Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art.19 primo comma lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.
Commentario • 1
- 1. Sinistri stradali: prescrizione e Fondo Vittime della StradaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAS SPA, corrente in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti Rag. Maurizio Spanò e Ing. Filippo Ceccarini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EREDI DI AR SO: RA SA, AR EL, AR RA E AR TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difesi dall'avvocato FRANCO METTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 878/97 della Corte d'Appello di BARI, Sezione II Civile, emessa il 27/06/97 e depositata il 20/09/97 (R.G. 657/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.6.89 la R A S, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, assumendo di avere pagato la somma di lire 3.309.800 alla Regione Puglia per spese di spedalità erogate in favore di ZZ AN e di avere liquidato ai danneggiati la somma di lire 16.690.200 conveniva CA ON dinanzi al Tribunale di Foggia per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire venti milioni, a titolo di rivalsa, oltre rivalutazione ed interessi. Esponeva la istante in citazione che con atto del 10.9.82 era stata convenuta in giudizio unitamente al CA dai coniugi Tricarico Giuseppe e ZZ AN che avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale provocato dal predetto CA, non assicurato. Radicatosi il contraddittorio, il CA eccepiva che ogni diritto della soc. attrice si era estinto per prescrizione avendo questa agito ex art. 1916 cc. Il Tribunale con sentenza del 1.7.93 accoglieva detta eccezione.
A seguito di impugnazione della R A S, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 20.9.97 confermava la decisione dei primi giudici. Osservava, tra l'altro, la Corte che l'eccezione di prescrizione sollevata dal CA, anche se non ritualmente proposta nel giudizio di primo grado era stata, tuttavia, in sede di appello correttamente formulata ex art. 345 cpc, in quanto meglio precisata. I secondi giudici ritenevano, altresì che la RA aveva agito in via di regresso nei confronti del CA e non ex art. 1916 cc come erroneamente ritenuto dal Tribunale. La Corte territoriale affermava, ancora, che l'azione di regresso spettante alla impresa designata ex art. 29 l. 990/69 era, comunque, soggetta alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cc trattandosi di azione riparatoria avente il suo fondamento nell'illecito connesso alla circolazione di un veicolo che, in quanto tale, data l'ampiezza della previsione di cui all'art. 2947, II comma CC, non può non rientrare nell'ambito della stessa. Doveva, quindi, ritenersi maturata la prescrizione biennale opposta dal CA e non applicabile quella decennale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RA affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria.
Hanno resistito con controricorso gli eredi di CA ON. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione la R A S, denunziata la violazione degli artt. 2946 e 2947 cc, 29 della l. 990/69, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cc) l'azione di regresso esercitata da essa ricorrente nel presente giudizio ex art. 29 primo comma della l.990/69 nei confronti del CA per il recupero dell'indennizzo corrisposto alla infortunata ZZ AN e delle somme pagate alla Regione Puglia per spese sanitarie. Deduce, ancora, la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto fatto valere dalla impresa designata si prescrive in due anni ex art. 2947 cc sul rilievo che, nella specie, trattasi di ripristino di una situazione patrimoniale ricollegabile alla circolazione stradale di veicolo e di azione riparatoria che trova il suo fondamento nell'illecito connesso alla circolazione di un veicolo.
La doglianza è infondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( 9956/97) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione dei veicoli il "regresso" dell'impresa designata che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19, primo comma lettere a) e b) l. 990/69 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato è riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cc. Tale orientamento è conforme a quello espresso dalle sezioni unite con sentenza 12014/91 che ha affermato che il regresso della impresa designata è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 citato in quanto si traduce nella attribuzione alla detta impresa del medesimo diritto del danneggiato già risarcito.
Tale linea interpretativa deve essere confermata.
Una volta, infatti, che il danneggiato sia stato indennizzato, la impresa designata può fare valere nei confronti del responsabile del sinistro debitore ex artt. 2043, 2054 cc lo stesso diritto del danneggiato per potere recuperare le somme versate. In tale meccanismo, in forza del quale la impresa designata dopo avere indennizzato il danneggiato fa valere contro il responsabile il diritto in origine spettante al danneggiato medesimo si realizzano tutte le condizioni previste dalla surrogazione legale, vale a dire la reintegrazione patrimoniale di chi ha pagato mediante il subingresso negli stessi diritti del creditore soddisfatto. Dalla analisi degli artt. 19 e 29 della l. 990/69 può desumersi che la impresa designata, dopo avere effettuato il risarcimento del danno subito dal danneggiato, in pratica fa valere contro il responsabile del sinistro il diritto che sarebbe spettato al danneggiato medesimo ed in tale situazione si ripete, si ritrovano tutti gli elementi che caratterizzano la surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 5 cc. La impresa designata si sostituisce, quindi, al danneggiato nel diritto al risarcimento che questi aveva verso il responsabile, pertanto trattandosi della stessa azione che competeva al danneggiato a questa azione non può che applicarsi la medesima prescrizione di quella che compete al danneggiato stesso. Conclusivamente, il diritto di regresso (meglio di rivalsa) spettante alla impresa designata nei confronti del responsabile dell'incidente per il recupero della somma corrisposta ex art. 29 primo comma l.990/69, in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, come si evince dalla disamina dell'art. 26 della legge predetta, è soggetto alla prescrizione biennale decorrente dall'avvenuto pagamento, stessa prescrizione applicabile al diritto del danneggiato in cui è subentrata l'impresa designata, surrogata ex lege.
Sulla base delle anzidette considerazioni, questo Collegio non ritiene di potere aderire al diverso orientamento espresso dalla decisione 10176/97 che ha considerato applicabile la ordinaria prescrizione decennale previste dall'art. 2946 cc non potendosi identificare il diritto di regresso per il recupero dell'indennizzo versato, che è diritto di credito autonomo, nel diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ex art 2947 secondo comma cc.; in concreto, si verte, invece, nella fattispecie di una prestazione eseguita da soggetto diverso dal soggetto obbligato dalla quale deriva la surrogazione nella identica posizione sostanziale e processuale del debitore surrogato (art. 1203 n. 5 cc) con tutte le conseguenze anche in tema di prescrizione.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte barese ha rilevato che l'azione di regresso spettante alla impresa designata che ha risarcito il danno nella ipotesi prevista dall'art. 19 lettera b) della l.990/69, (sinistro provocato da veicolo non assicurato) non è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cc), in quanto subisce gli effetti della prescrizione breve disciplinata dall'art. 2947 cc. Invero, hanno, ancora, affermato i giudici di seconde cure, deve essere considerata l'ampia portata dell'art. 2947 cc secondo comma che consente di ricondurre nell'ambito di tale previsione il ripristino di una situazione patrimoniale ricollegabile alla circolazione stradale di un veicolo ed al responsabile della stessa per cui nella ipotesi prevista dall'art. 29 primo comma della legge predetta si versa in un caso di azione riparatoria che trova il suo fondamento nell'illecito connesso alla circolazione di un veicolo e, come tale, rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 2947 cc secondo comma con conseguente applicazione della prescrizione biennale così come opposta dal CA.
Le argomentazioni dei secondi giudici devono ritenersi, in definitiva, del tutto corrette ed in armonia con la giurisprudenza prevalente di questa Corte e, peraltro, ampiamente e razionalmente motivate, onde la sentenza sfugge ad ogni critica non essendo le osservazioni della parte ricorrente idonee a sovvertire il predetto indirizzo interpretativo che va ribadito.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002