Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
In tema di evasione, non costituisce una scriminante della condotta illecita di allontanamento, senza previa autorizzazione, dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari la circostanza che il domicilio indicato sia risultato inidoneo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, oltre ad non essere invocabile dall'imputato una situazione di emergenza alla quale egli stesso ha dato causa con l'indicazione del luogo di esecuzione della misura, è comunque onere dell'imputato, in presenza di ragioni che rendano necessaria o che consentano la deroga del provvedimento cautelare, chiedere la relativa modificazione o l'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1343
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 40154/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DE ND, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 febbraio 2004 n. 1378. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 febbraio 2004 n. 1378 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma 21 febbraio 2003 n. 4293, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 385 c.p, commesso in Roma il 26 maggio 1997 - ND La VE ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 385 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché il reato non è configurabile in quanto il domicilio indicato per la misura non risultava idoneo e non è stato mai raggiunto, ne' il Giudice avrebbe potuto operare un'inammissibile modificazione dell'imputazione in tale senso;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) la sentenza appare inadeguata e mostra carenza di approfondimento nell'analisi della fattispecie di reato in contestazione, essendo basata su affermazioni genetiche e prive di riscontri.
L'impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha accertato che il Pretore di Roma, prima che il La VE fosse sottoposto a giudizio direttissimo, con provvedimento emesso all'udienza del 26 maggio 1997 gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, da eseguirsi nell'abitazione di via Pieve di Cadore n. 21, con l'autorizzazione a recarvisi dandone avviso al P.M. e alla P.G. deputata al controllo. Ha accertato inoltre, mediante la testimonianza del m.llo Carrus Mario, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Monte Mario, che l'imputato, pur avendo sottoscritto l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non aveva mai raggiunto la sede degli arresti domiciliari.
In base a queste circostanze i Giudici di merito hanno ritenuto raggiunta di prova del fatto che l'imputato si era sottratto all'esecuzione della misura, rendendosi colpevole del reato che gli è stato contestato.
Sulla configurabilità del reato non pare che sussistano dubbi. L'arrestato al quale sia applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che accetti il provvedimento relativo sottoscrivendo l'ordinanza applicativa, acquista a tutti gli effetti - diversamente dal latitante che vi si sottrae - la posizione di detenuto e gli obblighi della detenzione domiciliare.
Pertanto, se, rimesso in libertà, non ottempera all'obbligo assunto di raggiungere l'abitazione prescelta come sede di tale detenzione, si rende colpevole di evasione, alla stessa stregua di chi, essendosene legittimamente allontanato, omette di farvi rientro. Infatti, nella fattispecie del reato di evasione dagli arresti domiciliari, previsto dall'art. 385 c.p., comma 3, sono comprese sia l'ipotesi di chi si allontana arbitrariamente dalla sede degli arresti domiciliari, sia quella di chi, autorizzato ad allontanarsene, ometta di rientrarvi (v. da ultimo, Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 2005 n. 10082, ric. Cuccù; Sez. 6^, 17 febbraio 2004 n. 6097, ric. Valente). Non costituisce una scriminante della condotta illecita la circostanza che il domicilio indicato per l'esecuzione della misura sia risultato inidoneo, sia perché l'indicazione di esso proviene dallo stesso indagato (o imputato), che quindi non può ritenersi giustificato per aver dato causa alla situazione di emergenza invocata;
sia perché è onere dell'indagato (o imputato) chiedere la modificazione del provvedimento o l'autorizzazione a derogarvi per tutte le ragioni che le rendono necessarie o le consentano, compresa quindi l'inidoneità dell'alloggio a costituire la sede degli arresi domiciliari.
Pertanto entrambi i motivi ricorso sono inammissibili, il primo perché manifestamente infondato;
il secondo anche perché formulato genericamente, in contrasto con la disposizione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), i quali prescrivono a pena d'inammissibilità l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorso dev'essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di E. 1000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di E. 1000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006