CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19860 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'LI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19860 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NT D'Alì, condannato per violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e allocato nel circuito di alta sicurezza. Il Tribunale, pur rilevando che all'istante non era stata applicata la misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. per la non attualità della sua pericolosità sociale, e che egli aveva dimostrato la sussistenza di parte dei requisiti ora richiesti dall'art.
4-bis Ord. pen., ha preso atto dei pareri contrari della DDA di Palermo e della DNA e della équipe trattamentale, per l'assenza di un maturo percorso di ravvedimento e di revisione critica, e ha rilevato il LI mancato adempimento all'onere di risarcire tutte le parti civili. Ha dichiarato perciò, inammissibile l'istanza, per il mancato soddisfacimento integrale dei requisiti richiesti dall'art.
4-bis Ord. pen., in particolare l'onere di risarcire le parti civili, avendo il detenuto rimborsato loro solo le spese legali, senza alcun versamento a titolo di risarcimento e senza avere neppure formulato un'offerta reale, ritenendo irrilevante che queste ultime non si fossero attivate per ottenere la liquidazione delle loro spettanze da parte del giudice civile, e ritenendo tale onere non sostituibile con un'attività di volontariato, come proposto dal detenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso NT D'Alì, per mezzo del suo difensore avv. Maria Brucale, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, quanto alla declaratoria di inammissibilità. Il Tribunale ha ritenuto non soddisfatto il requisito del risarcimento delle parti offese, nonostante la proposta di svolgere un percorso di giustizia riparativa e un'attività di volontariato, per la mancanza di un'offerta reale, benché non vi sia un debito liquido ed esigibile, non avendo dette parti mai adito il giudice civile per ottenere la liquidazione delle loro spettanze a titolo risarcitorio. Tale valutazione non è puramente oggettiva, ma di merito, in quanto ritiene insufficiente l'offerta riparatoria in forma diversa dal denaro proposta dal ricorrente, mentre non può escludersi che, in mancanza di una precisa richiesta dei creditori, il giudice civile disponga il risarcimento nella forma di una condotta in favore della collettività, e non in una dazione di denaro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione, in relazione agli artt.
4-bis e 47 Ord. pen. 2 Il Tribunale, nel dichiarare l'istanza inammissibile per l'inottemperanza all'onere risarcitorio, ha omesso di considerare che il ricorrente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ha contattato le parti civili al fine di concordare con loro il risarcimento, e si è quindi attivato in loro favore, ricevendo però solo la richiesta di rimborso delle spese processuali. Egli, pertanto, ha dimostrato la piena intenzione di provvedere al risarcimento dovuto, che però può concretamente attuarsi solo in presenza di un debito liquido ed esigibile, mentre l'omessa liquidazione rende il debito inesigibile e rende non imputabile al ricorrente l'inadempimento, come affermato dalla Corte di cassazione nel caso della riabilitazione. Il silenzio delle parti civili, benché compulsate, rischia altrimenti di porre il detenuto in una condizione di soggezione al loro volere, e all'imposizione di versare del denaro, in misura imprecisata, pur di ottenere una forma di liberazione dal carcere. Il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, valutare il suo grado di risocializzazione, così come indicato dalla sentenza n. 313/1990 Corte Cost. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione, in relazione agli artt.
4-bis Ord. pen., 3 e 25 Cost. L'ordinanza omette di valutare i presupposti di ammissibilità della domanda in relazione al raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato, e all'impossibilità di fornire un contributo utile alle indagini. Egli ha trascorso in libertà sedici anni dalla data di commissione del delitto, come ritenuta in sentenza, senza commettere altri reati e senza tenere condotte antisociali, ed anzi manifestando la volontà di risarcire le parti civili e poi tenendo un comportamento corretto anche durante la detenzione, dimostrando così di avere già svolto un adeguato percorso rieducativo. Inoltre una sua collaborazione non è oggi esigibile, non avendo egli una conoscenza dall'interno dell'associazione criminosa, essendo stato condannato solo come concorrente esterno, per cui il suo atteggiamento, compreso il fatto di professarsi innocente, è del tutto neutro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 marzo 2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, singolarmente riesaminati, in particolare affermando che l'istanza non poteva essere dichiarata inammissibile, essendo stata evidenziata una impossibilità al risarcimento per la mancanza della liquidazione del risarcimento dovuto, circostanza che impedisce anche di valutare la congruità di una eventuale offerta reale, e che sussistono perciò tutti i requisiti richiesti dall'art.
