Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Il beneficio della riduzione degli oneri contributivi, previsto dall'art. 14 legge n. 183 del 1976 per i lavoratori nuovi assunti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alla riduzione prevista dalla legge per tali contratti, atteso che, da un lato, le norme che prevedono per i suddetti lavoratori il pagamento di aliquote contributive ridotte non prevedono, parimenti, alcuna esclusione del beneficio degli sgravi e, dall'altro, non può configurarsi alcuna incompatibilità fra le due normative, essendo finalizzata la normativa sugli sgravi all'incremento occupazionale mediante il sostegno economico delle imprese, mentre quella sui contratti di formazione e lavoro ha lo scopo di favorire l'occupazione dei giovani e di migliorare la qualificazione professionale dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
INPS Istituto nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fabio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante, il liquidatore Delio Napoleone, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso l'avv. Stefano Muscaritoli, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Lodovico Di Benedetto e Michele Longo del Foro di Pescara;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 193 del 23 ottobre-19 novembre 1997, RGAC 56 del 1995, cron. 222;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udita l'avv. Clementina Pulli per delega avv. Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la dichiarazione di inammissibilità (o, in subordine, per il rigetto) del ricorso incidentale, previa riunione degli stessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 ottobre-19 novembre 1997, il Tribunale di Pescara, accogliendo l'appello proposto dalla s.r.l. FI nei confronti dell'INPS, revocava il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza dell'Istituto, condannando, tuttavia, la società a pagare allo stesso la minor somma di lire 5.749.318 oltre sanzioni civili ed amministrative.
Il Tribunale osserva, innanzitutto, che non poteva condividersi la prospettazione accreditata dal Pretore circa un presunto rapporto di specialità tra la disciplina generale degli sgravi contributivi concessi dalla legge per le aziende industriali dalla stessa individuate e la normativa relativa agli oneri contributivi (ridotti, in misura fissa o a percentuale) previsti per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro.
Ciascuna delle due discipline, infatti, risponde a ragioni ispiratrici e finalità diverse, destinate, rispettivamente, all'agevolazione dello sviluppo economico ed all'investimento della ricchezza produttiva nelle aree depresse del territorio, da un lato, ed a favorire, dall'altro, accanto alla diffusione di un'utile esperienza di qualificazione professionale, il graduale accostamento dei lavoratori più giovani al mondo del lavoro.
Tra l'altro, osservano i giudici di appello, la riduzione degli oneri contributivi per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro trova una sua giustificazione anche alla luce della minore entità dell'apporto lavorativo assicurabile dal lavoratore in formazione, rispetto a quello dei lavoratori ordinari e tiene conto del fatto che lo stesso datore di lavoro si assume l'onere della formazione, in vista di una qualificazione professionale propedeutica ad un più agevole, futuro inserimento nell'ambito lavorativo. Il Tribunale ritiene, parimenti, infondata la tesi della non meglio identificata "specialità" delle gestioni assicurative contro la tubercolosi, il finanziamento dell'ENAOLI e quella relativa ai trattamenti di malattia e di maternità (tesi, questa, sostenuta dal Pretore).
La disciplina "generale" degli sgravi contributivi per le aziende industriali prescinde - sottolinea il Tribunale - dalla indicazione di eventuali eccezioni riferibili a singole gestioni previdenziali o assistenziali, limitandosi ad imporre l'applicazione del previsto sgravio "sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale": così leggi nn. 1089 del 1968 e 183 del 1976, tra i quali devono ricomprendersi, a seguito del trasferimento a questo Istituto dall'INAM, anche quelli relativi alla gestione dei trattamenti economici e di maternità, mai espressamente sottratti, dal legislatore, all'applicazione di detti sgravi. Sulla base di tali premesse, i giudici di appello concludevano che doveva riconoscersi il diritto della società appellante a fruire degli sgravi sui contributi dovuti all'INPS anche per le assicurazioni contro la tubercolosi, per la gestione dei trattamenti economici di malattia e maternità, nonché sui contributi versati per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro. Valutate le risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta in grado di appello, il Tribunale riconosceva un residuo credito dell'INPS nei confronti della s.r.l. FI di lire 5.749.318. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione, sorretto da tre distinti motivi.
La s.r.l. FI resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio disposta dai giudici di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi, innanzitutto, la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione art. 335 codice di procedura civile. Con il primo motivo del ricorso principale, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 183 del 1976 anche in relazione all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863, nonché della legge n. 291 del 1988 e successive proroghe e modificazioni e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
L'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto ammissibile il cumulo dei due benefici (riduzione contributiva per sgravio totale decennale in aggiunta alla riduzione contributiva applicabile ai contratti di formazione e lavoro).
