Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 65300 9 6 7 /0 1 Udienza del 21 settembre 2000 Oggetto: eliminazione opere abusive su parti condominiali. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON 1984 Пер 297 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep Dott. RAFAELE CORONA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. #24 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: S.A.G.E.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro mCANCELLIERE elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari n. 23, presso l'avv. 3000 IKE CANCELLERIA Giuseppe Ramadori, difesa dall'avv. Ettore Franco Bello in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
CG575748
contro
AU NO e COA VERONICA, elettivamente domiciliatl in Roma, via Conca d'Oro n. 287, presso l'avv. Giovanni Gigli, difesi dall'avv. Nino Muscolino, come da mandato in atti;
1465/20 653/1998 AG /RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. LIRE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZION DIR CANCELLERIA 2 UFFICIO COPIE Rilasciata copia legal al Sig.RAYINDORI per dirii L. 12000+3 V A R I E D C Y
- controricorrenti -
-7 MAG. 2001 BB113368 IL CANCELLIER avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 10 luglio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 maggio 1992 NO RA e RO OA convenivano dinanzi al Tribunale di Messina la ditta AG s.r.l. esponendo di essere proprietari di un appartamento sito al primo piano del condominio м Delta di Milazzo e che la società convenuta, che gestiva un supermercato al ы piano terra dello stesso immobile, aveva installato sotto il balcone del loro appartamento, nel muro perimetrale condominiale, quattro scambiatori di calore a doppia ventola, con sopra un manufatto in lamiera zincata, poggiante su pilastrini;
che tale utilizzazione del muro comune da parte della AG ne alterava la destinazione, impediva agli altri condomini di farne pari uso ed integrava pertanto gli estremi di una illecita servitù; che inoltre le opere suddette erano state realizzate in violazione del regolamento di condominio, tanto che più volte la assemblea condominiale ne aveva sancito l'illiceità. Tutto ciò premesso, gli istanti chiedevano che il Tribunale adito dichiarasse l'illiceità ed abusività delle ventole, della tettoia e dei relativi pilastrini, condannando, la AG alla loro rimozione, nonché alla rimessione in pristino dei beni condominiali ed al risarcimento dei danni per la arbitraria imposizione della servitù. 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona: relatore Riggio. 3 Si costituiva la AG dichiarando la propria disponibilità ad eliminare la mensola in lamiera, dal momento che essa era stata apposta in esito ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto proprio dal AU per evitare immissioni di rumore, e chiedendo invece il rigetto della domanda di rimozione delle quattro ventole dell'impianto di condizionamento. Inoltre la società eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando il Tribunale di Barcellona P.G. quale giudice competente. Sull'accordo delle parti in ordine alla incompetenza territoriale dell'adito tribunale il G.I. disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Riassunta dagli attori la causa dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. questo, con sentenza del 22 aprile 1993, rigettava la domanda e condannava gli attori la rimborso delle spese di causa. Avendo i coniugi RA-OA proposto impugnazione, cui resisteva la società AG, la Corte di appello di Messina, con sentenza del 10 luglio 1997, in riforma della decisione di primo grado condannava l'appellata ad eliminare le ventole, la tettoia con i pilastrini e gli altri ferri collocati nel muro perimetrale del fabbricato e sul terreno condominiale, nonché a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi. La corte rilevava anzitutto l'irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, di un precedente provvedimento del pretore di Milazzo che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dai coniugi RA ed avente ad 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 4 oggetto le immissioni di rumore e di calore prodotte dalle ventole. Il pretore aveva ritenuto la cessazione della materia del contendere poiché la AG nel corso del giudizio, accogliendo il suggerimento del c.t.u., aveva collocato la mensola metallica poggiata su pilastrini, ma quel giudizio aveva un petitum ed una causa petendi diversi da quelli attuali. Per quanto riguarda poi il merito della controversia il giudice di appello osservava che l'art. 1102 c.c., applicabile anche al condominio, stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso di specie la AG, con l'installazione di quattro scambiatori di calore a doppia ventola per una lunghezza di sei metri e della tettoia poggiante su pilastrini infissi nel terreno condominiale, aveva certamente modificato la destinazione di parti condominiali del fabbricato, utilizzando a proprio uso esclusivo sia il muro perimetrale che il terreno condominiale. tenuto anche conto della ampiezza delle dimensioni dell'impianto. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la AG in base a tre motivi di ricorso, cui resistono i coniugi RA - OA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la corte di appello non avrebbe tenuto in nessun conto il fatto che la lamiera sorretta da pilastrini era stata apposta dalla AG su ordine del pretore a seguito di indicazione dei consulenti tecnici di parte. 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 1 05 Con il successivo motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c.. contesta che dalla apposizione degli scambiatori di calore e relativa copertura metallica sorretta da pilastrini possa essere stata mutata la destinazione del muro perimetrale del fabbricato. Infine la AG lamenta la violazione dell'art. 832 in relazione all'art. 833 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto ai coniugi RA un diritto alla demolizione delle opere realizzate dall'attuale ricorrente senza che dalla stessa derivi alcun vantaggio giuridicamente rilevante. I motivi di cui innanzi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. र्ह Orbene, per quanto riguarda l'apposizione della lamiera al di sopra degli scambiatori di calore, è del tutto irrilevante che la stessa sia stata ivi collocata su disposizione del pretore nel corso di un precedente giudizio tra le stesse parti, posto che, come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata e non smentito dalla attuale ricorrente - quel giudizio aveva petitum e causa petendi diversi da quello attuale, trattandosi di un'azione ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto le immissioni di calore e di rumore provenienti dall'impianto di condizionamento in questione, mentre quello attuale attiene all'utilizzazione, da parte della AG, di una parte del muro perimetrale comune dell'edificio. Per quanto attiene poi alla lamentata violazione dell'art. 1102 c.c., la corte di merito ha ravvisato l'alterazione della destinazione del muro comune - e il conseguente ostacolo, per gli altri condomini, di farne parimenti uso - nel fatto che gli scambiatori di calore installati dalla AG su tale muro hanno 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 6 dimensioni rilevanti, essendo lunghi circa sei metri e piuttosto prominenti. Tuttavia a parte tale dato, certamente non trascurabile, ma di per sé solo non determinante, la corte non ha indicato quale modalità di uso dello stesso muro da parte degli altri condomini, ed in particolare da parte degli attori, sarebbe stata compromessa per la presenza delle apparecchiature in questione. E' noto infatti che l'utilizzazione della cosa comune può avvenire, da parte di uno o più dei condomini, anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, senza sconfinare nell'abuso, sempre che la destinazione della cosa resti rispettata: a tal fine la legittimità d'un tale uso va verificata dal giudice del merito in base al confronto tra uso diverso e destinazioni possibili della cosa quali stabilite, anche per implicito, dalla volontà comune dei condomini (vedi Cass., sez. II, 21 maggio 1990 n. 4566). Pertanto la corte di appello avrebbe dovuto verificare quali limitazioni potevano derivare in concreto agli altri condomini dalla collocazione degli scambiatori di calore e valutare se si trattava di un vero e proprio impedimento all'uso del muro comune, nel suo senso più ampio. La stessa indagine avrebbe dovuto fare per la zona di suolo condominiale su cui poggiano i pilastrini di sostegno della tettoia sovrastante gli scambiatori di calore, valutando se l'ingombro determinato dagli stessi impediva i possibili usi di tale suolo da parte degli altri condomini. L'omissione di tali indagini si risolve in un difetto di motivazione che deve essere censurato. Le ulteriori doglianze esposte dalla ricorrente restano assorbite in base alle considerazioni di cui innanzi. 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio, 7 In definitiva il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania che deciderà la controversia motivando adeguatamente, secondo i principi sopra enunciati, provvedendo inoltre in ordine alle spese del presente giudizio
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2000. Ugp Miggio est. ворам вогона Рив IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 10000 290000 LEPIA DEPOSITATO 24 GEN. 2001 Fol.. IL CANCELLIERE C1 SMA 1.2 MAR 2001 A. 11826 PO) 653/1998 AG RA e OA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio.