Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
Il negozio con il quale il coerede, che abbia alienato la propria quota ereditaria ed il terzo acquirente della quota dichiarino la nullità o l'originaria inefficacia del negozio tra loro intervenuto, può essere idoneo a reintegrare "ex tunc" e con effetti reali detto coerede nella comunione ereditaria e, quindi, a determinare il sopravvenuto difetto della condizione dell'azione di riscatto di quella quota, che sia stata in precedenza esperita da altro coerede a norma dell'art. 732, solo quando risulti che il negozio medesimo abbia portata ricognitiva di una causa di nullità od originaria inefficacia dell'indicato contratto traslativo stabilito tassativamente dalla legge, in quanto, in caso contrario, essa opera esclusivamente tra le parti contraenti e non è opponibile a soggetti diversi, quale il coerede che agisca in retratto successorio.
L'utile esercizio del retratto successorio, comportando la surrogazione legale del retrattante nella stessa posizione del retrattato e con efficacia "ex tunc", vale a dire dalla data della conclusione del contratto, in modo che il primo sia considerato diretto acquirente rispetto al coerede alienante, fa si che tutte le eventuali successive alienazioni della stessa quota perdono "ipso iure" la loro efficacia, indipendentemente dalla trascrizione del primo atto dispositivo della quota o dalla priorità dell'eventuale trascrizione dei successivi atti di trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. VI CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato P. DE CAMELIS, difesa dall'avvocato GIUSEPPE TORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US LE, US IO, US AU;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11781/96 proposto da:
US LE, US IO, US AU elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato E. CICCOTTI, difesi dall'avvocato SPINELLI MICHELE FU MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
TU NT, AL IO, TU GI, TU LB, TU IN;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 09369/96 proposto da:
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato R. MACRO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE ZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US LE, US IO, US AU, TU GI, TU LB, TU IN;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 11782/96 proposto da:
US LE, US IO, US AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato E. CICCOTTI, difesi dall'avvocato SPINELLI MICHELE FU MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AL IO, TU NT, TU GI, TU LB, TU IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 52/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
su richiesta del P.G. si dispone la riunione dei quattro ricorsi;
udito l'Avvocato TORELLI SE, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SPINELLI Michele, difensore del resistente, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MACCARONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali VE e PA, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SQ, NT e AU CO, con atto di citazione notificato tra il 16 aprile ed il 7 maggio 1987, premesso di essere coeredi ab intestato di MA VE in rappresentazione della loro madre, IN VE, sorella del de cuius, e che gli altri coeredi GI, AL e IN VE, in rappresentanza del padre SE VE, fratello del de cuius, con atto del 5 novembre 1986 non ancora trascritto, avevano, in violazione dell'art.732 cod. civ., alienato ad NT PA, estraneo alla successione, la quota, pari ad un terzo, dell'eredità indivisa di MA VE, convennero innanzi al Tribunale di Trani i predetti coeredi VE nonché il PA per essere sostituiti a quest'ultimo nell'acquisto della quota ereditaria alienatagli. Con altro atto di citazione notificato il 30 giugno 1987 gli attori convennero in giudizio, intimandola a comparire alla prima udienza di trattazione, NT VE, altra coerede del de cuius, che, in virtù di contratto in data 28 aprile 1987, si era resa acquirente dal PA, suo figlio, della stessa quota ereditaria, ed addussero che tale contratto era preordinato a paralizzare l'esercizio del retratto successorio nei confronti del PA;
chiesero, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di sub - acquisto.
Dei convenuti si costituirono in giudizio i soli PA ed NT VE, che resistettero alle domande, chiedendone il rigetto;
gli altri restarono contumaci.
