Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
Nell'applicazione dell'indulto, è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante. (Fattispecie relativa a reato aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2013, n. 20508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20508 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1464
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 30721/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL OR N. IL 25/01/1961;
avverso l'ordinanza n. 117/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza in data 11 maggio 2012 ed in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da LE VA avverso il provvedimento con il quale essa Corte distrettuale, il 9 febbraio 2011, aveva respinto la sua istanza volta all'applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, sulla pena, pari ad anni due e mesi tre si reclusione, di cui alla sentenza pronunciata a suo carico il 26 febbraio 2008.
A sostegno della decisione la Corte territoriale osservava che l'istanza rigettata ha ad oggetto la condanna del LE per il reato di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.7, che, diversamente da quanto difensivamente opinato, il reato in parola, secondo quanto scritto nella sentenza di condanna, è stato commesso dopo l'entrata in vigore della normativa in questione, che in sede esecutiva non può accogliersi una ricostruzione temporale diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione, che, infine, per insegnamento del giudice di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'indulto non può frazionarsi la pena inflitta per un singolo reato nelle sue componenti interne (pena base, aumento per l'aggravante).
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il LE, assistito dai difensori di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare osservando: il LE è stato condannato con sentenza del 26 febbraio 2008 della Corte di appello di Catanzaro per il reato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose in relazione a fatti commessi fra il 1989 ed il 1993; l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, è pertanto applicabile soltanto a quella porzione dei fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge, di guisa che occorre conoscere l'aumento di pena statuito ai sensi dell'art. 81 c.p., e stabilire il quantum di pena riferito dai giudicanti ai fatti consumati nella vigenza della nuova normativa;
il reato è stato commesso dopo la entrata in vigore della disciplina di rigore, ma questo è stato scritto nella motivazione di condanna non già per negare la parte di condotta commessa anteriormente, ma solo per giustificare l'aumento di pena per l'aggravante in parola;
in ipotesi come quella data, ragioni di equità sostanziale impongono di procedere alla scissione della pena al fine di quantificarne la porzione riferita alla condotta consumata nella non vigenza della disciplina di rigore;
analogo principio è pacificamente applicato in caso di reato continuato e nel caso di specie l'azione giudicata si è protratta con più azioni esecutive;
lo stesso giudice di merito ha calcolato l'aumento di pena per l'aggravante in mesi dieci di reclusione, applicandola sulla metà della pena base inflitta al LE pari ad anni 2 e mesi 3 di reclusione, rendendo con ciò palese il suo intendimento di differenziare i fatti giudicati tra quelli commessi prima e quelli commessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; lo scorporo di pena è quindi già indicato dai giudicanti;
il principio del favor rei impone l'interpretazione normativa suggerita dalla difesa.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso. Ad essa ha replicato la difesa istante con memoria depositata il 4 aprile 2013, con la quale si sottolinea l'incongruenza del richiamo giurisprudenziale valorizzato dalla requisitoria e si ribadisce l'esatto contenuto della doglianza come innanzi rappresentata.
4. Il ricorso è infondato.
Ed invero non ritiene il Collegio di discostarsi dal principio di diritto già affermato da questa Corte di legittimità, principio secondo cui, nell'applicazione dell'indulto (nella specie, di quello elargito con L. 31 luglio 2006, n. 241), è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante, a nulla rilevando che quest'ultima sia o meno ostativa all'elargizione del beneficio, quando lo sia il reato per cui è intervenuta condanna (principio affermato in relazione a fattispecie concernente il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1, testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, aggravato ai sensi del successivo comma terzo, da Cass., Sez. 1^, 23/01/2008, n. 6622). Mutatis mutandis, in applicazione del medesimo principio che, in generale, ha affermato l'infrazionabilità della pena inflitta per il singolo reato nelle sue componenti interne, e cioè l'indivisibilità della pena base dall' aggravante, deve concludersi che nella fattispecie all'esame del Collegio la causa ostativa data dall'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ancorché riferibile ad una parte soltanto della condotta unitariamente giudicata, impedisce l'applicazione della disciplina del condono e tanto in forza del principio della unitarietà della pena. La scissione della regolamentazione sanzionatoria portata dalla sentenza è infatti consentita solo nell'ipotesi, ben diversa, di cumulo di pene concorrenti (dunque per più reati) caso nel quale è legittimo recuperare il concetto di pena singola, ai fini di applicare il condono alle sole ipotesi consentite. Ma l'unitarietà del singolo reato, cui corrisponde la concettuale unitarietà della relativa pena, impedisce di trasferire l'operazione di scissione, giova ribadirlo, anche alle componenti interne (pena base/aggravanti) di un solo reato. Tanto ritenuto, consegue che LE VA, condannato per il reato di estorsione aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, non ha diritto al condono sulla relativa intera pena, del tutto ininfluente a tal fine dovendosi considerare la circostanza che parte della condotta venne consumata anteriormente della entrata in vigore dell'aggravante detta. Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.T.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013