4-bis Ord.pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162/2022, conv. con legge n. 199/2022, al comma 1-bis stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché i benefici previsti al primo comma possano essere concessi ai detenuti per reati ostativi c.d. di prima fascia che non abbiano collaborato con la giustizia. Tra questi vi è l'onere di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità di adempimento. Questa Corte, con riferimento a tale onere, ha stabilito che «Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria)» (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, [...]; vedi anche Sez. 5,n. 33693 del 28/06/2024, Rv. 286988) L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, rilevando la totale assenza di iniziative risarcitorie in favore delle varie parti civili costituite, per le quali il ricorrente ha provveduto solo al pagamento, neppure integrale, delle spese legali sostenute dai loro difensori. Il ricorso non nega tale mancato risarcimento, ma ne attribuisce la responsabilità all'omessa attivazione delle parti civili stesse che, non avendo adito il giudice civile per la liquidazione del danno, riconosciuto dalla sentenza penale solo nell'an, non hanno consentito la sua quantificazione. Tale affermazione è infondata: come esposto nelle sentenze di questa Corte sopra richiamate, citate anche nell'ordinanza impugnata, la mancata attivazione delle parti civili non esime il condannato dall'onere di dimostrare la propria volontà di provvedere al risarcimento dovuto, quanto meno formalizzando un'offerta reale nella misura che ritiene congrua quale risarcimento del danno riconosciuto dal 4 giudice penale, oppure rivolgendosi egli stesso al giudice civile per l'accertamento del debito, avendo un diretto e concreto interesse alla sua liquidazione. L'affermazione contenuta nel secondo motivo del ricorso, secondo cui l'inerzia delle parti civili impedirebbe il soddisfacimento dell'onere risarcitorio, è pertanto infondata, stante la pluralità di iniziative che lo stesso condannato debitore può assumere per dimostrare la sua piena volontà risarcitoria. Deve sottolinearsi che tale requisito assume anche una valenza dimostrativa del percorso riabilitativo svolto dal condannato, quale condotta successiva al delitto idonea per dimostrare il suo ripudio di uno stile di vita criminale, per cui la sua assenza conduce doverosamente ad una valutazione negativa della meritevolezza del beneficio richiesto. ' Il ricorso è infondato anche nella parte in cui, nel primo motivo, lamenta l'omessa valutazione della sua proposta di svolgere un percorso di giustizia riparativa e un'attività di volontariato, che a suo parere potrebbe essere valutata come satisfattiva del requisito del risarcimento delle parti offese. L'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nella parte finale stabilisce che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»: le iniziative di giustizia riparativa e di volontariato, pertanto, sono previste dal legislatore come manifestazioni ulteriori del percorso riabilitativo, di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della meritevolezza dei benefici, ma non sostituiscono il requisito dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria, stabilito a pena di inammissibilità della domanda. Il primo e il secondo motivo del ricorso, pertanto, devono essere rigettati, perché sostengono concetti in contrasto con la norma e con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, e lamentano vizi dell'ordinanza del tutto insussistenti. 3. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene la violazione di legge e la carenza di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di valutare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., ma tale doglianza è infondata. L'accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità rende superfluo l'esame circa la sussistenza degli altri requisiti, dal momento che una valutazione positiva di questi ultimi non potrebbe in ogni caso portare ad una decisione favorevole, o a far ritenere la domanda quanto meno ammissibile. La carenza motivazionale lamentata, pertanto, è del tutto irrilevante, e il ricorrente non ha un concreto interesse a dolersene. 5 In merito all'affermazione del ricorrente circa l'intervenuto raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato, peraltro, l'ordinanza ha riportato i pareri negativi della DDA e della DNA, e ha evidenziato che, secondo quest'ultima e secondo l'équipe trattamentale, non si ravvisa compiuto, ad oggi, un maturo percorso di ravvedimento, né un percorso di revisione critica del reato commesso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19860 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NT D'Alì, condannato per violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e allocato nel circuito di alta sicurezza. Il Tribunale, pur rilevando che all'istante non era stata applicata la misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. per la non attualità della sua pericolosità sociale, e che egli aveva dimostrato la sussistenza di parte dei requisiti ora richiesti dall'art.