L'errore del Tribunale, secondo l'Istituto ricorrente, è stato quello di ritenere che le due discipline diverse (quella degli sgravi e l'altra dei contratti di formazione e lavoro) fossero ispirate a finalità integralmente diverse, confondendo la "ratio" che presiede alla concessione degli sgravi con quella della fiscalizzazione degli oneri sociali.
La fiscalizzazione si propone, infatti, di aumentare la competitività delle imprese, attraverso la riduzione del costo del lavoro. Gli sgravi hanno l'obiettivo di aumentare l'occupazione. La riduzione di contributi prevista dalla legge del 1984 n. 863 per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è incompatibile, secondo il ricorrente con la concessione degli sgravi di cui alla legge n. 176 del 1983. Sono esclusi, tra l'altro, dal beneficio dello sgravio degli oneri sociali, i contratti a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché i contratti di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, per i quali tuttavia sono previste aliquote contributive ridotte in misura pari o addirittura superiore a quella stabilita per i contratti di formazione e lavoro. Il motivo è infondato.
La normativa relativa agli sgravi contributivi è anteriore alla disposizione di legge che introduce il contratto di formazione e lavoro (l'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 ha concesso in misura integrale lo sgravio ex lege n. 1089 del 1968 per tutti i nuovi assunti nel periodo indicato).
La normativa riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali è, invece, successiva alla legge n. 63 del 1984, ma essa non esclude esplicitamente dal beneficio i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, facendo esclusivo riferimento alla natura dell'impresa interessata ed alla sua collocazione. Le norme che prevedono per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro il pagamento delle aliquote contributive in misura ridotta (rispetto a quelle stabilite in via ordinaria), succedutesi nel tempo rispetto all'originaria previsione della equiparazione dei giovani in formazione agli apprendisti (art. 3, comma 6, della legge n. 863 del 1984, art. 5 comma 1 della legge n. 291 del 1988, art. 8 della legge n. 407 del 1990) non prevedono,
parimenti, alcuna esclusione dei benefici della fiscalizzazione o degli sgravi contributivi.
Anzi, vi è una esplicita previsione generale, contenuta nell'art. 3, comma 5, della legge 863 del 1984, secondo la quale ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non siano derogate espressamente dalla stessa disposizione di legge. Deve pertanto ritenersi che in mancanza di una espressa deroga legislativa, si applichino ai contratti di formazione e lavoro anche le norme in materia di sgravi contributivi, previste per i contratti di lavoro subordinato "ordinari". In senso analogo, ma con riferimento alla fiscalizzazione degli oneri sociali, si è già espressa del resto questa Corte, con la pronuncia n. 9495 del 1995. Del resto, è appena il caso di sottolineare che quando il legislatore ha inteso escludere alcune categorie di lavoratori da alcuni benefici previsti in via generale in materia di oneri sociali, lo ha detto espressamente, come - ad esempio - è avvenuto con il part-time, per il quale la legge 7 dicembre 1989 n. 389 ha concesso (art. 6) la fiscalizzazione in misura intera solo a quei lavoratori che avessero una prestazione lavorativa pari o superiore alle 78 ore mensili, riconoscendola solo in misura ridotta nei casi di attività inferiore a tale limite.
Va sottolineato, sotto altro profilo, che non può configurarsi alcuna incompatibilità tra la finalità della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella analoga ma non identica, sugli sgravi contributivi e quella sui contratti di formazione e lavoro. Scopo delle prime è quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese. Scopo della seconda, invece, è quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore.
Si tratta di finalità che bene possono concorrere tra di loro ed, anzi, sarebbe contraddittorio, da una parte, affermare la necessità di favorire l'occupazione giovanile e, dall'altra, negare - proprio alle imprese che desiderano agevolare tale occupazione - quei benefici che sono stati istituiti per sostenerle nel mondo economico. Ad avviso del Collegio, infine, nessun elemento è possibile ricavare dalla recente disposizione introdotta con la c.d. legge finanziaria 2001, secondo la quale: "L'art. 3, comma 5, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali" (legge 23 dicembre 2000 n. 388). E ciò non tanto perché la disposizione di legge è stata approvata dopo i fatti di causa (la stessa, almeno apparentemente, avrebbe natura di interpretazione autentica), ma perché la stessa non riguarda specificamente gli sgravi contributivi, essendo stata dettata esclusivamente per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale rilievo appare assorbente di ogni altra questione, anche se non può farsi a meno di notare che il legislatore, nell'attribuire efficacia retroattiva alla interpretazione autentica, non ha tenuto conto della disposizione dettata dall'art. 36 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 relativa alla abrogazione delle norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Sfugge pertanto alle censure formulate dal ricorrente la decisione impugnata che ha riconosciuto ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro (per i quali è stabilita una contribuzione in misura ridotta e quale che sia la misura di tale riduzione) i benefici derivanti dalla legge n. 183 del 2 maggio 1976, in materia di sgravi contributivi.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 14 della legge n. 183 del 1976, in relazione all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 129 del 1990, convertito nella legge 3 agosto 1990, n. 210, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). L'art. 14 della legge 183 del 1976 prevede uno sgravio "in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro" "sulle retribuzioni assoggettate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti". L'esonero non riguarda solo i contributi principali, ma anche le contribuzioni minori.
