Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Il regime contributivo convenzionale (su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi con decreto ministeriale) previsto dagli artt. 4 e 6 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 presuppone, per gli organismi di fatto costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative (art. 2 del citato decreto), la ripartizione del ricavato del lavoro tra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che - al fine di ritenere sussistente la correlata violazione dell'art. 4 del D.L. n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978, sanzionata con l'irrogazione di sanzione amministrativa - aveva dato rilievo alla genericità del regolamento della "carovana" di facchinaggio ricorrente, facente riferimento in ultima analisi alle determinazioni, di volta in volta, del consiglio direttivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS MI in qualità di Presidente pro tempore della RO HI STANGA, elettivamente domiciliato in ROMA Via Otranto 36, presso lo studio dell'avvocato Mario Massano che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISABETTA FRACCALANZA, MARIO MASSANO, giusta delega e per atto notaio Remo Holler di Padova in data 16/X/1998 Rep. n. 77878
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 328/96 del Pretore di PADOVA, depositata il 15/03/96 R.G.N. 1089/92;;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 gennaio/15 marzo 1966, il Pretore - giudice del lavoro di Padova rigettava l'opposizione proposta dal sig. IL BO, in qualità di presidente della VA AC AN, nei confronti dell'Ispettorato del lavoro della stessa provincia avverso l'ordinanza-ingiunzione n.17.558, notificatagli in data 20 novembre 1992, con la quale gli era stato intimato Il pagamento di L.
2.346.850 per violazione degli artt. 4, 5 u.c. della legge 1978 n.467 - per avere consegnato a n.135 soci - lavoratori copia della denuncia nominativa delle retribuzioni (mod.01/M) relativa all'anno 1989 non contenente l'effettiva retribuzione corrisposta, ma i salari "convenzionali" cui sono correlate agevolazioni contributive - e per violazione altresì degli artt. 20 e 25 del t.u. 1965, n. 1124 - per non avere provveduto ad iscrivere nei regolamentari libri di paga le ore giornalmente lavorate dai soci facchini dal 1^ gennaio 1989 al 15 giugno 1991. Per la cassazione della sentenza del Pretore, ricorre il BO, quale presidente della VA facchini AN, affidandosi a due motivi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Padova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di annullamento, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 5, Legge 4 agosto 1978 n. 467: violazione e falsa applicazione degli artt. 2
lett. c.), 4 e 6 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602; erronea valutazione delle risultanze processuali e prove testimoniali (art. 360, n. 3 c.p.c.); omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene che la VA facchini AN, quale organismo di fatto costituito (secondo le previsione dell'art.45, primo comma, Cost.) per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative era dotata di un atto costitutivo e di uno statuto caratterizzanti quel tipo di società, anche se non vi era una specifica previsione e disciplina preventiva, non imposta dalla attuale legislazione, dell'attività mutualistica con i soci, affidata, invece, nel caso di specie, ad un regolamento interno. Nello statuto, nell'atto costitutivo e nel regolamento interno non erano stati riscontrati elementi di contrasto con il perseguimento dei fini mutualistici. Nello statuto e nel regolamento interno erano stati indicati esattamente criteri predeterminati di ripartizione del ricavato ai sensi dell'art. 2 lett. c) d.p.r. 602 del 1970. D'altra parte l'attività del socio in favore di una cooperativa di produzione e di lavoro, per il conseguimento dei fini istituzionali della seconda non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, onde era sottratta alla normativa di siffatto rapporto, erroneamente applicata dal Pretore.
La retribuzione dei soci, a seconda dell'orario di lavoro. della qualifica, dell'esperienza e di altre caratteristiche (ed anche, la ripartizione degli utili, risultante dai bilanci prodotti) era conforme alla natura della VA.
L'art.2 lett. c) del d.p.r. n.602 del 1970 non precisa i criteri di ripartizione del ricavato, quali dovrebbero risultare dalla normativa interna della cooperativa;
del pari l'art.4 dello stesso d.p.r. nulla precisa in ordine alle modalità di retribuzione delle prestazioni lavorative dei singoli soci. La sentenza impugnata non era motivata in punto di modalità di distribuzione del ricavato (rimanenze, interessi attivi ed altri elementi) contemplato dall'art.2 lett. c) d.p.r. cit. e non considerava che l'indicazione dei criteri all'interno del regolamento interno è incontestata sia da controparte che nella sentenza pretorile.