4-bis Ord. pen., ha preso atto dei pareri contrari della DDA di Palermo e della DNA e della équipe trattamentale, per l'assenza di un maturo percorso di ravvedimento e di revisione critica, e ha rilevato il LI mancato adempimento all'onere di risarcire tutte le parti civili. Ha dichiarato perciò, inammissibile l'istanza, per il mancato soddisfacimento integrale dei requisiti richiesti dall'art.
4-bis Ord. pen., in particolare l'onere di risarcire le parti civili, avendo il detenuto rimborsato loro solo le spese legali, senza alcun versamento a titolo di risarcimento e senza avere neppure formulato un'offerta reale, ritenendo irrilevante che queste ultime non si fossero attivate per ottenere la liquidazione delle loro spettanze da parte del giudice civile, e ritenendo tale onere non sostituibile con un'attività di volontariato, come proposto dal detenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso NT D'Alì, per mezzo del suo difensore avv. Maria Brucale, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, quanto alla declaratoria di inammissibilità. Il Tribunale ha ritenuto non soddisfatto il requisito del risarcimento delle parti offese, nonostante la proposta di svolgere un percorso di giustizia riparativa e un'attività di volontariato, per la mancanza di un'offerta reale, benché non vi sia un debito liquido ed esigibile, non avendo dette parti mai adito il giudice civile per ottenere la liquidazione delle loro spettanze a titolo risarcitorio. Tale valutazione non è puramente oggettiva, ma di merito, in quanto ritiene insufficiente l'offerta riparatoria in forma diversa dal denaro proposta dal ricorrente, mentre non può escludersi che, in mancanza di una precisa richiesta dei creditori, il giudice civile disponga il risarcimento nella forma di una condotta in favore della collettività, e non in una dazione di denaro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione, in relazione agli artt.
4-bis e 47 Ord. pen. 2 Il Tribunale, nel dichiarare l'istanza inammissibile per l'inottemperanza all'onere risarcitorio, ha omesso di considerare che il ricorrente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ha contattato le parti civili al fine di concordare con loro il risarcimento, e si è quindi attivato in loro favore, ricevendo però solo la richiesta di rimborso delle spese processuali. Egli, pertanto, ha dimostrato la piena intenzione di provvedere al risarcimento dovuto, che però può concretamente attuarsi solo in presenza di un debito liquido ed esigibile, mentre l'omessa liquidazione rende il debito inesigibile e rende non imputabile al ricorrente l'inadempimento, come affermato dalla Corte di cassazione nel caso della riabilitazione. Il silenzio delle parti civili, benché compulsate, rischia altrimenti di porre il detenuto in una condizione di soggezione al loro volere, e all'imposizione di versare del denaro, in misura imprecisata, pur di ottenere una forma di liberazione dal carcere. Il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, valutare il suo grado di risocializzazione, così come indicato dalla sentenza n. 313/1990 Corte Cost. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione, in relazione agli artt.
4-bis Ord. pen., 3 e 25 Cost. L'ordinanza omette di valutare i presupposti di ammissibilità della domanda in relazione al raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato, e all'impossibilità di fornire un contributo utile alle indagini. Egli ha trascorso in libertà sedici anni dalla data di commissione del delitto, come ritenuta in sentenza, senza commettere altri reati e senza tenere condotte antisociali, ed anzi manifestando la volontà di risarcire le parti civili e poi tenendo un comportamento corretto anche durante la detenzione, dimostrando così di avere già svolto un adeguato percorso rieducativo. Inoltre una sua collaborazione non è oggi esigibile, non avendo egli una conoscenza dall'interno dell'associazione criminosa, essendo stato condannato solo come concorrente esterno, per cui il suo atteggiamento, compreso il fatto di professarsi innocente, è del tutto neutro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 marzo 2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, singolarmente riesaminati, in particolare affermando che l'istanza non poteva essere dichiarata inammissibile, essendo stata evidenziata una impossibilità al risarcimento per la mancanza della liquidazione del risarcimento dovuto, circostanza che impedisce anche di valutare la congruità di una eventuale offerta reale, e che sussistono perciò tutti i requisiti richiesti dall'art.
