Sentenza 4 novembre 1998
Massime • 1
Nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data di emissione, ovvero dalla data di sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliare che lo assiste, purché al momento dell'emissione il provvedimento in questione risulti completo di tutti gli elementi richiesti dall'art.555 cod. proc. pen.,ivi compresa la data di udienza (art. 555, lett.d).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/1998, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 4.11.1998
Dott. Francesco Trifone Componente SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Componente N.1478
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Componente N.21046/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia nel proc. EL IA;
avverso la sentenza del Pretore di Brescia in data 10.3.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. V. Galgano che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Pretore di Brescia, con sentenza in data 10.3.1998, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di EL IA perché il reato ascrittogli ex art. 367 c.p., commesso il 16.6.1992, era estinto per prescrizione. Il primo ed unico atto interruttivo, costituito dal decreto di citazione a giudizio del pubblico ministero, era stato emesso 118.8.1997, data della sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliare che lo assisteva. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero censurando la declaratoria, sull'assunto che il decreto di citazione a giudizio deve essere considerato come un atto a formazione progressiva i cui effetti interruttivi del corso della prescrizione si verificano con il suo deposito in segreteria ancorché risulti incompleto degli elementi di cui alle lettere c), d) ed f) di cui al comma 1 dell'art. 555. Ciò che conta, ai fini interruttivi, non è, difatti, a parere del pubblico ministero impugnante, la vocatio in jus, ma la manifestazione della volontà da parte del pubblico ministero di perseguire il reato. Nel caso in specie, faceva ancora rilevare il ricorrente, la data dell'udienza era stata comunicata dal pretore, ai sensi dell'art. 160 norme att. c.p.p., in data 25.6.1996; dal che si doveva desumere che il decreto di citazione ancorché incompleto, fosse stato depositato in data anteriore, con conseguente interruzione del corso della prescrizione.
Il difensore del EL ha depositato memoria a sostegno della legittimità della sentenza impugnata.
2. Il pubblico ministero impugnante, con il ricorso, vuole non solo conferire una legittimazione giuridica ad una prassi che sembra diffusa negli uffici del pubblico ministero presso le preture circondariali, consistente cioè nella compilazione del decreto di citazione da parte del pubblico ministero lasciando "in bianco", in particolare l'elemento di cui alla lettera d) dell'art. 555), in attesa che il pretore, al quale ne è stata fatta contestuale richiesta, provveda alla determinazione della data dell'udienza, e quindi dando mandato per il completamento all'ausiliare, al momento della sua sottoscrizione del documento-. Non solo quindi si vorrebbe legittimare tale prassi, ma si vuole ricondurre l'effetto interruttivo della prescrizione alla formazione di siffatto atto cosi incompleto, ovvero alla stessa richiesta di indicazione della data di udienza da parte del pretore ai sensi dell'art. 160, comma 1, C.p.p., che quantomeno servirebbe per datare il decreto stesso, ove risultasse anche incerto sul "quando".
La tesi è assai azzardata giuridicamente, ed autorevolmente contraddetta dalla stessa Corte Costituzionale, la quale non solo ha affermato la tassatività dell'elencazione, degli atti interruttivi della prescrizione, contenuta nell'art. 160 comma 2 c.p., ma ha voluto garantire l'imputato da disinvolte o maliziose prassi di datazione artificiosa da parte del pubblico ministero sottolineando la necessità, per la completezza dell'atto ai fini interruttivi, della sottoscrizione dell'ausiliare che assiste tale organo (Corte Cost. (ord.) nn. 155 del 1997, e 184 del 1998).
La sottoscrizione dell'ausiliario, pertanto, è volta a certificare l'autenticità dell'atto con riguardo anche alla sua data.
3. Non ignora questo Collegio che altra sezione di questa Corte ha sostenuto in passato un orientamento diverso, cioè conforme alla tesi sostenuta dal ricorrente, che però si deve ritenere ormai superato anche a seguito della recente pronuncia delle Sezioni Unite (28 ottobre 1998, p.m. in proc. Boschetti ed altri).
È stato, difatti, affermato che nei procedimenti pretorili, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data di emissione, cioè dalla data della sottoscrizione del pubblico ministero, e dell'ausiliare che lo assiste.
Ciò vuol dire che gli effetti interruttivi sono prodotti dal decreto di citazione a giudizio si dalla data della sua emissione da parte del pubblico ministero, sempreché però dell'emissione di tale provvedimento completo di tutti i richiesti elementi, e quindi della relativa data di udienza, sia assicurata la necessaria "certezza" mediante la sottoscrizione apposta dall'ausiliare. Tesi interpretativa, peraltro, si basa sullo stesso dato letterale e sul significato logico del primo comma dell'art. 160 norme att. c.p.p. Ora, se la norma recita :"ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ... la richiesta (della data dell'udienza) è proposta al pretore " appare chiaramente che prima della "richiesta" in parola non vi è stata ancora l'"emissione del decreto di citazione", essendo quella richiesta strumentale proprio a tale emissione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999