Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
E N Mimon . O 4 I T M 8 Z R 1 A A ' R ° L T N L S I E 3 1 G D 040 79/0 1 8 E I 9 S R 1 EPUBBL - N A 5 E - S D 4 I E IN NOME DEL POLO FALENO 1 A E T G N O E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G L S L E E Oggetto L O B 2 E 8 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 14128/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 8767 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.16/01/01 FORTE Consigliere-Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TO IA VA, nella qualità di curatore del minore AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE B. BUOZZI 32, presso l'avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
IA RS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GOTTARDO 21, presso l'avvocato LUIGI PARENTE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del 2001 controricorso;
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- controricorrente -
1-
contro
PROVINCIA DI ROMA, PRUDENTE GIUSEPPE, ROSSI GENERALE PRPRESSOLA CORTE DI APPELLO DI PROCURATORE ROMA;
- intimati avvers0 la sentenza n. 1446/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositata il 04/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Afeltra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19.3.1998 il Tribunale per i Minorenni di Roma rigettava l'opposizione proposta da CA LA avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio NI, nato il [...], sottolineando, da una parte, i ripetuti e vani tentativi effettuati dagli operatori sociali per aiutare la madre a risolvere i suoi problemi in quanto affetta da disturbo "bordeline" e di comportamento, legato anche all'abuso di sostanze в alcooliche e, dall'altra, che il padre naturale, Giuseppe Rossi DE, dopo il riconoscimento, avvenuto solo nel 1994, era rimasto una figura marginale, disinteressandosi del figlio e non proponendo nemmeno opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità del minore. Proponevano impugnazione con autonomi atti sia la madre che il padre del minore ed all'esito del giudizio, nel quale si costituivano il curatore speciale del minore e la Provincia di Roma in qualità di tutore e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica collegiale al fine di accertare le condizioni psicologiche della LA, la Corte d'Appello di Roma, Sezione per Minorenni, dichiarava inammissibile l'appello del padre ed, in 3 accoglimento dell'appello della madre, revocava il decreto di adottabilità del 12.12.1997, incaricando il Servizio Sociale della Provincia di Roma di agevolare con la necessaria gradualità e cautela la ripresa dei rapporti fra il minore e la madre, fermo restando l'attuale regime di affidamento. la carenza diDopo aver evidenziato legittimazione del padre ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 184/83 per non aver proposto opposizione al decreto di adottabilità, sottolineava la Corte d'Appello come, accanto ad elementi negativi relativi alla personalità della LA, fossero emersi, sia dalle relazioni degli operatori sociali che dai due accertamenti peritali svolti dal Tribunale minorile, anche aspetti positivi che ponevano in luce la sostanziale importanza per il bambino del mantenimento di un rapporto con la figura materna e che tali risultanze avevano suggerito l'espletamento di una nuova consulenza tecnica di natura collegiale. Osservava al riguardo, alla luce delle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti, che, non essendo state riscontrate nella LA patologie di carattere psichiatrico o psicologico che le impediscano anche in relazione ai problemi legati all'abuso di sostanze alcooliche di cui risulta aver preso coscienza dopo la frequenza ad un programma terapeutico con esito positivo -- di provvedere direttamente alla crescita ed all'educazione del figlio, non era consentito né era opportuno, nonostante costui vivesse da anni presso una famiglia affidataria, scindere il legame esistente fra la madre ed il minore, giustificabile solo in presenza di una prognosi del tutto sfavorevole. Considerava infine che le migliori condizioni esistenziali che gli affidatari sono in grado di offrire al minore o le difficoltà per contenere il desiderio della madre di riavere immediatamente il figlio non potevano giustificare la conferma della dichiarazione di adottabilità a fronte della accertata necessità per il minore di mantenere il rapporto con la madre