Il giudice istruttore escluse la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi non riscattanti. In esito all'istruttoria l'adito tribunale rigettò entrambe le domande, compensando integralmente le spese processuali. Ma, a seguito del gravame principale proposto dai germani CO SQ, NT e AU e di quello incidentale proposto dal PA e dalla VE NT, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza resa in data 18 gennaio 1996, in riforma della decisione impugnata, ha accolto le domande, sostituendo gli attori CO all'acquirente PA nell'atto di vendita (da germani VE al PA) della quota dei beni ereditari di cui alla scrittura privata del 5 novembre 1986 o di data diversa, antecedente al 28 aprile 1987 e dichiarando privo di effetti nei confronti dei retraenti CO il successivo atto di alienazione degli stessi beni (dal PA alla VE NT), di cui alla scrittura privata del 28 aprile 1987. Ha ritenuto, in primo luogo, la corte di merito che le richieste conclusive avanzate col secondo atto di citazione ed il contenuto di esso consentivano di escludere che gli eredi CO avessero inteso proporre, con detto atto di citazione, una domanda di accertamento della simulazione della compravendita realizzata dal PA e dalla VE NT con l'atto del 28 aprile 1987, sicché correttamente il Tribunale aveva ritenuta tardiva ed irrituale la relativa domanda, che, pertanto, risultava inammissibile in secondo grado, siccome domanda nuova.
Sicché, ha osservato la Corte d'Appello l'inefficacia della seconda alienazione - quella operata dal PA a favore della coerede VE NT -, costituiva conseguenza, ai sensi dell'art.732, co. 1^, cod. civ., dell'esercizio del ritratto successorio nei confronti del primo acquirente della quota ereditaria, il PA, estraneo all'eredità, esercizio che si rivelava fondato, poiché una corretta lettura della prima scrittura privata evidenziava la comune volontà dei coeredi VE e del PA di compravendere la quota ereditaria indivisa spettante ai VE. Tale volontà trovava conferma nella clausola che obbligava i venditori a rilasciare al PA un mandato, anche nel suo interesse, a vendere la quota stessa nonché nella nota racc. del 24 novembre 1986, con la quale il PA e la VE NT, qualificandosi proprietari dei beni ereditari in ragione dei due terzi, chiedevano ai CO la divisione dei beni.
Nè, ad avviso del giudice d'appello, poteva dubitarsi della validità del contratto concluso dai CO col PA a motivo della forma adottata - scrittura privata - o della mancata sua trascrizione, che ha solo funzione dichiarativa, ovvero a motivo della clausola che consentiva all'acquirente di intestare la quota a persona da nominare, perché, essendo mancato l'electio amici, era evidente che l'effetto traslativo si era verificato a favore del contraente PA.
Avverso tale decisione pongono ricorso per cassazione, con distinti atti, il PA e la VE NT, formulando, il primo, tre motivi, la seconda nove motivi. Resistono con controricorso il CO SQ, il CO NT e la CO AU, i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale condizionato. Gli intimati VE GI, AL e IN non hanno svolto attività difensiva.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. All'odierna udienza tutti i ricorsi sono stati riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dei due ricorsi proposti dal PA e dalla VE NT, entrambi destinatari dell'azione di ritratto successorio, è stato notificato per primo quello del PA, che, pertanto, va formalmente considerato come ricorso principale, mentre quello della VE va ritenuto ricorso incidentale.
Col primo motivo il ricorrente principale PA censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.732, 1322, 2644, 2650 e 2657 cod. civ. nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.