Il regolamento non era generico in quanto correlato alle tariffe di facchinaggio vigenti e prodotte (indicanti le varie retribuzioni a seconda dell'orario di lavoro). La maggiore retribuzione di taluni soci per particolare qualificazione della loro opera era conforme all'art.36 Cost. citato nell'atto costitutivo e nello statuto ed era, d'altro lato, svincolata da qualsiasi criterio puramente matematico - contabile.
Dovevano quindi, in ragione di tali elementi, ritenersi osservati sia la disposizione di cui all'art.2 lett. c) del d.p.r. n.602 del 1970 sia gli adempimenti di cui all'art.3 (produzione agli enti previdenziali ai fini della ammissione delle forme di previdenza ed assistenza da essi gestite, di copia dell'atto scritto regolante la distribuzione del ricavato ed elenco nominativo dei soci con indicazione dell'attività svolta).
In relazione a quanto dispone l'art.7 dello stesso d.p.r., con l'avvenuta presentazione all'INPS e l'approvazione di questo della documentazione prescritta, dovevano ritenersi osservati tutti gli adempimenti richiesti ai fini del godimento del beneficio contributivo.
Esattamente, dunque, la VA aveva versati i contributi sui salari medi convenzionali ed aveva consegnato ai soci copia delle denunce con indicazione dei salari convenzionali.
La sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione sui punti fondamentali della controversia.
La stessa sentenza era viziata anche nella valutazione delle risultanze processuali e delle prove testimoniali. Il regolamento della VA era stato acquisito agli atti e non era rilevante che non fosse stato rinvenuto in sede ispettiva. La sua anteriorità (2 maggio 1988), rispetto all'ispezione, risultava dalla deposizione del teste TI, erroneamente interpretata dal Pretore, e dai contratti sottoscritti dal singoli soci (prodotti in giudizio) a partire dal 1988 sino al 1993, contenenti uno stralcio del regolamento interno. Il motivo è infondato.
In relazione alla violazione dell'art.4 del d.l. 6 luglio 1978, n.352 (norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1978, n.467, in riferimento agli artt. 2, lett. c), 4 e 6 del d.p.r. 30 aprile 1970, n.602 (riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), ha correttamente osservato il Pretore che il regime contributivo convenzionale (su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi con decreto ministeriale) ex artt.4 e 6 del d.p.r. ult. cit. presuppone, per gli organismi di fatto costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative (art.2 lett. c, d.p.r. n.602 del 1970), la ripartizione del ricavato del lavoro tra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto. Ma il regolamento interno dal quale avrebbero dovuto risultare i criteri di ripartizione del ricavato non era stato rinvenuto nel corso di due ispezioni, sebbene richiesto e accuratamente ricercato ed era stato prodotto solo successivamente alle ispezioni, senza alcuna garanzia di certezza della data (sulla quale neppure i testi escussi erano stati precisi), secondo quanto accertato dal Tribunale. Con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, ha poi ulteriormente rilevato il giudice di merito che il contenuto del regolamento era assolutamente generico, essendosi esso limitato ad indicare che il trattamento economico era legato alle tariffe di facchinaggio, ed a particolari tariffe per lavoro straordinario, notturno, semifestivo e festivo, nonché al livello di responsabilità e di organizzazione del lavoro dei soci (particolarmente qualificato per i lavoratori anziani), onde erano previste retribuzioni diversificate da determinarsi di volta in volta dal consiglio direttivo, talché, ha osservato il Pretore, non sarebbe stato possibile risalire alle esatte determinazioni della retribuzione oraria: le tariffe di facchinaggio, mentre consideravano il lavoro diurno, notturno, festivo e prefestivo, non predeterminavano l'ammontare dovuto per la particolare qualificazione del singoli soci e non sarebbe stato possibile per gli organi di controllo ricostruire la paga oraria di ciascun socio sulla sola base della contabilità.