naturale, ma che in ogni caso la sua revoca non poteva comportare l'immediato reinserimento del minore presso la madre, che doveva invece avvenire con la necessaria gradualità per evitare al minore ulteriori traumi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'avv.to Maria Giovanna De Toma, quale curatore speciale del minore, deducendo due motivi 5 di censura. Resiste con controricorso CA LA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il curatore speciale del minore denuncia violazione di legge, sostenendo che la Corte d'Appello, pur evidenziando la presenza di validi elementi sia per la conferma che per la revoca del provvedimento di adottabilità, non ha esplicitato i motivi per i quali sia prevalsa la soluzione adottata e cioè i criteri posti a base della decisione, non avendo considerato lo stato di abbandono in cui versa il minore e che in presenza di disturbi di cui non è stato possibile escludere la cronicità non poteva essere negata l'adottabilità ai sensi dell'art. 8 della Legge n.184/83 anche in mancanza di una situazione di forza maggiore, specie dopo che il Tribunale aveva sospeso la decisione per quattro anni per consentire alla madre di risolvere i propri problemi. Deduce poi anche contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, malgrado la indichi quale motivo perlegge revocare l'adottabilità situazioni e fatti esterni ai genitori e di forza maggiore, la Corte d'Appello ha posto a base della sua decisione il legame esistente fra la madre ed il figlio, legame che. costituendo un motivo interno allo stesso genitore, non può invece essere ritenuto causa di forza maggiore. La censura è inammissibile. Sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge il ricorrenre prospetta in realtà un difetto di motivazione, non proponibile in tema di adottabilità ai sensi dell'art. 17 u.c. della Legge 184/83. In tale diverso contesto deve essere letta infatti la censura in esame laddove si sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe considerato lo stato di abbandono in cui verserebbe il minore né valutato la cronicità dei disturbi di cui sarebbe affetta la madre. Nel precisare che non si sia tenuto adeguatamente conto dei dubbi che gli stessi consulenti avevano espresso sullo stato psichico e fisico della madre e di cui la Corte di merito avrebbe dimostrato di prendere atto, non altro si deduce infatti che un difetto di motivazione, se non addirittura una diversa valutazione di merito, non proponibile in ogni caso in sede di legittimità. 7 Nello stesso ambito va inquadrata la dedotta cronicità dei disturbi che la Corte d'Appello ha valutato non ritenendola provata nè comunque delle altre risultanzedeterminante nel quadro evidenziate dalla C.T.U. collegiale la quale in definitiva ha escluso la presenza di patologie di carattere psichiatrico O psicologico tali da impedire alla LA di provvedere direttamente alla crescita ed all'educazione del figlio. Del tutto improprio nel caso in esame è poi il riferimento all'ipotesi di forza maggiore di cui non ricorrerebbero gli estremi, non avendo l'impugnata sentenza richiamato tale istituto ma operato le proprie valutazioni tenendo conto anche dei fatti all'emissionesopravvenuti come è certamentedell'originario decreto, consentito in quanto anch'essi devono concorrere alla formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza della situazione di abbandono del minore. Chiaramente inammissibile è poi il motivo di ricorso laddove, nella prospettata situazione di forza maggiore che ad avviso del ricorrente la Corte d'Appello avrebbe ravvisato, si riscontrerebbe anche una totale contraddittorietà 8 della motivazione. In conclusione la Corte d'Appello, dopo aver disposto nuova consulenza tecnica, ha esaminato i fatti in maniera approfondita e le sue valutazioni sfuggono al sindacato di questa Corte sotto il profilo del difetto di motivazione, nel cui ambito va sostanzialmente inquadrata la dedotta censura. Le spese vanno infine compensate in considerazione della natura della controversia e delle sue alterne vicende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Roma, 16.1.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Ricord fo r Mgo A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti . Мой выпилий 22 MAR. 2001 4 E T 8 R N 1 A IL CANCELLIERE O ' ° I Allise VolhimerТомімет L Z N L A E 3 R D T 8 I S 9 S 1 I - N G A E 5 E - S D R 4 I E A E T G N O E G L S L E E L O B 2 E 8 0