All'uopo, il ricorrente adduce:
a) il retratto successorio non può essere esercitato, perché privo del suo essenziale presupposto, quando il negozio giuridico in virtù del quale la quota ereditaria indivisa fu alienata a favore di un estraneo all'eredità sia stato posto nel nulla per qualsiasi motivo di diritto o per volontà delle parti, ciò si è verificato nel caso in esame, poiché, con la scrittura privata autenticata del 28 aprile 1987, i fratelli VE, tramite il loro procuratore PA, alienarono la stessa quota a favore della VE NT, così mostrando di non voler l'effetto traslativo prodotto dal primo contratto, che, pertanto, veniva posto nel nulla, risoluto tacitamente o esplicitamente sostituito;
invece la Corte d'Appello, ignorando la volontà delle parti, che erano libere di determinare il contenuto del contratto, ha ritenuto valido un contratto che, efficace solo tra le parti, era stato posto nel nulla dalle stesse parti;
b) la decisione della corte di merito si pone in contrasto col principio della continuità delle trascrizioni e col principio secondo cui a tutti i coeredi è consentito esercitare il ritratto successorio, avendo privato di tale diritto la coerede VE NT, che lo aveva esercitato mediante l'acquisto della quota ereditaria direttamente dai fratelli VE;
c) i terzi CO non avevano alcun interesse a far valere l'efficacia di un contratto - quello del 5 novembre 1986 - che, non essendo stato trascritto, non ledeva il loro diritto di prelazione;
tale interesse poteva sorgere solo con la trascrizione dell'atto, che, pur avendo indubitabilmente solo effetto dichiarativo, regola i conflitti tra i terzi e non si contrappone, anzi si aggiunge, all'effetto costitutivo, che regola i conflitti tra le parti contraenti;
non va, peraltro, trascurato che alcuna conseguenza, per effetto dell'accoglimento del retratto, sarebbe potuto derivare alla VE NT, che non era intervenuta alla conclusione del primo contratto;
d) la trascrizione dell'atto di acquisto della VE NT, essendo stata operata prima che fosse trascritto il precedente atto di vendita a favore del PA, prevaleva su quest'ultimo ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., sicché, anche se sul piano dialettico volesse ritenersi che i fratelli VE vendettero due volte, a soggetti diversi, la stessa quota, si dovrebbe riconoscere la prevalenza del secondo acquisto, in virtù dell'operata trascrizione;
e) ordinando la sostituzione di un soggetto ad altro nell'acquisto della quota, in base ad una scrittura privata non eseguita, superata da successivo atto pubblico, non trascritta e non dichiarata autografa nelle sottoscrizioni, la corte barese ha altresì violata la norma posta dall'art. 2657 cod. civ., secondo cui la trascrizione non può essere eseguita se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Le varie censure in cui si articola il motivo risultano, tutte, prive di fondamento.
Alcun elemento, in primo luogo, autorizza a ritenere che, col secondo contratto di compravendita - quello del 28 aprile 1987 - i coeredi VE abbiano inteso "porre nel nulla, risolvere tacitamente o esplicitamente sostituire" quello concluso il 5 novembre 1986 col PA.
L'unica ragione che, al riguardo, adduce il ricorrente è costituita dal fatto che, dopo aver alienata la quota a favore del PA, estraneo all'eredità, i fratelli VE alienarono la stessa quota a favore della coerede VE NT, ma tale circostanza, non solo non è idonea a ritenere che il primo contratto sia stato annullato, risolto o sostituito, come assume il ricorrente, ma si rivela altresì inidoneo a far venire meno il presupposto richiesto dall'art. 732 cod. civ. per l'esercizio del ritratto successorio, presupposto costituito dall'alienazione della quota a favore di un estraneo all'eredità.
Perché tale presupposto venga meno non è sufficiente che la quota, alienata a favore di estraneo all'eredità, pervenga, ad opera degli stessi alienanti, ad altro coerede, perché, a prescindere dal rilievo che la prima alienazione, se, come nel caso in esame, valida ed efficace, rende invalida la seconda alienazione, non potendo gli stessi alienanti, già spogliatisi della proprietà della loro quota, trasferire la stessa quota a terzi, è comunque, necessario che il primo trasferimento sia nullo di per sè, non già che ne siano stati dagli alienanti vanificati gli effetti.
Per vero, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "il negozio col quale il coerede, che abbia alienato la propria quota ereditaria ed il terzo acquirente della quota ereditaria dichiarino la nullità o l'originaria inefficacia del negozio traslativo tra di loro intervenuto, può essere idoneo a reintegrare ex tunc e con effetti reali detto coerede nella comunione ereditaria e, quindi, a determinare il sopravvenuto difetto della condizione dell'azione di riscatto di quella quota, che sia stata in precedenza esperita da altro coerede a norma dell'art. 732, solo quando risulti che il negozio medesimo abbia portata ricognitiva di una causa di nullità od originaria inefficacia dell'indicato contratto traslativo stabilito tassativamente dalla legge, in quanto, in caso contrario, essa opera esclusivamente tra le parti contraenti, e non è opponibile a soggetti diversi, quale il coerede che agisca in ritratto successorio".