4-bis Ord.pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162/2022, conv. con legge n. 199/2022, al comma 1-bis stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché i benefici previsti al primo comma possano essere concessi ai detenuti per reati ostativi c.d. di prima fascia che non abbiano collaborato con la giustizia. Tra questi vi è l'onere di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità di adempimento. Questa Corte, con riferimento a tale onere, ha stabilito che «Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria)» (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, [...]; vedi anche Sez. 5,n. 33693 del 28/06/2024, Rv. 286988) L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, rilevando la totale assenza di iniziative risarcitorie in favore delle varie parti civili costituite, per le quali il ricorrente ha provveduto solo al pagamento, neppure integrale, delle spese legali sostenute dai loro difensori. Il ricorso non nega tale mancato risarcimento, ma ne attribuisce la responsabilità all'omessa attivazione delle parti civili stesse che, non avendo adito il giudice civile per la liquidazione del danno, riconosciuto dalla sentenza penale solo nell'an, non hanno consentito la sua quantificazione. Tale affermazione è infondata: come esposto nelle sentenze di questa Corte sopra richiamate, citate anche nell'ordinanza impugnata, la mancata attivazione delle parti civili non esime il condannato dall'onere di dimostrare la propria volontà di provvedere al risarcimento dovuto, quanto meno formalizzando un'offerta reale nella misura che ritiene congrua quale risarcimento del danno riconosciuto dal 4 giudice penale, oppure rivolgendosi egli stesso al giudice civile per l'accertamento del debito, avendo un diretto e concreto interesse alla sua liquidazione. L'affermazione contenuta nel secondo motivo del ricorso, secondo cui l'inerzia delle parti civili impedirebbe il soddisfacimento dell'onere risarcitorio, è pertanto infondata, stante la pluralità di iniziative che lo stesso condannato debitore può assumere per dimostrare la sua piena volontà risarcitoria. Deve sottolinearsi che tale requisito assume anche una valenza dimostrativa del percorso riabilitativo svolto dal condannato, quale condotta successiva al delitto idonea per dimostrare il suo ripudio di uno stile di vita criminale, per cui la sua assenza conduce doverosamente ad una valutazione negativa della meritevolezza del beneficio richiesto. ' Il ricorso è infondato anche nella parte in cui, nel primo motivo, lamenta l'omessa valutazione della sua proposta di svolgere un percorso di giustizia riparativa e un'attività di volontariato, che a suo parere potrebbe essere valutata come satisfattiva del requisito del risarcimento delle parti offese. L'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nella parte finale stabilisce che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»: le iniziative di giustizia riparativa e di volontariato, pertanto, sono previste dal legislatore come manifestazioni ulteriori del percorso riabilitativo, di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della meritevolezza dei benefici, ma non sostituiscono il requisito dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria, stabilito a pena di inammissibilità della domanda. Il primo e il secondo motivo del ricorso, pertanto, devono essere rigettati, perché sostengono concetti in contrasto con la norma e con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, e lamentano vizi dell'ordinanza del tutto insussistenti. 3. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene la violazione di legge e la carenza di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di valutare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., ma tale doglianza è infondata. L'accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità rende superfluo l'esame circa la sussistenza degli altri requisiti, dal momento che una valutazione positiva di questi ultimi non potrebbe in ogni caso portare ad una decisione favorevole, o a far ritenere la domanda quanto meno ammissibile. La carenza motivazionale lamentata, pertanto, è del tutto irrilevante, e il ricorrente non ha un concreto interesse a dolersene. 5 In merito all'affermazione del ricorrente circa l'intervenuto raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato, peraltro, l'ordinanza ha riportato i pareri negativi della DDA e della DNA, e ha evidenziato che, secondo quest'ultima e secondo l'équipe trattamentale, non si ravvisa compiuto, ad oggi, un maturo percorso di ravvedimento, né un percorso di revisione critica del reato commesso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026