A fronte di tali pertinenti accertamenti fattuali ed argomentazioni in diritto, il ricorrente si è limitato ad affermazioni irrilevanti, come quella secondo cui l'atto costitutivo ed il regolamento non contrastavano con i fini mutualistici, o generiche, come quella (meramente enunciativa) secondo cui nello statuto e nel regolamento sarebbero stati indicati i criteri di ripartizione del ricavato del lavoro tra tutti i soci secondo criteri determinati (art. 2, lett. c d.p.r. 30 aprile 1970, n.602), affermazione che non può superare (mancando una qualsiasi trascrizione in parte qua di tali atti, indispensabile ai fini dell'osservanza della regola di autosufficienza del ricorso per cassazione ed ai fini della valutazione della decisività della critica) l'opposto accertamento del giudice di merito. Si tratta di rilievo assorbente, rispetto alla censura secondo cui il regolamento finalmente prodotto avrebbe avuto data certa, in contrasto con il contrario accertamento in merito operato dal Pretore: in particolare, sembra opportuno sottolineare che non è dato sapere, neppure dal ricorso, se lo stralcio di regolamento contenuto nei contratti individuali con i soci contenesse anche la precisa e compiuta indicazione dei criteri di ripartizione dei proventi dell'attività;
del pari non viene riportata che parzialmente la deposizione del teste TI che, sostiene il ricorrente sarebbe stata malamente interpretata dal Pretore laddove lo stesso teste riconosceva di non essere dotato di una memoria perfetta (talché non è dato apprezzare se e come il giudice di merito sia eventualmente incorso in vizi di motivazione o di errori di diritto nella valutazione della prova, non valendo a sanare la lacuna del ricorso le deduzioni svolte con la successiva memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c. la quale non può avere che un contenuto meramente illustrativo e non del ricorso: Cass. S.U. 19 maggio 1997, n. 4445). Ma ciò che più conta ed appare decisivo è il rilievo che dall'esposizione del motivo in esame risulta che è lo stesso ricorrente a concordare con l'affermazione, essenziale nella sentenza del Pretore, che alcuna indicazione esisteva nel regolamento circa la maggiore retribuzione attribuibile a taluni soci in ragione della particolare qualificazione della loro opera;
il ricorrente si attarda, invece, ad illustrare la correttezza di tali maggiorazioni anche in ossequio a precetto costituzionale (art.36 Cost.), ma punto rilevante e risolutivo sarebbe stato stabilire come, quando, in che misura e per quali lavoratori di volta in volta o costantemente esse venissero erogate (e tale indicazione non poteva certo ricavarsi, come si vorrebbe da parte ricorrente, dall'art.2 lett. c, d.p.r. n.602/1070 cit., ma avrebbe dovuto essere contenuta nel regolamento della VA richiamato dal BO), in modo da consentire il controllo circa l'osservanza degli obblighi contributivi tramite la esatta individuazione delle retribuzioni erogate ai lavoratori nei periodi di volta in volta considerati. Del pari è l'osservazione secondo cui i soci non dovevano considerarsi quali dipendenti talché la VA non sarebbe stata soggetta agli stessi obblighi di un datore di lavoro;
infitti- la legge 30 aprile 1970, n.602 (cui lo stesso opponente si era richiamato) si riferisce appunto a particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.
Non è dato conoscere dal ricorso, a parte l'incongruenza del richiamo in esso contenuto dell'art.7 del d.p.r. ult. cit. (concernente infortuni e malattie professionali), quale approvazione avesse espresso l'INPS su documentazione (e di qual tipo) prodottagli dalla VA e come in virtù di tale supposta approvazione dovessero ritenersi osservati gli adempimenti dei quali invece è stato contestato l'inadempimento.
Col secondo motivo di ricorso il BO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 25 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e d.p.r. 602/70 (art.360, n.3 c.p.c.); omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) e si duole che con motivazione insufficiente il Pretore abbia affermato che i soci facchini sono pagati ad ore. Vero è, invece, che a norma dell'art.8 del regolamento, è fallo obbligo al socio di comunicare le ore lavorative effettuate entro e non altre il giorno 4 di ogni mese (identica formulazione era leggibile negli atti di ammissione a socio da ciascun aspirante sottoscritti); dal verbale di assemblea 15 gennaio 1988, parimenti risulta che i soci dovevano remunerarsi secondo le mansioni e le ore effettivamente prestate (totali e non giornaliere evidentemente).