Infondate sono, del pari, le censure che fanno leva sulla forma del contratto concluso il 5 novembre 1986 e sulla mancata trascrizione di esso.
È appena il caso di osservare che il verificarsi dell'effetto traslativo di un contratto avente ad oggetto beni immobili può derivare anche da una scrittura privata, ancorché non autenticata nelle sottoscrizioni, quando, come nel caso in esame, non si contesti dalle parti l'autenticità delle rispettive sottoscrizioni. Quanto, poi, al difetto della trascrizione, correttamente esso è stato ritenuto irrilevante dal giudice di secondo grado, attesoché la trascrizione, nei trasferimenti immobiliari, adempie esclusivamente ad una funzione dichiarativa e non anche costitutiva, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, poiché l'effetto traslativo si verifica in virtù della sola manifestazione del consenso e dell'adozione della forma scritta.
Peraltro, come esattamente osservano i controricorrenti, poiché l'utile esercizio del ritratto successorio ha efficacia erga omnes comportando la surrogazione legale del retraente nella stessa posizione del retrattato e con efficacia ex tunc, vale a dire dalla data della conclusione del contratto, in modo che il primo sia considerato diretto acquirente rispetto al coerede alienante, tutte le eventuali successive alienazioni della stessa quota perdono ipso iure la loro efficacia, indipendentemente dalla trascrizione del primo atto dispositivo della quota o dalla priorità dell'eventuale trascrizione dei successivi atti di trasferimento. La mancata trascrizione dell'atto del 6 novembre 1986 sarebbe potuta venire in rilievo solo in caso di conflitto tra i due acquirenti della stessa quota, il che non si verifica nel caso in esame, che è, invece, caratterizzato da un conflitto tra i coeredi CO, non alienanti, da una parte, ed i coeredi VE, alienanti, il PA, primo acquirente, e la VE NT, successiva avente causa, dall'altra.
Le considerazioni che precedono, in particolare quella che rimarca l'effetto costitutivo del contratto, indipendentemente dall'adempimento dell'onere della trascrizione, evidenziano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'interesse dei fratelli CO ad attaccare con l'azione di riscatto la vendita del 5 novembre 1986, ancorché non trascritta.
È, infine, evidente che, una volta ritenuta la validità e la perdurante efficacia di detta vendita, ad onta della seconda vendita, i fratelli CO fossero legittimati ad agire per il riscatto della quota nei confronti dell'acquirente estraneo PA, con la conseguente inefficacia del successivo atto di alienazione, nonostante che questo fosse stato realizzato a favore di un coerede - la VE NT -, tale effetto derivando, come si è detto, ipso iure dall'accoglimento del retratto e dall'operare di esso con efficacia erga omnes. È, dunque, irrilevante che tale effetto si verifichi in danno di un coerede, non potendosi ritenere, come sostiene il ricorrente, che il suo operare privi il coerede sub - acquirente del diritto, anche a lui spettante, di esercitare la prelazione.
Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., adducendo che una complessiva valutazione della scrittura privata del 5 novembre 1986, della procura a vendere contestualmente rilasciata dai coeredi VE al PA e dell'atto del 27 aprile 1987 avrebbe dovuto condurre a ritenere che non fu il PA a vendere alla VE NT, ma che la seconda vendita fu eseguita dagli stessi coeredi VE a mezzo del loro procuratore PA.
Aggiunge il ricorrente che a dimostrare che il primo atto non produsse effetto traslativo a suo favore sta il rilievo, trascurato dalla Corte d'appello, che il prezzo, non corrisposto dal PA, fu versato ai venditori dalla VE NT.
La censura si rivela, in primo luogo inammissibile, poiché l'interpretazione che il ricorrente dà dell'operazione realizzata dalle parti contrasta con l'interpretazione datane dalla corte di merito con giudizio di fatto sufficiente e correttamente motivato. Comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'interpretazione che la Corte d'Appello ha fatto degli atti posti in essere dalle parti non può essere qualificata come atomistica, poiché essa, partita correttamente dall'esame letterale della scrittura privata del 5 novembre 1986, passa ad esaminarne, il significato alla luce anche della procura in rem propriam contestualmente rilasciata al PA dai venditori nonché della nota racc. del 24 novembre 1986, con la quale il PA, unitamente alla madre VE NT, chiedeva ai fratelli CO la divisione ereditaria.
La completezza dell'esame interpretativo condotto dal giudice d'appello e la logicità della conclusione trattane, secondo cui la scrittura privata del 5 novembre 1986 ebbe effetto traslativo a favore del PA, sono rese evidenti da una sequenza logica stringente, fondata, in primo luogo, sul rilievo che, essendo mancata la electio amici che il PA si era riservato di operare, il contratto produsse effetti a favore del contraente PA, indi sul rilascio della procura anche in rem propriam, cui le parti si erano obbligate con la stessa scrittura privata del 5 novembre 1986, essendo evidente che tale natura della procura confermava che le parti con la vendita del 5 novembre 1986 vollero che l'effetto traslativo si verificasse a favore del PA, ed, infine, sul chiaro significato della nota datata 24 novembre 1986, essendo pure evidente che la richiesta di divisione dell'asse ereditario presupponeva il convincimento, da parte del PA, di avere acquisita la disponibilità della quota ereditaria. Quanto, poi, all'omesso esame della circostanza relativa al versamento del prezzo, va, in primo luogo, osservato che la logicità delle conclusioni cui è pervenuta la corte di merito non resterebbe scalfita dall'eventuale accertamento del mancato versamento del prezzo da parte del PA, poiché l'effetto costitutivo della vendita prescinde dall'adempimento dell'obbligazione di versare il prezzo, la cui violazione attribuisce all'alienante solo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
in secondo luogo, comunque, come hanno esattamente rilevato i controricorrenti, il ricorrente deduce inammissibilmente, al riguardo, un fatto nuovo, poiché la VE NT attribuì al contratto del 5 novembre 1986 "valore di quietanza del prezzo che PA aveva versato".
Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt.1208, 1209 e 1214 cod. civ. nonché degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'Appello è incorsa in vizio di ultrapetizione, avendo disposto la sostituzione dei retraenti fratelli CO nell'intero contratto concluso dal PA, non avvedendosi che, mentre la domanda era limitata alla sola successione di VE MA, col contratto erano stati alienati anche i diritti relativi alla successione di VE VI, e, peraltro, il prezzo pattuito era unico per entrambe le quote.
La censura è inammissibile, poiché la questione non risulta essere stata portata alla cognizione della Corte d'Appello. Essa è, comunque infondata, poiché la decisione impugnata è ovviamente limitata al riconoscimento di quanto devoluto alla cognizione dei giudici di merito, vale a dire al retratto successorio avente ad oggetto la quota dei beni trasmessi in eredità da VE MA, della quale soltanto si era discusso nel corso del giudizio. E, pertanto, il prezzo da corrispondere sarà quello corrispondente alla vendita di tale quota.
Va, ora, esaminato il ricorso della VE NT, che, per quello che si è detto, va formalmente considerato come ricorso incidentale.
Col primo mezzo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., adducendo che, nonostante l'apposita censura sollevata in grado d'appello, la corte di merito ha omesso del tutto di motivare sul rilievo che la seconda causa - quella instaurata dai fratelli CO nei confronti di essa ricorrente, non citata nel primo giudizio - non fu iscritta a ruolo, con la conseguenza che la seconda causa non è esistita e che inesistente deve altresì ritenersi la sentenza resa. La censura è inammissibile, perché sul punto si è formato il giudicato interno.
Per vero, nonostante che la chiamata in causa della VE NT fosse stata ritenuta corretta dal Tribunale, la ricorrente non ha formulò alcuna censura al riguardo con l'atto di appello. Nè potrebbe obbiettarsi che la questione, così come prospettata dalla ricorrente, è questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, poiché la regola della sottrazione alla disponibilità delle parti delle questioni rilevabili d'ufficio dev'essere coordinata col principio della preclusione derivante dal giudicato interno (cfr. Cass.,4 gennaio 1995, n. 72). Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 732 cod. civ. , rilevando che la domanda proposta col secondo atto di citazione nei confronti di essa ricorrente era una domanda di ritratto successorio e, pertanto, non poteva essere notificata solo all'acquirente, perché il relativo giudizio aveva come litisconsorti necessari i venditori.
La censura va disattesa, perché, dovendosi ritenere, per effetto del giudicato interno formatosi sul punto (v. 1^ motivo), che il secondo atto di citazione non diede vita ad un autonomo giudizio, costituendo, esso, un atto di chiamata in causa del terzo VE NT nel giudizio già instauratosi per effetto della notificazione del primo atto di citazione, si deve dedurre che al giudizio presero parte anche i coeredi VE ed il PA. Col terzo motivo la ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché di violazione di legge per omessa verifica di presupposti dell'azione di riscatto ex art. 732 cod. civ., adducendo che la corte di merito non ha considerato che: a) l'atto del 5 novembre 1986 è solo una scrittura privata non trascritta e mai eseguita, essendo stata superata dal successivo atto del 28 aprile 1987;
b) il secondo atto è costituito da una scrittura privata autenticata e regolarmente trascritta;
c) in esso il PA non figura come venditore, bensì come procuratore dei fratelli VE, effettivi venditori, con la conseguenza che costoro posero in essere due vendite, una prima a favore del PA, nulla o annullata o non valida, una seconda a favore della VE NT, valida e trascritta.
Ad avviso della ricorrente, la scrittura privata del 5 novembre 1986 conteneva solo un contratto preliminare di vendita, peraltro di data non certa, posto nel nulla dalla successiva vendita a favore di essa ricorrente. Peraltro, accogliendo la domanda, la Corte di Appello ha disposto nei soli confronti di essa ricorrente, trascurando i venditori VE, anche per la ragione che essi non erano stati convenuti in giudizio.
La complessa censura va rigettata per le stesse ragioni esposte nel corso dell'esame del ricorso proposto dal PA in ordine all'effetto traslativo a favore del PA prodotto dalla scrittura privata del 5 novembre 1986, all'infondatezza della questione della nullità od annullamento di tale atto per effetto del successivo atto del 28 aprile 1987, all'irrilevanza della forma curata e dell'omissione della trascrizione dell'atto del 5 novembre 1986, all'invalidità del secondo atto di alienazione in considerazione del fatto che i coeredi VE si erano già spogliati della proprietà della quota, alienandola validamente al PA, alla natura della procura rilasciata dai coeredi VE al PA.
Va solo aggiunto, in ordine alla questione della natura, se di contratto preliminare di vendita o di contratto di definitivo di vendita, del primo atto, che la Corte d'Appello ha motivato sufficientemente, pervenendo alla conclusione che si trattò di vendita definitiva, e la motivazione, correttamente condotta attraverso l'esame dell'intestazione dell'atto, delle espressioni usate dalle parti e della loro effettiva volontà, essendo priva di vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede. Da ultimo, risulta evidente che nei confronti dei coeredi VE la corte di merito ha disposto sostituendo nel primo contratto al PA i retraenti. Non doveva, invece, disporre nei loro confronti dichiarando l'inefficacia del secondo atto - quello di alienazione a favore della ricorrente VE NT - dal momento che l'inefficacia di tale atto costituiva una conseguenza dell'utile esercizio del ritratto con riferimento al primo atto, attesa l'efficacia erga omnes dell'accoglimento della domanda di retratto. Col quarto mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 732 cod. civ., osservando che, poiché essa ricorrente è coerede e, quindi, ha diritto alla prelazione ed al riscatto, la Corte d'Appello, disponendo l'accoglimento della domanda nei suoi confronti, ha finito col negarle tale diritto. Osserva il Collegio che la censura è identica a quella proposta dal ricorrente principale PA col primo motivo, sub b), sicché al riguardo valgono le considerazioni svolte a confutazione di quella censura.
