Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 366
CASS
Sentenza 15 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art.19 primo comma lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.

Commentario1

  • 1Sinistri stradali: prescrizione e Fondo Vittime della Strada
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 366
Data del deposito : 15 gennaio 2002

Testo completo