Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15073 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' SPESE A CARICO DELLO STATO 6.40 OEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15073703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ( SEZION Composta dagli Ill.mi Si g.ridagistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 14066/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere Cron.30604 Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Stefano PETITTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DJ MI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 416, presso l'avvocato MASSIMO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - resistente - del Tribunale di ROMA, avverso il provvedimento 924 數 5 ) -1- 2 emesso il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Al termine della espiazione della pena veniva notificato a IC CE EI, cittadino extracomunitario, provvedimento di espulsione, per essergli scaduto, durante il periodo di detenzione, il permesso di soggiorno. Avverso la convalida di detto provvedimento IC CE EI proponeva opposizione al Tribunale di Roma, ritenendolo affetto da vizi procedurali. All'udienza del 9 marzo 2000, non essendo comparso alcuno, il giudice ordinava l'archiviazione del ricorso. Avverso tale provvedimento il soggetto summenzionato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, per non essere stato avvisato della fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell'art. 737 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il procedimento camerale avrebbe carattere contenzioso, essendo due le parti in giudizio con opposte tesi difensive. dovendo applicarsi lePertanto, non essendo le parti comparse in giudizio disposizioni del procedimento contenzioso il giudice avrebbe dovuto rinviare l'udienza ex art. 309 c.p.c., dandone avviso alle parti stesse, e non archiviare il ricorso. Deduce, in subordine, il ricorrente che, avendo la causa caratteristiche di contenzioso amministrativo, il giudice avrebbe potuto decidere il ricorso anche senza la presenza delle parti. Ju t Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell'art. 742 c.p.c.. Poiché i provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento, il giudice, in base alla motivata richiesta di riassunzione, avrebbe dovuto rifissare l'udienza di discussione del ricorso. Il ricorso è inammissibile. CE EI IC ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento di espulsione, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma. Detto giudice, non essendo comparso nessuno all'udienza fissata per la trattazione del ricorso, ne ha disposto l'archiviazione. Avverso tale provvedimento CE EI IC ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Questore di Roma, cui è stato notificato il ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Il collegio osserva che il ricorrente ha proposto il ricorso nei confronti di soggetto sprovvisto di legittimazione passiva ( sia ad causam che ad processum ) non potendo il Questore assumere la veste di parte e non essendo, quindi, legittimato a resistere nel presente giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo il costante orientamento di questa corte, che il collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, in materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche davanti alla corte di casazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero dell'Interno o il Questore ( cfr. in tal f senso tra le molte: cass. n. 4847 del 2002; cass. n. 16029 del 2001; cass. n. 15141 del 2001 resa a sezioni unite;
). Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali, atteso che anche il controricorso è inammissibile, essendo stato proposto dal Ministero dell'Interno e, quindi, da soggetto non legittimato a contraddire.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003. Consigliere estensore il Presidente Pery me CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE il Kuisa Passinet IL CANCELLIERE 3