Col quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 732 cod. civ., osservando che: a) i fratelli VE, venditori, non erano proprietari dell'intera quota, di questa essendo comproprietari CA AD, ved. VE, VE NI, VE SE, RA GE, ved. VE, VE AO, VE NT e VE GE RI, sicché il retratto fu esercitato solo su una parte della quota - quella spettante ai venditori - con la conseguenza che andava specificata la parte della quota oggetto della domanda;
b) poiché i fratelli VE avevano ereditato i beni relitti, non solo da VE MA, ma anche da VE VI, il retratto andava esercitato anche con riferimento alla quota dell'eredità del VE VI.
Entrambe le censure su cui si articola il motivo sono inammissibili, non risultando che esse siano state portate alla cognizione del giudice d'appello.
Comunque, in ordine alla questione della doppia eredità, - quella del VE MA e quella del VE VI, valga quanto si è avuto modo di osservare esaminando il terzo motivo del ricorso PA, che poneva la stessa censura.
Ugualmente non risulta decisiva la questione relativa alla contitolarità della quota di eredità di VE MA, avendo i CO agito ex art. 732 cod. civ. nei confronti dei VE per la parte di quota di loro pertinenza, ceduta al PA. Col sesto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 732 cod. civ., rilevandosi che la ricorrente acquistò la quota non dal PA ma dai fratelli VE e, peraltro, prima che acquistasse il PA, perché l'atto del 5 novembre 1986 non era stato trascritto. E, poiché la VE NT è coerede, il retratto non poteva essere esercitato nei suoi confronti. Anche per questa censura valgono le considerazioni già svolte esaminando l'analoga censura formulata dal PA col primo motivo del suo ricorso.
Riassumendo quanto si è detto esaminando quel motivo, può ritenersi che la tesi sostenuta dalla VE NT sia insostenibile, poiché con l'atto del 5 novembre 1986 i VE si erano già privati della loro quota a favore del PA, il quale, quindi, non poteva assumere la veste di procuratore dei coeredi VE per una vendita - a favore della VE NT - che era già avvenuta a suo favore.
Essendo nulla la seconda vendita, in quanto era invalida la procura in base alla quale il PA agiva, diviene irrilevante ogni considerazione legata alla mancata trascrizione della prima vendita ed alla qualità di coerede della VE NT.
Col settimo motivo si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 732 cod. civ. nonché per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendosi che la procura a vendere fu rilasciata al PA perché questi potesse vendere alla madre VE NT, impossibilitata a recarsi a Parma a causa della sua età avanzata.
Tale considerazione, ad avviso della ricorrente, rende comprensibile e logica l'intera operazione realizzata dalle parti, anche perché il prezzo fu versato da essa ricorrente dopo la conclusione dell'atto del 5 novembre 1986.
Inoltre, la ricorrente ravvisa contraddittorietà nella motivazione, laddove, da un canto, ritiene definitiva la vendita a favore del PA, dall'altro considera la procura a vendere resa a favore del PA come circostanza confermativa di tale tesi, mentre, in realtà, di essa non vi sarebbe stato bisogno se l'atto del 5 novembre 1986 avesse prodotto effetti traslativi a favore del PA.
La censura è, in parte, inammissibile, in parte priva di fondamento.
Il rilievo di inammissibilità si fonda nella considerazione che la ricorrente chiama questa Suprema Corte a svolgere una indagine di fatto, non consentita in sede di legittimità, sul contenuto e sulla natura dell'atto del 5 novembre 1986 nonché sul versamento del prezzo.
Comunque, la Corte d'Appello non è incorsa nel vizio di omessa motivazione con riferimento alla questione della natura e degli effetti del primo atto, avendo, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, ritenuto trattarsi di vendita definitiva della quota ereditaria, con conseguente irrilevanza della procura a vendere contestualmente rilasciata al PA dagli stessi venditori. Quella del mandato in rem propriam costituisce un'argomentazione aggiuntiva, che nulla toglie alla correttezza del ragionamento della corte di merito, essenzialmente incentrato sull'effetto traslativo del primo atto.
D'altro canto, la non decisività del ragionamento svolto dalla ricorrente e la natura di indagine di fatto dell'interpretazione da essa proposta risultano evidenti solo che si consideri che, se i fratelli VE avevano inteso ab initio alienare la quota a favore della coerede VE NT, ben avrebbero potuto farlo direttamente, invitando il PA a munirsi di procura speciale resagli dalla madre.
