'espressione "senza giustificato motivo" inserita dal nostro legislatore nell'ambito della condotta delittuosa tipizzata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, si atteggia, secondo comune insegnamento sia dottrinario sia giurisprudenziale (C.Cost. n. 5/2004) ad elemento costitutivo della fattispecie, evocativo delle cause di giustificazione ma non assimilabile alla funzione esimente e scriminante di queste ultime. Di essa si è occupata, con la sentenza appena citata, il giudice delle leggi, il quale è stato adito al fine di dirimere dubbi in ordine alla tassatività e determinatezza del precetto normativo, attesa la non semplice delimitazione giuridica desumibile dalla formula semantica utilizzata dal legislatore.
La Corte Costituzionale, come è noto, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità, sottolineando la funzione essenziale di "valvola di sicurezza" svolta dalla clausola in esame con riferimento precipuo a-due necessità sistematiche, la prima volta ad escludere la rilevanza penale allorché il precetto tipizzato risulti oggettivamente inesigibile e la seconda determinata dalla "impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto ". Da tale premessa la Corte Costituzionale ha preso poi le mosse per una delimitazione del concetto giuridico in esame assai utile per l'interprete, al quale l'estrema complessità della vita quotidiana sottopone i tanti casi concreti possibili. Ha infatti osservato il giudice delle leggi che l'espressione in questione va connessa a situazioni ostative dell'adempimento imposto dalla legge di particolare significato e comunque tali da incidere sulla possibilità stessa, sia essa di natura oggettiva ovvero soggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola, ovvero rendendola pericolosa o notevolmente difficoltosa. La clausola viceversa, ha precisato la Corte, non può connettersi ad esigenze proprie della condizione tipica del "migrante economico", ancorché espressive le stesse, in sè e per sè, di istanze ed esigenze di vita pienamente legittime.
3.2 Della sintetizzata lezione circa il significato costituzionalmente coerente da riconoscere nel nostro ordinamento giuridico alla clausola in esame, ha fatto puntuale applicazione questa Corte di legittimità, della quale va qui richiamata, per l'utilità che essa può avere nel giudizio che il Collegio è chiamato a dare, Cass., 11/05/2004, n. 31117, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui al T.U. sull'immigrazione emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, e successive modificazioni, la verifica in ordine alla eventuale sussistenza del "giustificato motivo" che abbia indotto la straniero colpito da provvedimento di espulsione a trattenersi nel territorio dello Stato, comporta l'accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione e presunzione, tanto delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la suddetta condotta, quanto della riconducibilità o meno di quest'ultima ad una volontaria scelta del soggetto, tenendo anche conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze sulle sue capacità individuali di adempimento dell'obbligo impostogli.
3.3 Venendo finalmente alla delibazione del caso concreto prospettato dal ricorrente e dalla sentenza impugnata, appare di tutta evidenza che quello dedotto dall'imputato (necessità di provvedere alle esigenze di vita dei familiari lontani) si appalesa come "motivo giusto", ma non certo come "giustificato motivo" idoneo ad escludere un requisito costitutivo della fattispecie contestata. Ed invero non può non rilevarsi che la clausola in questione deve riferirsi direttamente all'adempimento imposto dal precetto normativo, al fine, come ampiamente innanzi ricordato, di renderlo pericoloso, ovvero molto difficoltoso ovvero addirittura inesigibile, di guisa che non possono trovare spazio, quanto alla riconducibilità alla nozione giuridica in esame, fattispecie, esigenze, come quella considerata dal giudice territoriale, soltanto indirettamente (e non direttamente) coinvolgenti l'adempimento dell'intimazione questorile. In altri termini;
la necessità di provvedere economicamente a sè ed alla propria famiglia nella patria lontana costituisce, certo, un motivo socialmente ed umanamente apprezzabile, ma non può detta necessità rendere, in sè, inesigibile l'adempimento dell'ordine impartito dalla P.A., ne' appare essa necessità idonea a rendere detto adempimento pericoloso ovvero difficoltoso, agendo essa su un piano diverso e distinto da quello delineato dalla norma incriminatrice, e precisamente il piano proprio delle generali condizioni caratterizzanti la situazione del "migrante economico". La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice dell'appello perché provveda a nuovo giudizio nel quale troverà applicazione il principio di diritto desumibile dalla illustrata motivazione.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009