L'art.22 lett. c) del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 concede l'Ispettorato del lavoro di dispensare, dalla tenuta del libro paga quando per i lavori siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In ragione del tipo di lavoro svolto dalla VA e delle modalità spaziali delle prestazioni dei soci, sarebbe risultato difficile la annotazione giornaliera delle ore lavorate da ciascun socio (tenuto perciò a norma del regolamento interno a comunicarle una volta al mese).
L'art.25 del t.u. cit. consente l'annotazione delle ore lavorate entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni (fine mese). A maggior ragione ciò doveva valere per la VA AC AN, autorizzata, a norma degli artt. 4 e 6 del d.p.r. n.602 del 1970 al versamento dei contributi calcolati sui salari medi convenzionali. Il motivo è infondato.
Il Pretore ha ritenuto la sussistenza della violazione degli artt. 20 e 25 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 sul rilievo che dalla documentazione in atti risulta che i soci facchini erano retribuiti ad ora e pertanto sussisteva l'obbligo di indicare nel libro paga le ore lavorate da ciascun socio giorno per giorno, non già il monte ore complessivo di fine mese (art.20, comma primo n.2 d.p.r. cit.);
non era prevista eccezione, infatti, per i soci che accedano ad un regime contributivo convenzionale e d'altra parte gli organi preposti dovevano essere in condizione di effettuare, riscontri sulle ore di lavoro straordinario il che non. sarebbe stato possibile sul monte ore di fine, mese. Era provato testimonialmente che le ore lavorate non venivano annotate giornalmente.
La Corte ritiene corrette e condivisibili tali accertamenti e argomentazioni rilevando come la contestazione di cui all'ordinanza - ingiunzione non fosse quella di non avere iscritto, giorno per giorno, nei libri paga per le ore lavorate dai soci facchini, ma di non avere iscritto le ore giornalmente lavorate: seppure dovesse ritenersi esatto che la VA, ove fosse stata autorizzata a provvedere alla trascrizione sui propri libri di paga non ogni giorno, ma a più lunghe scadenze le ore di lavoro eseguite dai soci facchini e ciò, vuoi in forza di una propria disposizione regolamentare interna (secondo la quale, così come trascritta dal ricorrente, è fatto obbligo al socio di comunicare le ore lavorative effettuate oltre e non oltre il giorno 4 di ogni mese), vuoi per effetto dell'art. 25, secondo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965 cit., resta il fatto che la disposizione interna riguarda solo il termine di comunicazione delle ore lavorative effettuate (non di un monte ore), e, analogamente, la disposizione del d.p.r. citato consente bensì di effettuare [...] le scritturazioni relativi alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite per ogni giorno dal prestatore d'opera nello stesso termine nel quale sono registrate le retribuzioni, qualora il datore di lavoro non abbia la possibilità di eseguirle nei termini prescritte per le modalità con le quali il lavoro si svolge lontano dalla sede aziendale, con spostamenti successivi in diverse località. Tuttavia, estraendo anche dal rilievo che tale impossibilità non risulta accertata nel caso concreto, resta assorbente la considerazione che entrambe tali disposizioni consentono di procrastinare la registrazione, ma questa deve pur sempre avere ad oggetto non un monte ore, ma le ore di lavoro eseguite ogni giorno.
Questa Corte ha, poi, avuto modo di affermare che a norma del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602, la possibilità di calcolo dei contributi per i soci di enti cooperativi sii imponibili giornalieri da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (anziché sulle retribuzioni effettive) è subordinata oltre che alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, agli adempimenti prescritti dall'art.3, di talché sinché non sia stata presentata all'INAIL la documentazione ivi prevista non viene meno l'obbligo di corrispondere i contributi secondo le modalità ordinarie (Cass., 17 dicembre 1983, n. 7457). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in L 26.000 oltre L. 3.000.000 = per onorari. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999