Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15200 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN ROMEDAL POPOLO LIANO1 5 2 00/0 2 LA CO TE SUPRE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 3267/00 Consigliere Cron.35447 Dott. Natale. CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Ud. 27/05/02 Dott. Camillo FILADORO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLER SENT ENZA sul ricorso proposto da: TE PRIMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VARSO GABELLINI, giusta delega in atti;
ricorrente STE SUPREMA OSAZIONE OFFICIC COPIE
contro
Plasciata copia legale INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL Sig. € GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale 18 NOV. 2002- if rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 procure utterite 2388 dele in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 39/99 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 06/02/99 R.G. N. 1722/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2.12.1997 al Tribunale di Grosseto Primilia AT impugnava la sentenza del Pretore della stessa città, il quale aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere dall'Inail il pagamento della rendita per superstiti in dipendenza della morte del proprio coniuge, TR LA, già affetto da silicosi con inabilità del 60%. Resisteva l'Inail il quale contestava la pretesa attrice e il Tribunale adito, con sentenza del 6.2.1999, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la morte del LA era dovuta ad un episodio ischemico cerebrale e non anche alle conseguenze della preesistente patologia polmonare, non essendosi neppure riscontrato alcun pregresso indebolimento dell'organismo, né il lamentato deficit di ossigenazione ematica. In sostanza, secondo il Tribunale, non risultava provata quella interazione anatomica e funzionale fra tecnopatia e altra forma morbosa del sistema respiratorio o cardiocircolatorio sulla cui base può fondarsi una presunzione di concausalità nella produzione dell'evento. Il ctu aveva chiarito che la silicosi non può modificare l'evoluzione del trombo nè del fatto ischemico, sicchè non poteva essere invocato il principio di equivalenza delle cause, non essendo dimostrato che la morte del LA fosse riconducibile anche alla silicosi. Per la cassazione di detta sentenza la AT ha proposto ricorso articolato in unico motivo. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Grosseto in quanto viziata da insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, oltre che da errata interpretazione dell'art. 145 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, modificato dall'art.4 della legge n. 780 del 1975. Pur non contestando il principio da cui muove la sentenza impugnata, secondo cui non esiste alcuna presunzione di causalità nei casi in cui la silicosi si associ ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardocircolatorio, essendo comunque necessaria la prova che il decesso sia derivato alla malattia professionale in concorso causale con altra patologia, la ricorrente osserva che allorchè come nel caso presente il decesso sia derivato (come risulta dal - certificato necroscopico) da “ischemia cerebrale con emiplegia dx con successiva complicanza dovuta a broncopneumopatia cronico-ostruttiva e pneumosilicosi con definitiva causa di morte dovuta ad insufficienza cardiorespiratoria”, né essendo risultate altre patologie dell'apparato cardio-respiratorio, oltre la silicosi polmonare, a questa deve esser attribuita la causa del decesso, seppure in concorso con la cerebropatia, la quale, comunque da sola non poteva aver causato la morte, atteso che il decesso fu ascritto ad insufficienza cardio- respiratoria. La ricorrente si duole, altresì, che il Tribunale non ha disposto il rinnovo della ctu nonostante le incertezze manifestate dal precedente consulente d'ufficio in primo grado né ha tenuto alcun conto delle argomentazioni del perito di parte. Il ricorso non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento. ha presoleIl Tribunale di Grosseto, ben consapevole della complessità del caso, mosse dall'art. 145, c. lett. b) del t.u. 30.6.1965, n. 1124 (modificato dall'art.4 della legge n. 780 del 1975) il quale, nel recepire una nozione squisitamente tecnico giuridica di “malattia associata", postula non la semplice coesistenza ma l'interdipendenza o interazione anatomo-funzionale-eziopatogenetica di essa e della tecnopatia, in assenza della quale non opera nemmeno la presunzione di concausalità espressa nel sistema Inail. Tale premessa è del tutto coerente alla finalità della legge che è quella di limitare la presunzione di concausalità nella produzione dell'evento alle sole ipotesi di conclamata interazione anatomica e funzionale fra tecnopatia ed altra forma morbosa del sistema respiratorio e cardiocircolatorio (cfr. Cass., 18.6.1998, n.6107; Cass., 27.1.1988, n. 698). Passando al giudizio di merito, il Tribunale ha preso atto degli accertamenti medico legali effettuati dal ctu il quale ha accertato l'esistenza a -- carico del LA, prima del suo decesso - di una "lesione encefalica massiva" e non anche di una affezione polmonare acuta, giungendo alla conclusione di non poter ricondurre la causa della morte a quest'ultima infermità non essendo stato neppure riscontrato il pregresso indebolimento dell'organismo, né il lamentato deficit di ossigenazione ematica, valutato, invece, ad un livello accettabile. Il Tribunale ha ricordato altresì come il ctu in primo grado la cui indagine non ha ritenuto di reiterare in grado di appello dal momento che l'appellante non aveva fornito indicazioni documentali ulteriori rispetto a quelli già presi in esame nel giudizio pretorile - aveva chiarito che la silicosi “non può modificare l'evoluzione del trombo e neppure del fatto ischemico” anche ove si riesca a dimostrare la patogenesi infartuate e non emorragica dell'ictus. - la cui complessiva valutazione non è Sulla base di questi riscontri censurabile in questa sede salvo contraddizioni logico-giuridiche qui non rilevabili - i Giudici di merito, in entrambi i gradi, non hanno ritenuto invocabile il principio di equivalenza delle cause, non essendosi raggiunta la piena prova che l'evento letale sia stato causato,o anche solo favorito, dalla malattia professionale da cui era affetto il LA. Per le esposte ragioni la sentenza impugnata non merita le censure formulate dalla ricorrente il cui ricorso, pertanto, dev'essere respinto. Ricorrendo i presupposti contemplati dall'art. 152 disp. Att. C.p.c. la ricorrente, ancorché soccombente resta esente da spese anche per questo giudizio di legittimità. DA OGNI SPEZA, TASS/
P.Q.M.
RITTO AI SENSI DELL'ART. YES 1.8.78 N. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. * DIA DI BOLLO, DI Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002 Il Presidente Consigliere estensor iy CANCELLIERE Depositate in Cancelleria ogg2828 OTT 2002 NCEL