Senonché, osserva il ricorrente, con decorrenza dall'1 giugno 1990, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 210 del 1990, per le sole imprese manifatturiere ed artigiane (quale è la FI) del settore manifatturiero, estrattivo, impiantistico ed armatoriale e dell'autotrasporto di cose per conto terzi, sono esclusi dal limite contributivo, ossia non possono essere dedotti dallo sgravio totale, ai sensi della legge n. 183 del 1976, i contributi TBC - ENAOLI e Assistenza malattia pensionati se non nella misura in cui dette contribuzioni non siano oggetto di fiscalizzazione. Da ciò consegue che, nel caso in esame, il contributo per la TBC sarebbe dovuto nella misura dello 0,35 (anziché del 2,01%), il contributo ex ENAOLI (dello 0,16%) e quello dello 0,20% per assistenza malattia pensionati non sarebbero affatto dovuti.
Il Tribunale - secondo il ricorrente - non avrebbe applicato al caso in esame la legge ora richiamata, ritenendo erroneamente che fossero detraibili dal "monte contributivo" contribuzioni che erano invece state ridotte (TBC) o completamente eliminate (ENAOLI e malattia pensionati), in quanto soggette a fiscalizzazione. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. Infatti, l'Istituto ricorrente non indica esattamente quale sarebbe la differenza di contributi derivante dall'applicazione della legge invocata, limitandosi semplicemente a dedurre - senza provarlo - che i giudici di appello avrebbero tenuto conto di importi già fiscalizzati, detraendo dal monte dei contributi - a titolo di sgravio ex legge n. 183 del 1976 - un importo superiore a quello che risulterebbe una volta operata la fiscalizzazione (circostanza, questa, confutata dalla società FI sin dalle Note difensive prodotte in grado di appello in data 14 aprile 1997).
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 183 del 1976, anche in relazione all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed all'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33, nonché vizio di motivazione
(art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente osserva che il Tribunale ha errato nel non riconoscere che la contribuzione per la malattia e la maternità - la cui natura è ontologicamente assistenziale - è oggetto di una gestione autonoma e che pertanto la stessa va esclusa "dai contributi dovuti all'INPS" ai fini del calcolo degli sgravi.
Tra l'altro, osserva il ricorrente, all'epoca dell'emanazione della legge n. 183 del 1976, la tutela per l'assistenza contro la malattia e la maternità erano di competenza dell'INAM; con la conseguenza che lo sgravio totale decennale non poteva che includere i soli contributi previdenziali pensionistici.
Tale conclusione - secondo il ricorrente - rimane invariata anche a seguito dell'assunzione da parte dell'INPS della gestione della assicurazione contro le malattie e la maternità: trattandosi di prestazioni assistenziali che non possono far parte del "monte contributivo", sul quale opera lo sgravio della legge 183 del 1976. Il motivo è infondato.
La legge 2 maggio 1976 n. 183, all'art. 14, prevede lo sgravio totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'INPS: sicché non è possibile distinguere tra quelli già dovuti all'ex INAM e quelli invece sin dall'origine dovuti all'INPS.
Semmai, è da dire che prima del decreto legge n. 129 del 1990, non era possibile beneficiare dello sgravio dei contributi dovuti per assicurazione malattia e maternità, perché questi erano dovuti all'INAM, anziché all'INPS (anche se questo Istituto provvedeva a riscuoterli).
Una volta passata allo Stato l'assistenza sanitaria, e rimasti quindi a carico dell'INPS solo gli oneri finanziari per la corresponsione delle indennità di malattia e di maternità, deve necessariamente concludersi che anche i contributi relativi a queste due gestioni sono oggetto di sgravio, secondo la previsione dell'art. 14 della legge n. 183 del 2 maggio 1976: "per i nuovi assunti ... ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del...., nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere... nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale..." (cfr. anche art. 18 della legge n. 1089 del 1968, il quale concedeva uno sgravio sul "complesso" dei contributi da corrispondere all'Istituto").
Infondato appare, infine, l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale la società FI denuncia l'erroneità della pronuncia del Tribunale per quanto riguarda la integrale compensazione delle spese. Si tratta, infatti, di una pronuncia che, per come è formulata, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione anche delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001