Con l'ottavo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché contraddittorietà nella motivazione su di un punto decisivo della controversia, evidenziandosi, in primo luogo, la contraddizione in cui è caduta la Corte di Appello, che, da un canto, ha escluso che fosse stata proposta domanda di accertamento della simulazione dell'atto di vendita dell'8 aprile 1987, dall'altro, ritenendo che a vendere la quota alla ricorrente fosse stato effettivamente il PA, che tuttavia in quell'atto aveva agito nella veste di procuratore dei fratelli VE, ha implicitamente ritenuto simulato l'atto.
Peraltro, si precisa dalla ricorrente, ciò il giudice d'appello ha ritenuto senza che fosse stata proposta la domanda di simulazione da alcuna delle parti.
La censura è priva di pregio.
Non vi è contraddizione ne' vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata, in quanto la corte distrettuale ha giudicato correttamente - sulla domanda di retratto successorio, limitandosi ad osservare che, attese le risultanze del contratto del 5 novembre 1986, immediatamente traslativo della proprietà della quota ereditaria a favore del PA, la successiva vendita del 28 aprile 1987 a favore della VE NT non poteva avere effetto nei confronti dei fratelli CO, retraenti.
È, poi, evidente l'equivoco in cui cade la ricorrente, che confonde la questione della simulazione assoluta della vendita operata a suo favore, ritenuta infondata dal giudice d'appello, con quella della eventuale simulazione relativa di essa, con riferimento alla parte che assunse la veste di alienante.
Ma tale questione è evidentemente priva del necessario carattere della decisività, perché, se, come risulta dall'atto, la seconda vendita fu realizzata anche dai fratelli VE, a mezzo del loro procuratore speciale VE, essa era nulla, attesa la già evidenziata invalidità della procura, rilasciata da una parte che già si era spogliata della titolarità della quota per effetto della prima vendita;
se, invece, la seconda vendita fu realizzata dal PA come effettivo venditore, essa è comunque divenuta inefficace ai sensi dell'art. 732 cod. civ., per effetto dell'utile esercizio dell'azione di retratto nei confronti della prima alienazione, realizzata a favore di un estraneo all'eredità. Col nono ed ultimo mezzo la ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 732 cod. civ. e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che la corte di merito non ha fornito alcuna logica motivazione della propria decisione, omettendo di considerare che: a) le vendite sono due, entrambe operate dai germani VE, che vendettero, in un primo tempo, al PA, in un secondo tempo ad essa ricorrente;
b) la prima vendita fu posta nel nulla dalla seconda;
c) il PA, non avendo acquistata la proprietà della quota, anche perché la trascrizione ha effetto costitutivo, non potè vendere alcunché alla madre;
d) il PA intervenne nell'atto del 28 aprile 1987 quale procuratore dei germani VE.
La censura è priva di pregio.
Vanno qui ribadite, con specifico riferimento alle considerazioni svolte dalla ricorrente sub a), b) e d), le osservazioni fatte nel corso dell'esame dell'ottavo motivo. Quanto, poi, alla questione collegata all'omessa trascrizione della prima vendita ed a quella dell'annullamento di tale vendita mediante la conclusione della seconda vendita, si osserva, in primo luogo, che, come correttamente ha ritenuto la corte distrettuale, nei trasferimenti immobiliari la trascrizione ha solo funzione dichiarativa, poiché l'effetto traslativo della vendita si verifica con la manifestazione per iscritto del consenso delle parti. Comunque, come si è avuto modo di sottolineare più volte, nel caso in esame la questione della trascrizione non assume alcuna rilevanza. Ugualmente vanno qui ribadite le considerazioni svolte in ordine al preteso annullamento della prima vendita, che sono già state diffusamente confutate esaminando il primo motivo del ricorso PA.
Il rigetto dei ricorsi proposti dal PA e dalla VE NT assorbe l'esame dei ricorsi incidentali dei CO, che sono stati proposti in via condizionata.
Ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta i ricorsi proposti da NT PA e da NT VE;
dichiara assorbiti i ricorsi incidentali proposti da SQ, NT e AU CO;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999