Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare del giudice nei confronti della parte che viola il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria, e trova fondamento nella necessità di evitare la proliferazione di ricusazioni infondate proposte a scopo defatigatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
4 6 5 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE с л Composta da Sent. n..n. 41 Silvio Amoresano Presidente - sez. : -CC 13/01/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 22639/2015 Mauro Mocci Vito Di LA Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN LA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 10-03-2015 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di LA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la trasmissione di copia di esso al procuratore della Repubblica di Campobasso per le sue eventuali determinazioni;
RITENUTO IN FATTO 1. LA AN ricorre personalmente per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere sull'istanza di ricusazione proposta dal ricorrente stesso per intervenuta rinuncia, condannandolo al pagamento della somma di euro 258,00 a favore della Cassa delle Ammende 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente deduce che la revoca dell'istanza di ricusazione è stata effettuata solo come "atto di bontà" e non invece per l'erroneità di ingiustizia dell'istanza stessa, censurando pertanto la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende ritenendola sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato ve nei casi non consentiti.
2. In tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione . largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra . sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato di dover applicare la sanzione prevista dall'articolo 44 del codice di procedura penale per avere il ricorrente vanamente proposto un'istanza di ricusazione alla quale non ha peraltro tempestivamente rinunciato, così ponendo un intralcio all'organizzazione giudiziaria, tanto più che lo stesso aveva proposto simili iniziative già in precedenza delibate dalla stessa Corte d'appello. Nel pervenire a tale conclusione la Corte del merito si è attenuta al principio secondo il quale la condanna, a norma dell'art. 44 cod. proc. pen., alla sanzione pecuniaria della parte privata che ha proposto un'istanza di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile non attiene all'oggetto del processo, ma inerisce all'organizzazione di esso, ed è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare o repressivo che appartiene al giudice nell'interesse della Giustizia nei confronti della parte che ha violato il suo dovere di non intralciare l'organizzazione 仗 giudiziaria, trovando infatti la predetta sanzione fondamento nello scopo di evitare la proliferazione di ricusazioni infondate, proposte a scopo defatigatorio. 2 Posto che, nel caso in esame, la declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di ricusazione, per intervenuta rinuncia da parte di chi l'ha proposta, equivale alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, ne consegue che la Corte distrettuale, sottolineando soprattutto la intempestività della rinuncia, ha condannato il ricorrente alla sanzione pecuniaria, applicata peraltro nel minimo edittale, con adeguata motivazione, rispetto alla quale il ricorrente stesso non ha comunque preso alcuna posizione omettendo di sollevare una specifica censura se non quella, del tutto eccentrica rispetto alla ratio decidendi, di aver rinunciato all'istanza per mero "atto di bontà”, confezionando in tal modo un motivo di gravame, da un lato, aspecifico e, dall'altro, manifestamente infondato.
3. Sulla base di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna 5. della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Va disposta la trasmissione di copia del ricorso al procuratore della Repubblica di Campobasso per le sue eventuali determinazioni in ordine alle affermazioni del ricorrente, avendo il Procuratore Generale, nella requisitoria . scritta, sottolineato che in esso sono stati utilizzati termini tali da indurre all'inoltro del ricorso in copia, per quanto di competenza. 1
P.Q.M.
. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle 8 Ammende. Dispone la trasmissione di copia del ricorso al procuratore della Repubblica di Campobasso per le sue eventuali determinazioni. Così deciso il 13/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di LA Silvio Amoresano репел nto dilicre DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 TED 2015 IL CANVE ER 3