Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
0415 1 /01 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.7645/98 SEZIONE LAVORO Cron. 8839 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Ud. 24/1/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Fabio Fonzo, Antonietta Coretti e Clementina Pulli e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma - ricorrente-
contro
AM RT & AM AO 382 -illmati - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, 1 del 2 22/1/98; kg m2 4h/Pk. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Ponturo per delega dell'avv. Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendoCon sentenza del 22.1.1998 il Tribunale di Pordenone, sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di PA BE e PA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando la prescrizione del credito dell'Istituto per contributi e somme aggiuntive dovuti dalla fallita società in nome collettivo ON TI, di cui i PA erano soci, per il periodo marzo 75-giugno 1977. Osservava in motivazione che la prescrizione decennale, al cui termine andavano aggiunti tre anni di sospensione disposta con legge 638 del 1983 per gli eventi sismici del Friuli, era decorsa tra l'ultimo atto late interruttivo del 30 giugno 1980, (della domanda di rateazione dei debitori costituente riconoscimento del debito, alla diffida dell'INPS del 21 dicembre 1995, primo atto astrattamente idoneo ad interrompere nuovamente la prescrizione. Propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo l'INPS, gli intimati non si sono costituiti. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inps, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2944 e 1988 c.c. ed il vizio di motivazione, l'INPS lamenta che la sentenza ha omesso di motivare sulla deduzione contenuta nell'atto di appello che l'ultimo pagamento del debito contributivo rateizzato nel marzo del 1983 costituiva riconoscimento del complessivo debito ed aveva ulteriormente interrotto il termine di prescrizione e che conseguentemente il 21 dicembre 1995 non erano decorsi i tredici anni del termine di prescrizione. Nella discussione della causa il difensore dell'INPS ha dedotto che il termine di prescrizione poteva iniziare a decorrere a sensi dell'art.2955 c.c. solo dallo scadere dalle singole rate e quindi per nessuna delle rate non pagate era decorso alla data dell'ultimo atto interruttivo, il 21 dicembre 1995. Entrambe le censure sono inammissibili perché tardive. La deduzione di un fatto interruttivo della prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, o controeccezione avverso quella di prescrizione, soggetta alle medesime decadenze di questa ex artt. 414 e 416 c.p.c.( cfr. Cass. n.10526 del 1997) La prescrizione, come risulta dalla sentenza impugnata e non è contestato, è stata dedotta dai PA con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo depositato il 27 aprile 1996. L'INPS, costituendosi in primo grado, ha dedotto come fatto interruttivo il riconoscimento del debito contenuto nella domanda di rateazione ma non anche quello costituito dal pagamento dell'ultima rata nell'ottobre del 1983, -3- decadendo così ex art.416 c.p.c. da questa eccezione, proposta, come riconosce l'Istituto, solo con l'atto di appello. Consegue che non sussiste il vizio di omesso esame dell'eccezione,essendo essa inammissibile ex artt. 416 e 437 c.p.c.. Quanto al rilevo sollevato in udienza, che cioè il termine di prescrizione decorrerebbe su ciascuna rata dallo scadere di essa, si osserva che il Tribunale, decidendo su analogo rilievo contenuto nell'appello, ha statuito che:" la rafizzazione, che all'atto interruttivo nella specie è conseguita, in assenza di norme in proposito, si risolve nella concessione di un termine e non nova il titolo (art.1231 c.c.), non ne muta quindi la disciplina sostanziale né il termine di prescrizione.”. Questa statuizione non è stata impugnata con il ricorso per cassazione, sicchè è evidente la tardività delle censure in sede di discussione orale. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore enludosi soccombente e gli intimati non costituiti.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001 Il Presidents Il Consigliere est. Femanlaful Vinceurs 3 3 O 5 Palle . A S T N S R A A 3 , ' T 7 , L O - L L A 8 E L S - E O D 1 IL CANCELLIERE P B 1 I S I S I D E N Depositato in Cancelleria N E G G A S T O G I S E oggi, 22 MAR 2001 A A O L D P O E T A M , I T L IL CANCELERE 4- I O L A R R E I D T D D S E I O N T G O E N E R S E