Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 7524
CASS
Sentenza 3 novembre 2005

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In tema di evasione, non costituisce una scriminante della condotta illecita di allontanamento, senza previa autorizzazione, dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari la circostanza che il domicilio indicato sia risultato inidoneo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, oltre ad non essere invocabile dall'imputato una situazione di emergenza alla quale egli stesso ha dato causa con l'indicazione del luogo di esecuzione della misura, è comunque onere dell'imputato, in presenza di ragioni che rendano necessaria o che consentano la deroga del provvedimento cautelare, chiedere la relativa modificazione o l'autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 7524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7524
    Data del deposito : 3 novembre 2005

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